Tax revision denied for untimely and unproven claim

80.1996.59Other CourtOct 11, 1996Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The taxpayer, a non-resident owner of real estate in Ticino, sought revision of the 1993/94 IC/IFD assessment after the assessment had become final. The tax authority rejected the request and the appeal, and the taxpayer then appealed to the cantonal tax chamber. The court held that the revision request was governed by the new procedural rules and that none of the statutory revision grounds was shown. It further held that service on the authorized representative was valid and that the taxpayer could not rely on an alleged lack of personal knowledge. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 232 LT 1994; Art. 147 LIFD; revision of a final tax assessment is admissible only upon proof of one of the statutory grounds and is excluded where the relevant facts or objections could with reasonable diligence have been raised in ordinary proceedings. The extraordinary remedy cannot cure omissions attributable to the taxpayer or his representative, nor can it be used to bypass the ordinary remedies. Where a taxpayer is duly represented and this is known to the authority, service on the representative is effective service on the taxpayer; internal failures to transmit the decision are irrelevant vis-à-vis the authority (consid. 5-6).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.59

Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00059

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 15 marzo 1996

in materia di: Revisione IC/IFD 93/94

presentato da:

__________, __________, rappr. da: __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. __________, cittadino argentino domiciliato a __________, proprietario di sostanza immobiliare in Ticino e quindi contribuente limitatamente imponibile, presentava il 31 marzo 1993, assistito dallo studio legale dell'avv. __________, la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94.

Il 29 aprile 1994 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al rappresentante del contribuente la relativa notifica di tassazione, da cui emergeva chiaramente che l'autorità fiscale si discostava in modo sensibile sia dal reddito della sostanza dichiarato sia dall'importo degli interessi passivi, di cui veniva chiesta la deduzione.

La tassazione cresceva incontestata in giudicato.

  1. Il 1° dicembre 1995 __________, ora assistito dallo Studio fiduciario __________ di __________, chiedeva la revisione della tassazione IC/IFD 1993-94 del 29 aprile 1994. Esponeva dettagliatamente i motivi che lo avevano indotto a indebitarsi per riattare l'immobile di __________, di cui era diventato proprietario anni addietro in via di successione, concludendo che gli interessi passivi superavano abbondantemente il reddito derivante dalla locazione dell'esercizio pubblico.

L'istanza di revisione veniva respinta l'11 dicembre 1995, non essendo stato riscontrato nei motivi fatti valere nell'istanza nessuno dei presupposti che per legge danno diritto alla revisione.

Il 12 gennaio 1996 __________, sempre assistito dallo Studio fiduciario __________ di __________, presentava reclamo, richiamando le argomentazioni della precedente istanza, che venivano poi ulteriormente ribadite nel corso dell'audizione davanti all'Ufficio di tassazione di __________ del 31 gennaio 1996.

L'Ufficio di tassazione, infine, con decisione del 14 febbraio 1996 respingeva il reclamo, ribadendo quanto già argomentato nella decisione e rilevando inoltre che nel reclamo non venivano proposte nuove obiezioni idonee a sostanziare l'esistenza di uno dei motivi legali di revisione.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________, patrocinato dallo Studio fiduciario __________, chiede l'annullamento della notifica di tassazione del 29 aprile 1994 e l'allestimento di una nuova tassazione, in cui si tenga conto di quanto esposto nella domanda di revisione.

Nel merito ribadisce sostanzialmente quanto già esposto nei precedenti allegati, in particolare il carattere deficitario del conto di gestione dell'immobile di __________, dovuto a misure di riattazione intraprese a metà degli anni ottanta, che non hanno dato gli effetti sperati. I canoni di locazione non hanno infatti mai permesso di compensare gli oneri per gli interessi passivi conseguenti alla riattazione.

  1. 4.1.

Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); ne consegue che a tutte le domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67).

4.2.

La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R. v. anche StE 1995 B 110 n. 5; CDT n. 80.95.00260 del 13 febbraio 1996 in re G.Z.).

4.3.

Ne consegue che alla fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute, rispettivamente, nella legge tributaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta federale diretta del 1990. Si vuole comunque precisare che, se anche si applicassero le disposizioni contenute nella legislazione abrogata, la decisione nel caso in questione non muterebbe, giacché la sola rilevante differenza fra le due normative è rappresentata dal nuovo motivo di revisione costituito dai crimini o delitti che hanno influito sulla decisione o sulla sentenza (cfr. CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.).

  1. 5.1.

Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;

c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).

5.2.

Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).

  1. 6.1.

Il ricorrente adduce, quale preteso motivo di revisione, la circostanza di essere venuto a conoscenza della tassazione contestata solo in occasione del viaggio in Svizzera.

Egli sembra peraltro dimenticare che la tassazione è stata regolarmente notificata al legale cui aveva conferito procura per rappresentarlo e che aveva d'altronde inoltrato in nome e per conto suo la dichiarazione fiscale 1993/94.

6.2.

Quando il contribuente è assistito da un rappresentante (cfr. art. 154 LT 1976 e art. 100 DIFD, norme applicabili alla tassazione 1993/94) e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante. Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, n. 2 all'art. 100 DIFD, p. 431). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296).

In altri termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113).

6.3.

L'art. 155 LT 1976 (dal 1° gennaio 1995: art. 191 LT 1994 e art. 118 LIFD) stabilisce che l'autorità fiscale può esigere dai contribuenti domiciliati all'estero la nomina di un rappresentante con domicilio in Svizzera, autorizzato a ricevere comunicazioni, decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale, e specifica poi che in caso di mancata designazione, l'autorità potrà procedere alla notifica nella forma degli assenti (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re __________).

6.4.

Nella fattispecie, la tassazione IC/IFD 1993/94 è stata regolarmente intimata all'avv. __________ in data 29 aprile 1994. L'istanza di revisione della tassazione è stata inoltrata dal nuovo rappresentante all'Ufficio di tassazione di Locarno solo il 1° dicembre 1995, cioè oltre un anno e mezzo dopo. Ciò appare già difficilmente compatibile con l'affermazione del ricorrente, secondo cui i suoi viaggi in Svizzera sarebbero limitati ad uno o due all'anno. In ogni caso, non si vede come possa essere opposta all'autorità fiscale la mancata comunicazione dell'avvenuta intimazione della decisione dell'autorità fiscale al contribuente. Anche se si volesse ammettere che gli accordi tra rappresentante e rappresentato prevedessero che il primo fungesse esclusivamente da recapito postale del secondo, sarebbe stato compito di quest'ultimo provvedere a far pervenire quanto prima la decisione al suo cliente, essendo ben nota la brevità del termine di reclamo. È tuttavia presumibile che il mandatario, il quale aveva già compilato la dichiarazione fiscale e l'aveva trasmessa all'Ufficio di tassazione con la documentazione necessaria, fosse abilitato anche ad interporre un reclamo per conto del mandante.

L'istanza di revisione appare pertanto manifestamente destituita di fondamento.

6.5.

Alla rilevata mancanza di un presupposto per procedere alla revisione della tassazione deve aggiungersi anche il fatto che il ricorrente non offre alcun elemento utile a un eventuale riesame della sua tassazione nel merito. Infatti, né nell'istanza e nel successivo reclamo sottoposti all'autorità di tassazione né nel ricorso a questa Camera il contribuente va aldilà di una generica affermazione, secondo cui i suoi redditi all'estero ammonterebbero a soli fr. 25'000.– all'anno e la sostanza a fr. 180'000.–. Tali asserzioni non sono mai state suffragate da prove, tanto è vero che dalla dichiarazione fiscale e dalla documentazione allegata non è neppure possibile evincere quale sia l'attività da lui svolta in Argentina.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

tax revisionfinal assessmentrepresentationnotificationnew evidenceprocedural diligenceappeal costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the revision request met the statutory grounds for reopening a final 1993/94 tax assessment.

Extracted holding

The revision request did not establish any legally recognized ground for revision.

Extracted reasoning

Revision is excluded where the taxpayer could, with reasonable diligence, have raised the matter in ordinary proceedings; here the alleged new facts were either not new or not substantiated.

Key legal question

Whether the taxpayer could rely on non-notification to himself rather than notification to his representative.

Extracted holding

Notification to the duly authorized representative counted as valid notification to the taxpayer.

Extracted reasoning

Where representation is established and known to the authority, acts must be served on the representative; any internal failure to forward the decision to the taxpayer cannot be invoked against the authority.

Key legal question

Whether the taxpayer substantiated a factual basis for a new assessment on the merits.

Extracted holding

No adequate evidence supported the claimed foreign income and assets.

Extracted reasoning

The taxpayer provided only generic assertions, without proof or enough detail to justify reassessment.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.