AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.221
Data decisione, Autorità:
02.07.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00221
Lugano
2 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv__________ __________. __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1940, impiegata di commercio, divorziata, vive con la
figlia __________, nata nel 1964, titolare di una rendita d’invalidità. Nella
dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 la contribuente ha tra l’altro chiesto la
deduzione di un importo di fr. 6'000.-- per l’IC e di fr. 4'700.-- per l’IFD
per persone bisognose a carico. L’Ufficio di tassazione ha invece negato tale
deduzione, rilevando come dalla documentazione presentata risulti che la
contribuente non abbia a sopportare un onere finanziario per il mantenimento
della figlia pari almeno all’importo della deduzione (cfr. decisione su reclamo
del 24 novembre 1997).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone in questa sede
la richiesta di deduzione per persona a carico. Presenta una distinta delle
spese sostenute dalla figlia nel corso di un anno, dalla quale risulta che le
spese ammontano mediamente a circa fr. 3'200.-- mensili e che eccedono di gran
lunga i suoi redditi, rilevando che la rimanenza grava sulle sue spalle.
-
All’udienza
del 10 marzo 1998 la ricorrente ha precisato che sua figlia soffre da anni di
afasia a seguito di un incidente della circolazione e che necessita di continui
stimoli e assistenza.
Della
documentazione relativa alle spese mensili elencate nella distinta del 22
dicembre 1997, prodotta su richiesta del giudice, verrà detto in seguito, per
quanto necessario.
Con
osservazioni del 24 giugno 1998 la Divisione cantonale delle contribuzioni
propone di respingere il ricorso.
- 4.1
Gli
articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal
reddito netto di un importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per
l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di
esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. La
deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la lettera a.
4.2
Oltre
al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività
lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la
concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita
non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al
proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga
almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell'
Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare
n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2;
inoltre CDT n. ____________________. del 15 settembre
1995 in re P. B.).
Questa
Camera ha così avuto modo di stabilire che non ha diritto alla deduzione per
persona bisognosa a carico il contribuente che ha in casa un figlio che
beneficia di una rendita AI, nella misura in cui non dimostri che l'onere
finanziario da lui sopportato sorpassa la rendita stessa (CDT n.
..__________ del 13 gennaio 1997 in re G. P.). Parimenti un
figlio invalido, che beneficia della rendita dell' assicurazione invalidità
nonché della prestazione complementare, non è "bisognoso", neppure
qualora frequenti corsi universitari; infatti, le spese di formazione non
rientrano nel minimo di esistenza e, d'altronde, l' invalido potrebbe farsi
rifondere tali costi dalla stessa assicurazione invalidità. Pertanto, i suoi
genitori non hanno diritto alla deduzione per persone bisognose a carico (CDT
n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re F. e S. M.).
Il
diritto alla deduzione per persone bisognose a carico è inoltre stato negato a
un contribuente che asserisce di dover provvedere al sostentamento dei propri
genitori, sebbene questi ultimi siano beneficiari di una rendita AVS ed abitino
in casa propria. La loro situazione finanziaria non si situa infatti al di
sotto del minimo vitale (CDT n. ..__________ del 14
novembre 1997 in re M.G.).
- 5.1.
La
figlia della ricorrente, __________ __________, ha beneficiato negli anni di
computo 1993-94 (tassazione 1995-96) di una rendita AI di fr. 15'036.-
all'anno. Ha inoltre conseguito un reddito da attività dipendente di fr.
3'646.- e beneficiato di un reddito da titoli di fr. 493.- di media annua, per
un totale lordo di entrate pari a fr. 19'175.-. Dall’esame dell’incarto AI è
poi emerso che __________ __________ beneficia dal 1° agosto 1996 anche di un
assegno per grandi invalidi di grado medio di un importo di fr. 5'820.-
all’anno. L’AI assume inoltre il costo, dedotta la franchigia, di due paia di
scarpe ortopediche fabbricate in serie all’anno, come pure le spese di viaggio
inerenti a tale provvedimento (cfr. decisione del 7 dicembre 1993 della Cassa
cantonale di compensazione). Non ha per contro concesso l’assunzione delle
spese per la logopedia (cfr. Sentenza del 24 giugno 1996 del Tribunale
cantonale delle assicurazioni).
Si
deve quindi convenire, in linea di principio, con l’argomentazione addotta dall'
Ufficio di tassazione, nel senso che la figlia della ricorrente dispone
apparentemente di redditi sufficienti per far fronte alle proprie necessità.
Non va d'altronde dimenticato che i titolari di una rendita AI, se in
condizioni di particolare bisogno, possono richiedere l'erogazione della
prestazione complementare (art. 2 LPC).
5.2.
Nel
suo ricorso la ricorrente argomenta che le spese per il mantenimento della
figlia ammontano mediamente a circa fr. 3'200.- il mese e che eccedono di gran
lunga i suoi redditi.
A
suffragio di questa affermazione la ricorrente ha prodotto una distinta (datata
22 dicembre 1997) delle asserite spese, senza tuttavia esibire le relative
pezze giustificative, indispensabili per verificarne la fondatezza.
Su
richiesta del giudice ha poi prodotto un’ulteriore distinta relativa a
versamenti effettuati nel corso del 1993 (per complessivi fr. 4'882,85) e
un’altra relativa a versamenti effettuati nel corso del 1994 (per complessivi
fr. 4'299,20), producendo i giustificativi di alcune spese, tra cui un
versamento di fr. 1'700.- a Sport-invalidi per le vacanze estive del 1993, tre
versamenti risp. di fr. 237.-, di fr. 395.- e di fr. 158.- per alcune ore di
logopedia, e un versamento per spese di trasporto mensili alla Fondazione
__________ di fr. 95,20. Ha inoltre prodotto la fotocopia dei diversi
versamenti effettuati a mezzo conto corrente postale.
La
documentazione prodotta non consente tuttavia di verificare la natura dei
diversi versamenti, se spese in stretta connessione con la malattia o invece se
d’altra natura o persino liberalità a favore di enti di pubblica utilità. Né
può essere incluso nelle spese parte del canone di locazione, poiché, se la
figlia della ricorrente non fosse in grado di assumerselo con le proprie
entrate, non avrebbe che da formulare richiesta, come già segnalato, di
prestazione complementare alla rendita AI.
Anche
nel presente caso, così come in altri precedentemente giudicati da questa
Camera (cfr. consid. 4.2.) non è possibile stabilire che la ricorrente debba
sopportare spese per persone a carico. Dall’esame dell’incarto fiscale e
dell’incarto AI della figlia della ricorrente, come pure dall’esame delle
distinte spese prodotte non è provato che la figlia, con le proprie entrate,
non sia in grado di sopperire al proprio fabbisogno, altrimenti detto, che le
spese cui deve far fronte la figlia della ricorrente eccedano le sue entrate in
misura tale da legittimare la deduzione per persone bisognose a carico.
- 6.1.
La
ricorrente chiede altresì di poter beneficiare dell’aliquota A.
Secondo
l'art. 35 cpv. 2 l'aliquota d'imposta più favorevole, denominata aliquota A,
vale per i coniugati viventi in economia domestica, nonché per i contribuenti
vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, celibi e nubili, che da
soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio
o agli studi fino al 25° anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con
persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. Di tenore
sostanzialmente identico l’art. 36 cpv. 2 LIFD.
Perché
uno dei contribuenti menzionati dall'art. 36 cpv. 1 LT possa beneficiare
dell'aliquota A, determinante è innanzitutto l'elemento della convivenza con
figli senza attività lucrativa sotto la sua autorità parentale o con figli agli
studi fino al 25° anno di età (cfr. per quanto concerne la norma nel tenore
rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1990: CDT n. 340 del 28 agosto
1986 in re E.M.; e inoltre CDT n. 487 del 12 dicembre 1986 in re F.V.;
CDT n. 493 del 12 dicembre 1986 in re F.F.).
A
questa condizione, espressamente menzionata nelle norma, se ne aggiunge, secondo
l'Autorità fiscale, una seconda, di segno negativo, segnatamente che il
contribuente non conviva more uxorio con altra persona. Altrimenti detto,
secondo la Divisione delle contribuzioni, la scala A delle aliquote sarebbe
appannaggio soltanto delle famiglie monoparentali, cioè delle famiglie composte
da un solo genitore e dai figli che non vivono in concubinato.
A
queste due condizioni se ne aggiunge una terza e, meglio, di provvedere al
sostentamento dei figli minorenni o dei figli a tirocinio o agli studi fino al
25° anno di età e, nel caso di persone bisognose, di provvedere in modo
essenziale al loro sostentamento.
6.2.
Orbene,
il fatto stesso che alla ricorrente non possa essere riconosciuta la deduzione
per persone bisognose per la figlia __________, implica di riflesso anche il
diniego dell’aliquota A, mancando l’ultima delle tre condizioni sopra elencate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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