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che, non avendo i coniugi
__________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale per
l’imposta cantonale 1997/98 entro il termine del 31 marzo 1997, l'Ufficio di
tassazione di __________ li diffidava, con scritto del 22 maggio 1997, a voler
ottemperare all’obbligo entro dieci giorni e li avvertiva contestualmente che,
in caso di inosservanza della diffida, sarebbe stata loro inflitta una multa
fino a fr. 1’000.–;
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che, in seguito
all’inosservanza di tale diffida, con decisione del 19 giugno 1997, l’autorità
di tassazione infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 125.–;
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che, con reclamo del 3
novembre 1997, i contribuenti contestavano la multa, riconoscendo di non aver
chiesto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione, ma adducendo
tuttavia di avere pagato gli acconti d’imposta e di avere pure provveduto, il
25 giugno 1997, all’invio della dichiarazione;
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che, con decisione del 5
novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ dichiarava irricevibile il
reclamo, in quanto tardivo;
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che, con tempestivo
ricorso, in lingua tedesca, alla Camera di diritto tributario, i coniugi
__________ chiedono nuovamente l’annullamento della multa disciplinare;
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che, in data 2 dicembre
1997, questa Camera ha invitato i ricorrenti a voler tradurre in italiano il
loro gravame, avvertendoli inoltre della facoltà di ritirare il ricorso, in considerazione
del carattere vincolante della decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo ad esso interposto;
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che, per tutta risposta, i
ricorrenti hanno rinviato alla Camera di diritto tributario, in data 3 dicembre
1997, la lettera in questione, allegando uno scritto, ancora redatto in
tedesco, in cui adducono di non comprendere l’italiano;
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che l’osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza,
in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in
lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83
III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT
n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);
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che, di fronte al ricorso
del contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario,
per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia
37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques
applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto,
con scritto del 2 dicembre 1997, a segnalare il vizio ai ricorrenti e ad attribuir
loro contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;
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che, non essendo
pervenuta, come detto, alcuna traduzione del gravame, a questa Camera non resta
altra alternativa se non quella di dichiararlo irricevibile;
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che, d’altronde, se anche
fosse pervenuta la traduzione, come già anticipato ai ricorrenti nella citata
lettera del 2 dicembre 1997, questa Camera avrebbe comunque dovuto respingere
il ricorso nel merito, in considerazione della tardività con cui era stato
interposto reclamo all’autorità di tassazione;
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che, infatti, la Camera di
diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
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che, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
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che l'art. 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
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che, nella fattispecie, il
reclamo contro la decisione del 19 giugno è stato presentato solo il 3 novembre
1997 e, del resto, mai i ricorrenti hanno addotto uno dei motivi di restituzione
dei termini indicati nella legge, ragione per cui la decisione impugnata
avrebbe dovuto essere respinta;
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che, a titolo ancor più abbondanziale,
si vuole precisare che, anche nell’eventualità in cui si fosse riconosciuto un
motivo di restituzione del termine, la multa dovrebbe essere confermata, per il
semplice fatto che i ricorrenti stessi riconoscono di non avere chiesto una
proroga del termine per inoltrare la dichiarazione e di avere adempiuto il loro
obbligo di collaborazione solo il 26 giugno 1997, cioè dopo avere ricevuto la
decisione con cui gli si infliggeva la multa;
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che il ricorso deve
conseguentemente essere dichiarato irricevibile e la tassa di giustizia e le
spese processuali devono essere poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994