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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.215
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00215
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 16 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, cittadino germanico, svolge l’attività di commerciante all’estero e
dimora a __________ con la moglie __________, casalinga, e due figli.
Notificando loro la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione dell’11 novembre 1996, l'Ufficio di
tassazione di __________ aggiungeva al reddito della sostanza di fr. 12’500.–
in media annua (valore locativo della casa di loro proprietà) un reddito
d’altra fonte di fr. 30’000.–. Dopo le deduzioni per spese di manutenzione
della casa, per oneri assicurativi e per figli, il reddito imponibile veniva
commisurato in fr. 21’425.– all’anno per l’IC e fr. 27’625.– per l’IFD. Ai fini
del calcolo dell’imposta, per la commisurazione dell’aliquota l’autorità
fiscale aggiungeva ai redditi in questione redditi all’estero per complessivi
fr. 100’000.–, sicché l’imposta sul reddito ammontava a fr. 2’133.80 per l’IC e
fr. 1’449.80 per l’IFD.
- I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 novembre 1996,
contestando il reddito d’altra fonte e il calcolo delle aliquote d’imposta.
L’Ufficio di tassazione
accoglieva il gravame, con decisione del 24 novembre 1997, stralciando il
reddito d’altra fonte ed anche le deduzioni per oneri assicurativi e per figli
a carico. L’imponibile si riduceva di conseguenza a fr. 10’625.– per l’IC e per
l’IFD, mentre l’imposta sul reddito scendeva a fr. 1’007.– per l’IC e a fr.
430.55 per l’IFD.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano il
riconoscimento delle detrazioni stralciate con la decisione su reclamo e, in
via subordinata, una riduzione dei redditi all’estero presi in considerazione
per il calcolo dell’imposta.
-
All’udienza del 18
febbraio 1998 il giudice ha proposto, conformemente a dottrina e
giurisprudenza, di ammettere la deduzione per premi assicurativi in misura
proporzionale al reddito conseguito in Svizzera e a quello estero ritenuto
dall'UT per la determinazione dell'aliquota e, meglio:
CH D
IC IFD
reddito
netto 10’625 (9.6%) 10’625 (9.6%) 100’000 (90.4%)
premi
assicurativi 691 346
deduzione
figli 1’152 902
Analogamente il giudice ha
proposto di ammettere la deduzione sociale dalla sostanza in misura
proporzionale alla sostanza svizzera e a quella estera, quantificando la
proporzione in ca. il 35% e la deduzione in fr. 25'000.--.
L'UT ha aderito seduta
stante alla proposta, i ricorrenti con comunicazione scritta del loro
fiduciario del 2 marzo 1998.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto
(consid. 4).
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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