AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.224
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00224
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 22 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94 intermedia e IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Non avendo i coniugi
__________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96,
l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava loro, con decisione
del 19 maggio 1997 una tassazione per apprezzamento. Il reddito aziendale era
commisurato in fr. 110’000.– e le deduzioni in complessivi fr. 22’300.– per
l’IC e fr. 20’000 per l’IFD. Quanto alla sostanza, risultava inferiore al
minimo imponibile.
Con decisione del 12
maggio 1997, l’autorità fiscale aveva notificato loro pure una tassazione
intermedia con effetto a partire dal 1° agosto 1993, data del mutamento di
professione del marito. Al reddito di fr. 50’000.–, attribuito alla moglie già
nella tassazione ordinaria 1993/94, veniva aggiunto un ulteriore reddito di fr.
50’000.–, relativo alla nuova attività indipendente esercitata dal marito, del
quale veniva peraltro stralciato il reddito del lavoro.
- Con reclamo del 10
giugno 1997, presentato personalmente dai contribuenti, questi ultimi
contestavano il reddito aziendale stimato dal’autorità fiscale, chiedendo di ridurlo
a fr. 64’228.– in media annua. Più precisamente, domandavano che il reddito
della “__________ __________ __________ __________ ”, gestita dalla
moglie, fosse ridotto da fr. 60’000.– in media annua a circa fr. 28’000.– e che
l’utile della partecipazione del marito alla società in nome collettivo
__________ snc fosse commisurato in circa fr. 35’000.– all’anno.
I reclamanti venivano
dapprima invitati a produrre la documentazione necessaria e quindi convocati ad
un’audizione presso l'Ufficio di tassazione. All’udienza del 30 ottobre 1997,
compariva in loro rappresentanza il sig. __________ __________ __________, che,
al termine dell’audizione, sottoscriveva il seguente verbale:
«Tenuto
conto della documentazione presentata e dopo discussione, di comune accordo si
conviene quanto segue:
Reclamo
tassazione intermedia 1993/94
Ÿ Il
comparente, sentite le spiegazioni dell’ufficio, ritira il reclamo presentato
il 10 giugno 1997.
Reclamo
tassazione 1995/96
Ÿ Il reddito aziendale della moglie relativo alla
__________ “__________ __________ __________ ” viene ridotto a fr. 55’000.– di
media annua.
Ÿ Il comparente, sentite le spiegazioni dell’ufficio,
ritira le altre contestazioni».
In data 24 novembre 1997,
ai contribuenti veniva pertanto notificata una decisione su reclamo, in cui il
reddito aziendale era ridotto di fr. 5’000.–, conformemente all’accordo
sottoscritto in udienza.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
impugnano la suddetta decisione su reclamo, argomentando che il sig. __________
non aveva la facoltà di ritirare il reclamo da loro interposto contro la
tassazione 1995/96. Egli era infatti legittimato a discutere il reclamo
limitatamente al reddito proveniente dalla __________ snc e non anche in
relazione alla “__________ __________ __________ __________ ”. Nel merito,
ritengono che le percentuali applicate dall’autorità di tassazione per
ricostruire l’utile a partire dagli acquisti di merce non tengano adeguatamente
conto della situazione di crisi attuale, che li ha fra l’altro obbligati ad
introdurre azioni promozionali e omaggi alla clientela.
-
4.1.
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo (“Verständigung”), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985,
p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
Basilea 1992, III parte, p. 108; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
5a ediz., Zurigo 1995, p. 286).
L’accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337; ASA 63
p. 670 consid. 5a). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi
in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è
possibile un accertamento esatto.
4.2.
Mentre, secondo la
dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e
come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (“behördliche Massnahme”;
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7), che serve semplicemente a preparare
la successiva decisione di tassazione, la dottrina più recente, invece,
contesta la mera natura “procedurale” che si attribuisce in tal modo
all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione.
L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione
di volontà riferita ad un caso concreto: «Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich
vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss,
sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt
ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt,
bilden durch ihre Übereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit
einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist»
(Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht,
Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p.
69).
Si tratta pertanto di un
vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la
dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica
della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia
od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono
di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando
avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione
se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.3.
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo,
qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero
di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il
contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità
fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente
rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in
discorso.
- Nel caso in esame,
come detto in narrativa, i contribuenti si sono fatti rappresentare,
all’udienza dinanzi all’autorità fiscale, da un mandatario, il quale ha firmato
un verbale contenente una transazione dal tenore oltremodo chiaro e
inequivocabile. Nel ricorso, essi sostengono tuttavia che il rappresentante non
era legittimato a ritirare il reclamo da loro interposto contro la tassazione
1995/96 e neppure a discutere la commisurazione del reddito proveniente
dall’attività aziendale della signora __________.
La tesi dei ricorrenti non
può essere seguita.
5.1.
Anzitutto, deve essere
sottolineato che la convocazione all’audizione del 30 ottobre 1997 si riferiva
evidentemente al reclamo da loro interposto contro le tassazioni intermedia
1993/94 e ordinaria 1995/96. Ed essi non potevano non sapere di avere
contestato, oltre alla commisurazione dell’utile della __________ snc, anche il
reddito aziendale proveniente dalla gestione della “__________ __________
__________ __________ ”. I ricorrenti non possono quindi sostenere ora, in
buona fede, di avere conferito al loro rappresentante contrattuale un mandato
limitato ad uno dei fattori imponibili da loro stessi messi in discussione con
il reclamo del 10 giugno 1997. Nella misura in cui essi hanno incaricato la
__________ di rappresentarli dinanzi all’autorità fiscale, dopo avere ricevuto
la convocazione all’udienza, devono accettare che vengano loro attribuiti gli
atti compiuti dalla società in questione.
5.2.
È ben vero che, al momento
di presentarsi dinanzi all’autorità fiscale per discutere la tassazione dei
contribuenti, il loro rappresentante non sembra avere esibito una procura
scritta, dalla quale sarebbe possibile evincere l’esistenza di eventuali limitazioni
dei suoi poteri di rappresentanza.
Tuttavia, in primo luogo
né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT 1994, che disciplinano la rappresentanza
contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta
deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die di-rekte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art.
117 LIFD, p. 400).
Si deve inoltre tener
presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi
che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre
quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore
estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato comunica la facoltà ad
un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma
dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende la conseguenza, per
il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità
nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme
volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters,
Berna, 1994, p. 104).
Se anche, dunque, la
procura conferita dai ricorrenti alla __________ __________ fosse stata
limitata alla sola discussione del reddito proveniente dalla __________ snc
oppure escludesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, tali eventuali
limitazioni esistenti nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato
non sarebbero comunque opponibili all’autorità di tassazione.
5.3.
Neppure qualora la
transazione in questione non fosse stata mai sottoscritta, peraltro, i
contribuenti potrebbero ancora rimettere in discussione la tassazione intermedia
IC/IFD 1993/94, per quanto attiene all’utile della . Un nuovo calcolo
del reddito imponibile, nel quadro di una tassazione intermedia, si giustifica
infatti limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica che ha dato luogo alla tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 2 LIFD,
56 cpv. 2 LT 1994); e, come detto, la tassazione intermedia a partire dal 1°
agosto 1993, nei confronti dei ricorrenti, è stata intrapresa per il mutamento
di professione del marito, mentre non ha assolutamente interessato l’utile
conseguito dalla moglie mediante l’esercizio della “ __________
__________ __________ ”.
Il calcolo del reddito in
questione è dunque divenuto definitivo, per l’intero periodo fiscale 1993/94,
allorché è passata in giudicato la decisione del 24 aprile 1995.
5.4.
Ne consegue che, in
presenza di una transazione validamente sottoscritta dal rappresentante dei
ricorrenti, con la quale si è conclusa la procedura di reclamo, la Camera di
diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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