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Numero d'incarto:
80.1997.197
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00197
Lugano
18 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 2 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 97 intermedia
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In data 29 marzo 1997,
i coniugi __________ e __________ __________ -__________ chiedevano di poter
beneficiare di una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1997, per
cessazione dell’attività lucrativa della moglie. In seguito a una richiesta
dell'Ufficio di tassazione, i contribuenti precisavano che la signora
__________ -__________ non aveva cessato completamente l’attività ma l’aveva
ridotta al 40%, mentre il marito, dipendente delle __________ __________
__________ (__________), aveva cambiato funzione ed aveva subito una riduzione
del salario.
Con decisione del 27
agosto 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ respingeva l’istanza,
argomentando che non era adempiuto nessuno dei motivi cui la legge subordina la
tassazione intermedia.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione, con reclamo all’autorità fiscale, adducendo che le nuove
mansioni da loro assunte nei rispettivi posti di lavoro costituivano un
mutamento di professione secondo la legislazione fiscale.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 10 novembre 1997. Nella motivazione
della decisione, osservava che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
il passaggio da un’attività a tempo pieno a un’attività a tempo parziale non
costituisce motivo di intermedia; negava quindi che, nella fattispecie, fosse
dato il presupposto del mutamento di professione.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________
contesta la mancata concessione di una tassazione intermedia e ribadisce di
ritenere adempiuto il presupposto del cambiamento di professione.
Fa valere di essere
passato, dal 1° giugno 1997, da __________ di __________ a capo servizio
tecnico presso le __________, con riduzione di salario. Quanto alla moglie
__________, dopo la nascita della figlia __________, ha dapprima cessato del
tutto l’attività (da __________ 1997), poi da agosto l’ha ripresa al 40%, con
mansioni diverse.
- 3.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito
effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht
über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
- 4.1.
Da quanto detto discende
anzitutto che la semplice variazione di reddito – quali che ne siano le
dimensioni – è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia.
Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella
fattispecie, il ricorrente ritiene che il suo mutamento di mansioni e la quasi
concomitante riduzione dell’impiego della moglie abbiano determinato una
situazione assimilabile ad un mutamento di professione.
4.2.
Nonostante il cumulo dei
redditi e della sostanza, la moglie e il marito sono considerati due distinti
soggetti fiscali. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero
che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per
determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione
intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno
1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton
Ticino, in ASA 59 p. 556).
Per quanto concerne il
requisito quantitativo, invece, secondo il Tribunale federale, bisogna tener
conto del fatto che i coniugi formano un'unità economica e sono imposti sul
cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili
del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia
rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili
dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP
IX, p. 172; ASA 59 p. 556; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro
Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in ASA
60 p. 187).
4.3.
4.3.1.
Il Tribunale federale ha
escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo pieno a un'attività a
tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA 53 p.
188).
4.3.2.
Quanto al mutamento di
professione, giurisprudenza e dottrina ritengono che sia sempre dato quando il
contribuente abbandona un’attività dipendente per una indipendente, pur
rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali
tra l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti
giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali,
un mutamento essenziale delle basi d’imposizione quando si verifica il
passaggio da un tipo d’attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib
343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon,
La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza
richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il
mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima
(cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
4.3.3.
Vi è inoltre cambiamento
di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente
modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una
fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent.
CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la
giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro
ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è
modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c.
2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il
cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due
settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un
cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con
riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea
1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il
passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore
tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il
Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione
quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio
della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili,
finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8
giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività
lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione
intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16
marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF
25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo d'attività
all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di
regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht,
ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
4.4.
Il caso in esame presenta
notevoli analogie con un altro deciso recentemente da questa Camera, ove è
stata negata la tassazione intermedia a due coniugi che, simultaneamente, alla
nascita del figlio, avevano ridotto l'attività lucrativa dipendente l'uno nella
misura del 40% e l'altro nella misura del 60% (CDT n.
..__________ del 3 settembre 1997 in re D. e F.L.). Questa
Corte ha osservato, in quell’occasione, che è vero che, se uno solo dei coniugi
avesse cessato l’attività e l’altro avesse continuato a lavorare al 100%, la
situazione economica dei ricorrenti sarebbe stata praticamente identica, mentre
essi avrebbero avuto notevoli vantaggi dal profilo fiscale. In tale ipotesi,
infatti, uno dei due avrebbe adempiuto il requisito qualitativo (in concreto,
la cessazione dell’attività lucrativa) e di conseguenza, purché vi fosse anche
il requisito quantitativo, sarebbe stata intrapresa una tassazione intermedia.
La Camera di diritto
tributario ha tuttavia concluso che è la chiara volontà del legislatore a
produrre questo effetto, che non può ovviamente essere scongiurato con un intervento
in sede di interpretazione o di applicazione.
4.5.
Nella fattispecie, la
decisione impugnata non può essere censurata, poiché rispetta rigorosamente la
legislazione e la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale.
Nessuno dei due coniugi ha
infatti cambiato professione.
Il marito è sì passato dal
posto di macchinista a quello di caposervizio tecnico, ma tale nuova situazione
configura una promozione piuttosto che l’inizio di un diverso tipo di attività
professionale. Basti dire che la designazione del posto è ora quella di “capomacchinista”
e che il salario annuo di base è passato da fr. 85’517.– a fr. 87’868.–. La
riduzione del versamento netto figurante dalla scheda di salario di agosto
rispetto a quella di maggio è riconducibile unicamente alle altre indennità ed
ai rimborsi di spese, che sono stati sensibilmente inferiori in agosto; in particolare
è mancata la voce “docente professionale”, che aveva giustificato un indennizzo
di fr. 731.50 solo nel mese di maggio. Ma da una simile circostanza non è certo
possibile evincere che vi sia stato un cambiamento di professione.
Neppure la nuova
situazione lavorativa della moglie configura un mutamento di professione tale
da giustificare una tassazione intermedia. Si è trattato piuttosto di una
riduzione dell’attività dovuta alla recente maternità, come è del resto
frequente nel caso di coniugi che lavorano in due. Quanto alle “nuove mansioni”
che la signora __________ -__________ svolgerebbe ora, dopo la riduzione
dell’attività, non risulta in alcun modo che esse siano tanto diverse da quelle
precedenti, da far venir meno la qualifica della sua attività di aiuto medico.
- Il ricorso deve
dunque essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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