-
che, con decisione del 22
aprile 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava a
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, commisurando il reddito
imponibile in fr. 39’968.– per l’IC ed in fr. 40’397.– per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 219’179.–;
-
che, in seguito a reclamo,
con cui il contribuente contestava il reddito aziendale, l’autorità fiscale,
con decisione del 27 ottobre 1997, riduceva l’imponibile di 7’000 franchi sia
per l’IC sia per l’IFD;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta per
la prima volta la commisurazione del reddito della sostanza, argomentando che
l'Ufficio di tassazione avrebbe erroneamente calcolato il valore locativo della
sua abitazione includendo nella base di calcolo non solo la superficie
abitativa ma anche il terreno circostante;
-
che, nelle sue
osservazioni del 7 novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________
__________ propone di accogliere il ricorso e di ridurre il reddito della
sostanza a fr. 7’250.–;
-
che, per gli art. 20 cpv.
1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario
del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo;
-
che, secondo il Tribunale
federale, il valore locativo deve corrispondere «al canone che si potrebbe
esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un
oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della
costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni
normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del
proprietario» (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi,
L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98);
-
che l’art. 20 cpv. 2 LT
precisa che il valore locativo è stabilito tenendo conto della promozione e
dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale;
-
che quest’ultima
precisazione è stata voluta dal Legislatore cantonale per consentire di
stabilire il valore locativo mediante parametri schematici prudenziali;
-
che, per l'imposta
cantonale, esso corrisponde quindi, di regola, a una percentuale del valore di
stima dell'immobile, che varia a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile, ma, quando però questo metodo porta a dei risultati in contrasto
con il principio secondo cui il valore deve corrispondere a quello reperibile
sul mercato, è consentito far capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare
n. 15 del 15 gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione
cantonale delle contribuzioni, cifra 2.2.1);
-
che l'art. 21 cpv. 2 LIFD
precisa, a sua volta, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto
delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione
al domicilio del contribuente;
-
che, per ragioni di
praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni
unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al
valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata
in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso
tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al
1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la
compilazione della dichiarazione d'imposta);
-
che tale modo di procedere
non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di
trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n.
498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);
-
che, nella fattispecie, il
valore di stima dell’abitazione del ricorrente è di soli fr. 200’000.–, cui
corrisponde un valore locativo di fr. 14’500.–, pari al 7.25%;
-
che pertanto la quota
parte del reddito del mapp. n. 401 di Porza, attribuibile al ricorrente, è di
soli fr. 7’250.– in media annua, contro i fr. 9’345.– imposti dall’autorità fiscale;
-
che anche le deduzioni per
spese di manutenzione devono conseguentemente essere ridotte a fr. 1’812.–,
pari al 25% del valore locativo;
-
che l’accoglimento del
ricorso comporta la rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia
e spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 ottobre 1997 è riformata nel senso
che il reddito del mapp. n. __________ di __________ è ridotto da fr. 9’345.–
a fr. 7’250.– e le relative spese di manutenzione sono ridotte a fr. 1’812.–.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).