AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.3
Data decisione, Autorità:
25.03.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00003
Lugano
25 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 3 gennaio 1997
in
materia di: ipoteca legale
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 12 ottobre 1992, i coniugi __________ __________, domiciliati a __________,
acquistavano dalla __________ SA di __________ un diritto di compera sulla
part. n. __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 490’000.–. I
titolari esercitavano il diritto di compera l’11 febbraio 1993.
Con due decisioni del 26
aprile 1996, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava
agli acquirenti altrettanti conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale
gravante sulla part. n. __________ di __________. I tributi garantiti dal pegno
erano le imposte immobiliari cantonali del 1991 e del 1992, corrispondenti a
fr. 616.10 all’anno, cui si aggiungevano gli interessi di ritardo del 6,5%.
Con reclamo del 23 maggio
1996, i terzi proprietari del pegno contestavano il diritto di pegno stesso e
il suo ammontare. L’UTPG respingeva il gravame con decisioni del 6 dicembre
1996, in cui opponeva alle censure dei reclamanti, in merito al lungo lasso di
tempo intercorso fra la nascita dei debiti fiscali e l’intimazione del conteggio
dell’ipoteca legale, la circostanza di avere dovuto tentare l’incasso delle
imposte presso la società debitrice.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ chiedono
nuovamente l’annullamento delle decisioni relative all’ipoteca legale. Contestano
anzitutto l’argomentazione dell’autorità fiscale secondo cui essa avrebbe fatto
tutto quanto possibile per riscuotere le imposte presso la debitrice,
osservando che l’amministratrice unica della società stessa ha proceduto ad
altre vendite immobiliari in tempi recenti.
Osservano quindi che
l’autorità fiscale avrebbe dovuto avvertirli con maggiore tempestività
dell’esistenza dei debiti fiscali a carico dell’alienante.
Rilevano ulteriormente che
né il notaio incaricato della redazione dell’atto pubblico né l’Ufficio dei
registri li avevano avvertiti dell’esistenza dell’ipoteca legale.
I ricorrenti chiedono,
subordinatamente, lo stralcio degli interessi di ritardo.
Nelle sue osservazioni del
3 febbraio 1997, l’Ufficio esazione e condoni della Divisione delle
contribuzioni propone la reiezione del ricorso.
- 3.1.
L'art. 836 CC stabilisce
che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di
diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti
i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel
registro fondiario, salvo disposizione contraria.
«Questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali,
le quali sono libere nella de-terminazione del contenuto, dell'estensione e del
grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi
di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una
relazione particolare con il fondo da gravare»
(DTF 110 II 237 e
riferimenti).
3.2.
In applicazione del
diritto civile federale il legislatore ticinese aveva riconosciuto allo Stato
le ipoteche legali senza l'obbligo di iscrizione a registro fondiario «sopra
tutti e singoli gli immobili che il contribuente possiede nel Cantone per il
pagamento di tutte le imposte sulla sostanza mobile ed immobile e sulla rendita
dell'anno in corso al momento della dichiarazione di fallimento o della
presentazione della domanda di realizzazione nonché dei due anni precedenti e
dei successivi fino alla chiusura del fallimento o della esecuzione» (art.
183 cpv. 1 lettera a LAC, nel suo tenore del 18 aprile 1911).
Il contenuto di detta
normativa si è tuttavia rivelato troppo ampio rispetto ai succitati limiti di
diritto federale. Nella sentenza pub-blicata in DTF 62 II 24 e Rep.
1936 p. 247, il Tribunale federale aveva escluso l'estensione di tale garanzia
al pagamento di imposte sulla sostanza mobiliare e sul reddito non derivante dall'immobile
gravato. L'incompatibilità della norma cantonale con il diritto federale venne
parimenti constatato riguardo all'ipoteca legale per l'imposta sul capitale
della SA, quand'anche il fondo gravato costituisse l'unico attivo della società
(DTF 110 II 237 238): essenziale è l'esistenza di uno stretto rapporto
tra l'imposta e il fondo da gravare.
L'inadeguatezza del
succitato disciplinamento cantonale ha portato alla sua riforma: la legge del
20 giugno 1988, entrata in vigore il 3 agosto dello stesso anno, ha riformato
l'art. 183 LAC. Il nuovo tenore prevede ora espressamente l'esigenza di un rapporto
particolare tra l'imposta e l'immobile e rinuncia a condizioni legali quali la
dichiarazione di fallimento o la domanda di realizzazione (cfr. CDT n.
285 del 4 dicembre 1992 in re J.B.).
Un'ulteriore sentenza del
Tribunale federale, in materia di ipoteca legale ex art. 836 CC, merita
di essere menzionata in questa sede. In una decisione del 1958, infatti, l'Alta
Corte ha stabilito che, nonostante la natura "ibrida" dell'imposta
speciale sull'utile immobiliare del Canton Zurigo – si tratta infatti di
un'imposta sul reddito, legata alla cessione di un immobile, che ha ad oggetto
però non l'immobile stesso, bensì l'utile conseguito – nulla impedisce che essa
sia fatta rientrare tra le tasse assistite dalla garanzia dell'art. 836 CC (DTF
84 II 91).
Recentemente, infine, la
II Corte civile del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, mentre
l'imposta sul maggior valore immobiliare manifesta un legame particolare con
l'immobile, ciò non vale per l'imposta sugli utili immobiliari delle persone giuridiche
secondo l'art. 67 LT 1976 (STF del 9 agosto 1995 in re R.B.).
3.3.
Non può essere messa in
dubbio la possibilità, per l'ente pubblico creditore, di garantirsi l'incasso
delle imposte immobiliari in senso stretto, cioè di quella cantonale delle
persone giuridiche (art. 89 ss. LT-1976) e quella comunale delle persone fisiche
e giuridiche (art. 262 ss. LT-1976), per il fatto che si tratta di vere e proprie
imposte reali, il cui oggetto è rappresentato dall'immobile stesso; il calcolo
è effettuato in base al valore di stima ufficiale, senza deduzione dei debiti.
Non vi è dunque in nessun modo la possibilità che la misura di un simile
credito d'imposta sia influenzata da fattori estranei all'immobile in quanto
tale, come per esempio la situazione debitoria del proprietario o l'andamento
della sua attività aziendale, non entrando quest'ultima in considerazione
neppure per il calcolo dell'aliquota (cfr. le recenti sent. CDT n.
..__________ e ..__________ del 29
dicembre 1995 in re E.I. SA).
- Come detto, i
ricorrenti contestano, in primo luogo, che l’autorità fiscale abbia fatto il
possibile per riscuotere i crediti fiscali.
A tale proposito, si deve
rilevare che anche l'eventuale negligenza del creditore nel quadro del
fallimento della debitrice non basterebbe a fare venir meno il diritto di
pegno, che nasce con l'imposta che garantisce e sussiste fintantoché non cessa
di esistere il credito fiscale stesso. A disposizione del terzo proprietario
restano comunque eventuali azioni di diritto civile.
4.1.
Si deve però tenere
presente la natura dell'istituto dell'ipoteca legale: quest'ultima è
semplicemente uno strumento, a disposizione dell'ente pubblico creditore, per garantirsi
l'incasso delle imposte. Il terzo proprietario del pegno non diventa pertanto debitore,
cioè non ha un obbligo giuridico di pagare l'imposta dovuta da colui che gli ha
venduto l'immobile. Dunque, l'autorità di tassazione non ha il diritto di
ordinare, nel conteggio dell'ipoteca legale, il pagamento del debito d'imposta;
può solo fare notare al terzo proprietario che, se l'importo di cui si tratta
non dovesse essere pagato, si vedrebbe costretta a promuovere l'esecuzione in
via di realizzazione del pegno (Pedroli, L'ipoteca legale per crediti
d'imposta, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria,
Lugano 1995, pp. 80 e 109; anche in RDAT I-1995 pp. 530 e 559; inoltre Hess,
Das gesetzliche Steuerpfandrecht des bündnerischen Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch,
in ZGRG 1994 p. 121; Koller, Gesetzliche Grundpfandrechte zur Sicherung
von Steuerforderungen – Probleme für Grundstückkäufer und Banken, in: Wiegand
[a cura di], Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berna 1996, p. 43).
Proprio per questa
caratteristica dell'ipoteca legale, se il proprietario dell'immobile paga il
debito del venditore, per evitare l'incanto dell'oggetto del pegno, il debitore
dell'imposta viene liberato nei confronti del creditore originario, cioè il
fisco, mentre il terzo proprietario subentra al creditore nel diritto di
credito verso il debitore; si ha cioè una surrogazione, secondo il combinato disposto
degli articoli 827 CCS e 100 CO (Pedroli, op. cit., p. 109 e RDAT
I–1995 p. 559; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo
1988, p. 149 ss.; Hess, op. cit., p. 121).
4.2.
Si deve poi ricordare che,
sebbene la prassi sia quella di procedere nei confronti del terzo proprietario,
mediante l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, solo quando
l'esecuzione forzata nei confronti del debitore si è rivelata inutile, non vi è
tuttavia una disposizione legale che renda vincolante tale modo di procedere.
Anzi, in virtù del c.d. beneficium excussionis realis, il debitore
potrebbe persino esigere che il creditore chieda la realizzazione del pegno
prima di quella di ogni altro bene; solo una decisione del Tribunale federale
ha escluso che il debitore di un'imposta garantita da ipoteca legale possa
invocare tale beneficio ed ha anzi ammesso che il fisco possa concordare con il
terzo proprietario del pegno che il credito garantito venga prima fatto valere
mediante esecuzione in via di pignoramento nei confronti del debitore (DTF
84 III 67; StE
1992 B 99.2 n. 4; Pedroli, op. cit., p. 98 s. e RDAT
I-1995 p. 548 s.; Koller, op. cit., p. 43 nota 41; CDT n.
..__________ e n. ..__________ dell’11
luglio 1996 in re C. e A. P.).
4.3.
Come osserva la Divisione
delle contribuzioni nella propria presa di posizione del 3 febbraio 1997, la
debitrice è stata regolarmente escussa e le esecuzioni sono sfociate in
altrettanti attestati di carenza di beni.
Alla luce di queste
constatazioni, non giova il riferimento dei ricorrenti a successive vendite
immobiliari effettuate dalla amministratrice unica della società escussa. Se
venditrice dovesse essere stata anche in quei casi la società, rappresentata
dall’amministratrice, il rimprovero per l’infruttuosa procedura di esecuzione
in via di pignoramento dovrebbe semmai essere indirizzato all’Ufficio
esecuzioni che ha rilasciato gli attestati di carenza di beni; se, invece,
venditrice fosse stata in quelle occasioni la signora __________ personalmente,
mancherebbe evidentemente l’identità con la debitrice.
- I ricorrenti
argomentano quindi che le tassazioni cui si riferisce il debito fiscale garantito
dal loro immobile sono passate in giudicato, rispettivamente, nell’ottobre 1993
e nel settembre 1994. Essi avrebbero pertanto dovuto esserne informati molto
prima di quanto non sia effettivamente accaduto.
5.1.
La censura non è
condivisibile. L’autorità fiscale non ha solo il diritto ma anche l’obbligo di
osservare il segreto sui fatti di cui viene a conoscenza e di negare a terzi
l’esame degli atti ufficiali, a meno che un diritto od un obbligo di informare
non si fondi sul diritto federale o cantonale (art. 183 cpv. 1 e cpv. 2 LT
1994; art. 110 LIFD).
5.2.
Solo nell’ambito della
procedura di accertamento dell’ipoteca legale, il diritto di essere sentito,
che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. fed., esige che il terzo proprietario
sia messo in condizione di poter contestare una pretesa infondata. Deve dunque
poter prendere posizione in merito al credito d'imposta, altrimenti dovrebbe
rispondere per tutti gli errori di procedura e persino per il dolo del
contribuente, senza potersi pronunciare su aspetti essenziali ai fini della
decisione sul diritto di pegno legale. Perché il proprietario dell'immobile
possa esser parte nella procedura, deve essergli consentito di accedere
all'incarto fiscale del debitore. È solo in tal modo infatti che egli può
verificare l'esattezza formale e materiale della tassazione. (cfr. CDT
n. 192 del 28 settembre 1993 in re D.F.; CDT n.
..__________ e ..__________ il 29
dicembre 1995 in re E.I. AG).
5.3.
Come noto ai ricorrenti,
la procedura di accertamento dell’ipoteca legale nei loro confronti è stata
avviata solo nell’aprile 1996, quando, rivelatosi infruttuoso il tentativo di riscuotere
le imposte presso la debitrice, ne è stato chiesto il pagamento a loro.
Fino a tale momento,
l’autorità fiscale non poteva quindi rivelare ai ricorrenti, almeno in mancanza
di una loro richiesta esplicita, l’esistenza di debiti fiscali.
5.4.
Da questo punto di vista
la tutela del terzo acquirente è indubbiamente molto accresciuta dopo l'entrata
in vigore, il 1° gennaio 1995, della nuova legge tributaria. L'art. 252 cpv. 4
LT 1994 prevede infatti l'obbligo, per l'autorità fiscale, di rilasciare, su richiesta
del notaio rogante o di terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta,
come pure di terze persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto
della domanda, attestazioni vincolanti sull'importo del credito garantito da
ipoteca legale, anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta.
- Circa le
considerazioni dei ricorrenti, in merito alle loro richieste di informazioni al
notaio rogante ed all’Ufficio dei registri, basti rilevare che le imposte
cantonali dirette rientrano fra quelle che non sottostanno all'obbligo di
registrazione a Registro fondiario (cfr. art. 229 LT 1976).
Al momento della
costituzione del diritto di compera, d’altronde, le imposte cantonali 1991 e
1992 non erano ancora cresciute in giudicato.
- Deve infine essere
respinta la richiesta dei ricorrenti di stralciare gli interessi di ritardo
dalle decisioni relative all’ipoteca legale.
Il rapporto tra credito
d'imposta e ipoteca legale è caratterizzato dal principio dell'accessorietà,
secondo cui il diritto di pegno di-pende dall'esistenza del credito d'imposta,
del quale segue le vicende: il diritto di pegno nasce, sussiste e si estingue
cioè in-sieme al credito che garantisce (Hess, op. cit., p. 92; Zucker,
op. cit., p. 14; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar,
Zurigo 1994, p. 675; Pedroli, op. cit., p. 81, e RDAT I-1995 p.
531; Koller, op. cit., p. 39). Dallo stesso principio discende la
conseguenza che la garanzia dell’ipoteca legale si estende anche agli interessi
di ritardo, che rappresentano una parte del credito fiscale (Zucker, op.
cit., p. 51; Hess, op. cit., p. 95; Zuppinger, Zum zürcherischen Grundsteuerpfandrecht,
in RF 14, p. 321; DTF 85 II 207 consid. 6).
- Il gravame è
pertanto integralmente respinto. Nonostante la soccombenza dei ricorrenti, si
rinuncia a porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali, in
considerazione delle peculiarità della fattispecie.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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