AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.39
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00039
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 20 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________, nubile,
nata nel 1972, domiciliata a __________, lavora dal 26 aprile 1993 alle
dipendenze della __________ SA, impresa di pulizia, a __________. Presentando
la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 ha tra l’altro chiesto la deduzione a
titolo di spese professionali dei costi di trasporto con l’automobile privata
da __________ a __________ per un importo complessivo di fr. 10’080.-- di media
annua.
L'Ufficio di tassazione ha
ammesso solo parzialmente la deduzione chiesta dalla contribuente e, meglio,
nella misura di fr. 5’000.-- di media annua (cfr. notifica di tassazione del 20
novembre 1995).
Con tempestivo reclamo dell’
11 dicembre 1995 __________ contestava, tra le altre cose, anche l’ammissione
solo parziale delle spese di trasferta e chiedeva che le venisse concessa la
deduzione da lei postulata di fr. 10’080.-- di media annua.
Con decisione su reclamo
del 12 febbraio 1996 l’Ufficio di tassazione respingeva su questo punto il
reclamo, argomentando che la contribuente poteva far uso del mezzo pubblico per
effettuare la trasferta da __________ a __________.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ ripropone la richiesta di poter dedurre le spese
di trasferta del mezzo privato nella misura da lei quantificata nella dichiarazione.
Argomenta di essere costretta per ragioni di lavoro a spostarsi frequentemente
in tutto il __________ e __________, ad ogni ora e sempre con una certa
pressione di tempo. Attira inoltre l’attenzione sul fatto che l’uso del mezzo
di trasporto privato le consente di frequentare il corso di preparazione agli
esami __________ a __________, senza dover terminare un’ora prima il lavoro.
-
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.3.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
3.3.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p.
682/83).
3.4.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell'
8 novembre 1994).
La deduzione massima per
spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.– l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.– se il
contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la
fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza
del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr.
2’400.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
- 4.1.
La ricorrente, che nel
frattempo ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________, poteva
sicuramente raggiungere il posto di lavoro a __________, in via __________, da
__________, usando i mezzi pubblici di trasporto. __________ è infatti
collegata a __________ da numerosi treni regionali o diretti, che senza
eccezione fermano in entrambe le stazioni. Il collegamento con il mezzo
pubblico non può quindi essere certo definito disagevole. La stazione di
__________ poi è collegata con __________ da una rete di trasporti pubblici,
che consente, senza grossi inconvenienti, di raggiungere dalla stazione il
luogo di lavoro e viceversa.
4.2.
Gli argomenti invocati
dalla ricorrente non sono di rilievo. In effetti essi non concernono la trasferta
quotidiana per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo durante
l’orario di lavoro o la possibilità di frequentare più agevolmente un corso di
perfezionamento nel settore contabile.
Si tratta quindi di spese
che esulano da quelle di trasferta strettamente connesse con l’esercizio
dell’attività.
4.3.
Non va d’altra parte
dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il
datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario
del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del
lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto
nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso
diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in
questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con
l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni
d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo
gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di
lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per
prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno
1994 in re P.J., consid. 3.4).
Lo stesso codice civile
stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di
lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso
delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo
è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore
a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati
anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la
responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella
misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
4.4.
Ne consegue che, quand'anche
si volesse giustificare l'uso del veicolo privato per la trasferta dal
domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l'esigenza di usare il veicolo
durante gli orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal datore
di lavoro, in quanto resa necessaria da esigenze del datore di lavoro.
A titolo meramente abbondanziale
si rileva comunque che il certificato di salario della __________ del 1994 non
evidenzia infatti alcuna rifusione di spese a tale titolo e che quello
dell'anno precedente attesta una rifusione di soli fr. 2'471.--. Il che consente
di escludere che alla ricorrente sia stato richiesto dal datore di lavoro l'uso
sistematico del veicolo privato.
4.5.
Va infine rilevato che la
deduzione concessa dall’ Ufficio di tassazione appare oltremodo generosa. Essa
tiene infatti conto non soltanto di tutte le spese di trasferta con il mezzo
pubblico, usufruendo delle agevolazioni concesse dagli abbonamenti periodici o
addirittura annuali, ma prudenzialmente anche in misura non trascurabile di
altre spese di trasporto con il mezzo privato, che si fossero eccezionalmente
rese necessarie.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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