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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.128
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00128
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 29 luglio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1995-96 l’UT di __________ ha esposto a __________ __________
un reddito del lavoro di fr. 71'478.- di media annua, oltre a un reddito
d’altra fonte valutato in fr. 6'000.-, pure in media annua. Il contribuente
aveva invece dichiarato unicamente un reddito del lavoro di fr. 71'478.- per il
1993 e di fr. 21'133.- per il 1994, pari a fr. 46'405.- di media. L’UT ha
inoltre negato a __________ __________ la deduzione per spese di trasferta; ha
invece ammesso la deduzione per altre spese professionali in ragione di fr.
2'000.- per l’IC e di fr. 1'873.- per l’IFD annua (cfr. decisione su reclamo
del 30 giugno 1997).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riduzione del reddito del
lavoro come a dichiarazione, spiegando la drastica riduzione del salario, lo
stralcio del reddito d’altra fonte e la deduzione delle spese di trasferte di
fr. 634.-.
L’AFC, nelle proprie
osservazioni, si distanzia dalla decisione dell’autorità fiscale cantonale, che
non avrebbe tenuto conto delle prove offerte dal contribuente o comunque le
avrebbe valutate in dispregio dei principi che reggono l’onere della prova.
Ritiene inoltre artificiosa la costruzione dell’UT che ammette l’esistenza di
un credito privilegiato, poiché non ne sarebbe stata dichiarata
l’inesigibilità. L’UT non proverebbe inoltre la presenza nell’importo di fr.
14'400.-, relativo alla rifusione delle spese da parte della datrice di lavoro
al contribuente, di una componente di reddito atta a giustificare l’esposizione
di un reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- di media annua. Considera invece
giustificato, alla luce della rifusione spese ricevuta dal contribuente, il
rifiuto dell’autorità fiscale di ammettere la deduzione per spese di trasferta.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni, con osservazioni del 4 novembre 1997, dà atto che la
tassazione è stata emessa d’ufficio e ammette, a sua volta, l’esigenza di
compiere più approfondite indagini. Ritiene in particolare indispensabile una
verifica contabile, da parte dell’Ispettorato fiscale, della partita fiscale
della __________ __________, di cui il contribuente è amministratore unico,
come pure della partita fiscale del contribuente medesimo. Propone pertanto la
retrocessione degli atti all'UT per un adeguato riesame e per nuova decisione
su reclamo.
- 3.1.
Secondo l'art. 227 cpv . 1
LT e l’ art. 140 cpv. 1LIFD il contribuente può impugnare la decisione su
reclamo entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
D’altra parte, secondo
l’art. 115 LIFD, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella
misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.
3.2.
Il ricorso alla Camera di
diritto tributario ha effetto devolutivo. La decisione sull'oggetto della
contestazione viene cioè trasferita all'autorità di ricorso, alla quale spetta
il compito di esaminare la decisione dell'autorità di tassazione sia in fatto
sia in diritto. L'autorità di ricorso ha, in altre parole, pieno potere
cognitivo, di conseguenza deve procedere a tutti gli accertamenti fattuali
necessari a consentire la corretta applicazione del diritto (Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, vol. III, N. 1 ad art. 109, p. 268 s.). Essa non è
necessariamente tenuta a effettuare in prima persona le misure d'indagine e ad
assumere le prove. delegandone la competenza, deve comunque senza rispettare il
principio della parità di trattamento (Känzig/Behnisch, op. cit., N. 7
ad art. 109, p. 272 s.).
- 4.1.
Nel caso in esame, l'
Amministrazione federale delle contribuzioni, si distanzia sostanzialmente
dalla valutazione d’ufficio dell’autorità fiscale, ritenendo che quest’ultima
si sia discostata dalle prove offerte dal contribuente non rispettando le norme
che disciplinano l’onere della prova, non avendo sufficientemente dimostrato i
fattori di reddito che pone a carico del contribuente.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni, dal canto suo, propone formalmente che l'autorità di
ricorso retroceda gli atti all'autorità di tassazione per le indagini del caso
e per nuova decisione formale su reclamo, suscettibile d'essere impugnata.
Questa Camera consente. La
carenza degli accertamenti contenuti nell'incarto fiscale impone a questa
Camera di aderire sostanzialmente alla proposta della Divisione cantonale delle
contribuzioni. In effetti i rapporti che legano il ricorrente con la sua
datrice di lavoro, di cui è l’amministratore unico, esigono, come per altro
traspare pure implicitamente dalle osservazioni dell’AFC, un maggior
chiarimento, che implica necessariamente anche un più approfondito esame dei
dati contabili della Trevisa SA. Solo attraverso un simile accertamento sarà
possibile esprimersi, con cognizione di causa, sia sul reddito del lavoro del
contribuente sia su eventuali elementi di reddito racchiusi nella rifusione
spese.
La decisione su reclamo
del 30 giugno 1997 deve quindi essere annullata in ordine. Gli atti del
procedimento vengono retrocessi all'ufficio di tassazione perché esperisca un
complemento d'indagine e si pronunci di nuovo sul reclamo del contribuente con
decisione formale suscettibile d'essere nuovamente impugnata davanti a questa
Camera.
Resta inoltre
espressamente impregiudicata la contestazione relativa alla deduzione delle
spese di trasferta di fr. 635.- di media annua.
Il rinvio degli atti
all’autorità fiscale appare soluzione rispettosa dell'effetto devolutivo
connesso alla presentazione del ricorso e consente nel contempo di meglio tutelare
i diritti processuali del contribuente, garantendogli nuovamente il doppio
grado di giurisdizione sulla base di una fattispecie accertata in modo
completo.
4.2.
Data la particolarità del
caso (produzione di documenti solo in parte tardiva) si può prescindere dal
prelevare spese e tassa di giustizia. Alla ricorrente non possono comunque
essere riconosciute ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 30 giugno 1997 è annullata in ordine e
gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per
complemento d'indagini e nuova decisione formale su reclamo.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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