AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1997.148
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00148
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 3 settembre 1997
in
materia di: IC/IFD 97/98 int.
presentato
da:
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con istanza del 3
aprile 1997, __________ __________ chiedeva una tassazione intermedia a partire
dall’inizio del 1997, spiegando di aver iniziato una nuova attività
professionale. Il 30 novembre 1996 aveva infatti lasciato la __________
__________ di __________, della quale era vicedirettore, e, dopo un breve periodo
di disoccupazione, aveva iniziato a lavorare quale dirigente aziendale (“Betriebsleiter”)
presso la __________ __________ __________ di __________, con un salario inferiore.
L'Ufficio di tassazione di
__________ -__________ respingeva l’istanza, con decisione dell’11 aprile 1997,
nella quale rilevava che la “nuova mansione professionale” risultava simile
alla precedente.
In seguito ad un reclamo,
con cui il contribuente contestava le conclusioni dell’autorità fiscale,
insistendo per contro sulla diversa attività intrapresa, l'Ufficio di
tassazione confermava, con decisione del 27 agosto 1997, l’inesistenza dei presupposti
per poter concedere una tassazione intermedia, argomentando in particolare che:
«Dalla suddetta
documentazione risulta che quanto prodotto dalle aziende è sostanzialmente
differente ma le mansioni svolte dal contribuente rimangono di tipo
dirigenziale-servizio clientela e le conoscenze precedentemente acquisite in campo
tecnico risultano essere di basilare importanza».
-
Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la domanda
di poter beneficiare di una tassazione intermedia, negando di svolgere lo stesso
lavoro di quello esercitato in precedenza presso la __________ __________.
Inoltre, afferma di ritenere “assurdo” doversi indebitare allo scopo di pagare
imposte calcolate su redditi non più percepiti. Infine, rileva che anche le spese
di locazione si sono incrementate, non potendo più abitare nella casa del suo
precedente datore di lavoro.
-
3.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett.
a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La tassazione biennale
praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione
che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al
reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p.
385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben
precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito
effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht
über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
- Nella fattispecie,
il ricorrente ritiene di avere cambiato professione, nel momento in cui,
lasciata l'attività di vicedirettore presso l’__________ __________ di
__________, ha dapprima avuto un breve periodo di disoccupazione ed ha poi iniziato
l’attività di dirigente d’azienda presso la __________ __________ __________ di
__________.
4.1.
La costante giurisprudenza
del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di
professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività
dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo,
o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti
e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra
i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione
quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte
DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a;
inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.).
La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non
invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di
oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo
1979, p. 89).
4.2.
Vi è inoltre cambiamento
di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente
modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una
fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio
sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za., in RTT 1979 p. 216). Secondo
la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro
ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è
modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c.
2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il
cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due
settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un
cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con
riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 791 ss., nella quale è stato negato un mutamento di
professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore
responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una
società finanziaria). Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non
v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa
posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle
conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in
precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici
oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non
costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT
18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.;
17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente,
il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della
medesima azienda non costituisce, di regola, un cambiamento di professione
(cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT
17 dicembre 1984 in re G. To.).
4.3.
Come correttamente
rilevato nella decisione impugnata, non è certo la diversa attività delle due
aziende a determinare il “mutamento di professione” di un lavoratore che passa
dalla dipendenza dell’una a quella dell’altra. È quindi del tutto irrilevante
che la __________ __________ venda e ripari veicoli industriali mentre la
__________ __________ __________ fabbrica __________.
Ciò che è determinante,
secondo le leggi applicabili, è unicamente che il ricorrente avesse mansioni
dirigenziali prima e le abbia tuttora, presso il nuovo datore di lavoro. Si
ricordi, infatti, che la volontà del legislatore è quella di ammettere un passaggio
dal sistema di tassazione sul passato (praenumerando) a quello di
tassazione sul presente (postnumerando) solo in casi eccezionali, in cui
il contribuente intraprende una “professione” diversa; si pensi, per riprendere
esempi contenuti nella giurisprudenza del Tribunale federale, al caso di un
coltivatore che diventa gendarme o di un commerciante in ferramenta che diviene
mediatore in immobili (esempi riportati da Beer, op. cit., p. 88);
oppure, con riferimento a casi decisi recentemente da questa Camera, al caso
della disegnatrice edile che inizia un tirocinio presso un'agenzia di viaggi (CDT
n. 80.96.00036 del 10 maggio 1996 in re A.M.) o della assistente geriatrica che
intraprende l'apprendistato quale impiegata di commercio (CDT n.
80.96.00074 del 5 giugno 1996 in re S.P.).
Ora, è evidente che,
sebbene il ricorrente sia senz’altro tenuto ad apprendere il funzionamento di
una produzione diversa da quella di cui si occupava in precedenza, non è certo
retribuito con 104’000 franchi all’anno quale operaio. Né, d’altra parte, il
nuovo datore di lavoro lo avrebbe assunto, attingendo ad un mercato del lavoro
che offre molti giovani alla ricerca del primo impiego, se non avesse voluto
sfruttarne l’esperienza e la competenza acquisite quale vicedirettore della
__________ __________.
4.4.
Le considerazioni che
precedono non consentono di ammettere la domanda del ricorrente, mancando il
requisito qualitativo richiesto dalla legge. Non possono pertanto essere prese
in considerazione le argomentazioni legate alla diminuzione del reddito,
passato da fr. 135’000.– a fr. 104’000.– all’anno né le considerazioni relative
alle accresciute spese di locazione e di trasporto.
Questa Camera ha peraltro
già avuto modo di sottolineare come il rigido catalogo dei presupposti
qualitativi, cui il legislatore subordina la concessione di una tassazione
intermedia, sia senz’altro suscettibile di critiche (CDT n.
..__________ del 12 novembre 1996 in re R.U.).
In dottrina, si fa notare,
infatti, come l’indice di capacità contributiva su cui si fonda l’imposta sul
reddito sia rappresentato appunto dal reddito, inteso quale potenziale per la
soddisfazione dei bisogni. La capacità contributiva può pertanto essere modificata
solo dalla variazione di tale potenziale, mentre non è minimamente influenzata
dall’identità della fonte di reddito né dalla qualità del reddito. Per quanto
dunque sia senz’altro possibile che modifica strutturale e modifica della
capacità contributiva si producano simultaneamente, ciò non è affatto
necessario. Per il fatto che il legislatore affianca alla condizione
quantitativa, che riflette l’evoluzione della capacità contributiva, un elenco
limitato di condizioni qualitative, si ritiene che vengano esclusi arbitrariamente
dal campo di applicazione della norma sulla tassazione intermedia dei casi che
dovrebbero rientrarvi, in considerazione dello scopo perseguito dalla disposizione
stessa. La conclusione drastica cui pervengono gli autori qui considerati è
perciò che la disciplina della tassazione intermedia sarebbe in contrasto con
la parità di trattamento e pertanto incostituzionale (cfr. in particolare Triebold,
op. cit., pp. 283-285 e 291; dello stesso avviso Reich, op. cit., p.
324, che suggerisce, quale rimedio, un’interpretazione estensiva dei motivi di
intermedia codificati).
4.5.
Le riserve sollevate nei
confronti della disciplina della tassazione intermedia ed in particolare della
c.d. “condizione qualitativa”, non devono però far perdere di vista le ragioni
per cui tale condizione è stata voluta dal legislatore, che l’ha affiancata a
quella quantitativa. Procedere ad una tassazione intermedia in presenza di ogni
modifica di reddito essenziale e durevole, quindi anche p. es. in occasione di
variazioni di reddito determinate dalla congiuntura o da semplici aumenti o
riduzioni di salario, comporterebbe un considerevole incremento dei
procedimenti di tassazione intermedia, sebbene elevando i requisiti di misura e
di durata della variazione di reddito sia già possibile una certa selezione.
Oltre all’aggravio di lavoro che ne conseguirebbe per l’amministrazione
fiscale, la frequenza delle tassazioni intermedie provocherebbe una ripetuta
interruzione nella continuità della commisurazione del reddito (Beer,
op. cit., p. 47).
Per queste ragioni, una
soluzione del problema conforme ai postulati costituzionali può essere
rappresentata solo dall’abbandono del sistema della tassazione praenumerando,
per passare alla tassazione annua con il sistema postnumerando. L’adozione di
un sistema di tassazione in cui periodo di computo e periodo di tassazione
coincidono – senza che si richiedano più tassazioni intermedie – è quindi
caldeggiato dalla dottrina proprio per ragioni di giustizia fiscale (cfr. Triebold,
op. cit., p. 299 e autori citati).
4.6.
Come si vede, è dunque
tutt’altro che facile identificare un rimedio che permetta di trovare uno
sbocco per situazioni come quella del ricorrente, senza rischiare di stravolgere
il vigente sistema di tassazione “praenumerando”. Rinunciare completamente al
criterio qualitativo – ed ignorare quindi del tutto la circostanza che il
contribuente continui a svolgere la stessa professione – senza introdurre altri
criteri limitativi, avrebbe infatti la conseguenza di far diventare la
tassazione intermedia da eccezione a regola. Si ricordi, infatti, che, come si
dovrebbe adeguare la tassazione alle riduzioni del reddito, in modo favorevole
al contribuente, non diversamente si dovrebbe procedere in caso di aumento del
reddito, con vantaggio per il fisco. Deve, d’altronde, essere pure ricordato
che una variazione del reddito nel tempo può essere, in una certa misura, del
tutto naturale per il lavoratore indipendente, ma lo è molto meno per il lavoratore
dipendente. Si tratterebbe pertanto di stabilire diversi limiti quantitativi in
un caso e nell’altro.
4.7.
Questa Camera non può
dunque fare altro che esprimere il proprio disagio dinanzi ad una tassazione in
cui il sistema adottato dal legislatore non sempre appare adeguato ai postulati
costituzionali. Spetta infatti al legislatore la scelta di un altro sistema di
tassazione, più conforme alle esigenze della giustizia fiscale.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. In considerazione della particolarità della
fattispecie, si rinuncia tuttavia a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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