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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.155
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00155
Lugano
18 dicembre 1997
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 settembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
, __________ __________
(),
rappr.
da: lic. iur. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1914, aveva venduto ai figli nel 1983 la propria casa di
__________ __________, riservandosi un diritto d'abitazione personale vita
natural durante.
Alla
fine di luglio del 1996 __________ __________ lasciava l'abitazione, divenuta
troppo grande e troppo onerosa per lei, per andare a vivere in un appartamento
di due locali a __________ __________. Cessava così di esercitare il proprio
diritto d'abitazione, che veniva formalmente cancellato dal RF il 29 novembre
1996.
Nella
notifica di tassazione del 15 aprile 1996 l'UT esponeva alla contribuente i
redditi da pensioni, il reddito da titoli e il reddito della sostanza. Il
valore locativo dell'immobile di __________ __________ veniva stabilito secondo
i parametri in uso e, meglio, nella misura del 7.25% del valore di stima
ufficiale, risalente al 1986.
In
sede di reclamo alla contribuente veniva concessa la deduzione, precedentemente
negata, da pensioni della previdenza professionale e da vitalizi. Nel contempo
l'UT le negava però il beneficio della tassazione intermedia, la cessazione del
diritto d'abitazione non essendo motivo d'intermedia previsto dalla legge (cfr.
decisione su reclamo dell' 11 agosto 1997).
- Con
il presente, tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario la ricorrente
impugna la decisione su reclamo dell'UT.
In
occasione dell'udienza del 3 dicembre 1997, sentite le parti, il giudice ha
proposto loro di ridurre il valore locativo, limitatamente all'IFD, a fr.
15'000.-- di media annua (con conseguente adeguamento delle spese di
manutenzione deducibili forfetariamente), in considerazione dell'utilizzazione
effettiva dell'abitazione, confermata dal fatto che la contribuente ha deciso
di ritirarsi in un appartamento di soli due locali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell' 11 agosto 1997, in materia di IC e
di IFD, è riformata nel senso che il valore locativo è ridotto per la sola IFD
a fr. 15'000.-- di media annua, con conseguente adeguamento della deduzione
forfetaria per spese di manutenzione. Per il resto la decisione è confermata.
§§ Gli atti
del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi
in materia di IFD.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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