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Numero d'incarto:
80.1997.138
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00138
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 18 agosto 1997
in
materia di: esenzione fiscale
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappresentata
dallo Studio legale __________ & __________, __________ __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con istanza del 28
novembre 1996, l’associazione “__________ __________ __________ ” con sede a
__________ chiedeva di poter beneficiare dell’esenzione dalle imposte di
successione e donazione, in virtù dell’art. 154 cpv. 3 LT; essa aveva
beneficiato infatti di un legato di fr. 50’000.–, in seguito al decesso di una
signora domiciliata nel Canton Ticino.
Scopo dell’associazione è
di aiutare i senzatetto, ai quali offre locali con posti letto, cucina e luoghi
di ritrovo.
La Divisione delle
contribuzioni respingeva la suddetta domanda con decisione del 15 luglio 1997,
argomentando che “dagli atti emerge che l’azione dell’ente viene svolta
essenzialmente in ambito regionale”.
-
Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, l’asso-ciazione “__________ __________
__________ ” ripropone la domanda di esenzione dalle imposte di donazione e di
successione. Nega che il proprio statuto limiti il campo di attività alle sole
persone provenienti dalla città o dal Canton , anche se esse
rappresentano la maggioranza. La ricorrente fa inoltre presente di rientrare in
una più ampia fondazione, la “ __________ __________ __________
__________ ”, che sovraintende all’intera attività assistenziale, di carattere
nazionale. Solo per il fatto che non quest’ultima fondazione bensì
l’associazione ricorrente è stata designata quale legataria, il legato dovrebbe
essere assoggettato ad un’imposta di dimensioni ingenti.
-
Tra il Canton Ticino
e il Canton __________ non esiste alcun accordo di reciprocità che estende
l'esenzione ai Cantoni concordatari (cfr. art. 156 LT). Un simile accordo
esiste attualmente solo con tre Cantoni: Basilea-Città, Berna e Zugo.
Per tale ragione non è
applicabile l'art. 154 cpv. 1 lett. d LT (cfr. CDT n. 15 del 29
gennaio 1985; CDT n. 320 dell' 8 ottobre 1985; CDT n. 332 del 28
agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
La domanda d'esenzione va
pertanto giudicata in base all'art. 154 cpv. 3 lett. b LT, secondo cui
l’autorità fiscale può esonerare in tutto o in parte le istituzioni di pubblica
utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere
nazionale o internazionale (cfr. CDT n. 15 del 29 gennaio 1985; CDT
n. 320 dell’8 ottobre 1985; CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n.
59 del 6 marzo 1987).
Non basta quindi, per la
legge cantonale ticinese, laddove non esiste un accordo intercantonale di
reciprocità, che il richiedente l'esenzione adempia la condizione della
pubblica utilità. Egli deve adempiere l'ulteriore condizione restrittiva, posta
dal diritto cantonale, che la sua attività abbia carattere nazionale o internazionale
(cfr. Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetz, Zurigo, 1966, N. 47 ad § 10, p. 258).
Tale condizione è
adempiuta se l'istituzione richiedente opera su tutto il territorio della
Confederazione o quanto meno su quello della grande maggioranza dei Cantoni
oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti da ogni parte della Svizzera
o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT n. 332 del 28 agosto
1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei, loc.
cit.).
Il carattere nazionale è
stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale frequentato da persone
provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171 del 22 aprile 1981), a
una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n. 207 del 22 maggio 1981)
ed anche a un'associazione confessionale affiliata alla Centrale svizzera
d'aiuto ai rifugiati e aperta a persone d'ogni credo e fede, senza pregiudizi
di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11 giugno 1985).
Il carattere nazionale è
invece stato negato a un'istituzione che opera in una regione ben delimitata,
pur non escludendo in linea di principio l'assunzione di ospiti provenienti da
altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto 1986) e a una casa per
anziani, gestita da un'associazione religiosa, che a causa del ridotto numero
di posti disponibili, non poteva che assumere che un'irradiazione regionale
(cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
-
Seguendo la
giurisprudenza sopra citata, che ha avallato la prassi rigorosa seguita
dall’Autorità fiscale cantonale nell'applicazione del dettato di cui all'art.
154 cpv. 3 lett. b LT, si deve concludere che il carattere nazionale viene di
fatto riconosciuto a quegli enti che, per loro natura, hanno un’irradiazione
nazionale (si pensi, ad esempio, ad associazioni caritatevoli, di beneficenza,
di aiuto, a carattere religioso / confessionale o meno, che non operano in una
determinata regione, ma fungono da collettrici di donazioni che vengono
ridistribuite), ma non a quegli istituti, ancorati in una regione, che per il
tipo d’attività svolta non possono che riferirsi a una cerchia territorialmente
limitata di utenti, anche se, in linea di principio, non escludono dalla loro
accoglienza persone provenienti da altre regioni (si veda significativamente, a
quest’ultimo riguardo, la sentenza CDT n. 332 del 28 agosto 1986, in cui
è stato riconosciuto che la ricorrente non soddisfaceva la condizione del
carattere nazionale, ma aveva carattere spiccatamente regionale in virtù
dell’attività svolta).
-
Ora, nel caso in
esame, la situazione della ricorrente non appare sostanzialmente diversa da
quella giudicata nella sentenza appena citata. Si tratta invero di
un’associazione profondamente ancorata al territorio in cui opera e che si
rivolge sostanzialmente, per la sua stessa natura, al contesto che la circonda.
Che essa accolga un certo numero di persone (poco meno di un quarto dell'utenza
annua) originarie di alcuni altri cantoni (per lo più viciniori), non basta per
affermare il suo carattere nazionale. Né va dimenticato che ciò che più conta,
in questo contesto, non è tanto l’attinenza del beneficiario dell’assistenza in
quanto tale, bensì il cantone o la regione in cui era domiciliato o risiedeva
prima di essere ospitato dalla ricorrente.
-
Vero è che nel
ricorso si afferma che la ricorrente appartiene a una più vasta organizzazione,
vale a dire alla "__________ __________ __________ __________ __________
". Ciò non toglie, tuttavia, che beneficiaria della devoluzione sia
l’associazione ricorrente in quanto tale. Le condizioni dell’esenzione devono
infatti essere assolte, come è già stato riconosciuto in un precedente
giudizio, dalla associazione che beneficia della devoluzione (CDT n. 59
del 6 marzo 1987).
Questa Camera, pur
comprendendo l’alto valore morale dell’attività svolta dalla ricorrente, non
può riconoscerle l’esenzione dall’imposta di successione conformemente alla rigorosa
prassi instaurata dall’Autorità fiscale cantonale, non contraddetta, a questo
proposito, dalla giurisprudenza di questa Camera.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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