AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1996.36
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00036
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 14 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96 int.
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- ,
attinente di __________ (), si è trasferita nel Canton Ticino in data
23 dicembre 1993, data in cui ha preso domicilio a __________. Di conseguenza,
l'Ufficio di tassazione di __________ l'ha assoggettata, con decisione del 30
ottobre 1995, ad una tassazione per inizio di assoggettamento (per la sola
imposta cantonale), valida per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 31 dicembre
- Con un'ulteriore decisione del 16 ottobre 1995, l'autorità fiscale ha
notificato alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96. In
entrambe le tassazioni il reddito imponibile è stato calcolato, per quanto attiene
all'imposta cantonale, sommando il reddito del lavoro conseguito nel corso del
1994 (fr. 18'102.–) e l'indennità di disoccupazione percepita lo stesso anno
(fr. 27'553.–).
Ai fini dell'IFD 1995-96,
per contro, il reddito del lavoro è stato definito calcolando la media annua
dei redditi del biennio 1993-94 (fr. 16'066.–) e a quest'ultimo è stata
aggiunta la media annua delle indennità di disoccupazione percepite nello
stesso lasso di tempo (fr. 24'718.–).
Le suddette decisioni sono
cresciute in giudicato, non essendo stato interposto reclamo dalla
contribuente.
-
Con istanza del 31
dicembre 1995, la contribuente chiedeva di poter beneficiare di una tassazione
intermedia per mutamento della professione, avendo lasciato, il 30 aprile 1994,
il lavoro presso lo studio di architettura __________ ed avendo intrapreso, nel
mese di settembre, dopo un periodo di disoccupazione non indennizzato, una
nuova attività quale praticante presso un ufficio viaggi a __________.
L'Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 5 gennaio 1996,
respingeva l'istanza della contribuente, negando che nella fattispecie vi fosse
stato un cambiamento di professione.
-
La contribuente
contestava la suddetta decisione, con reclamo del 17 gennaio 1996, nel quale
sosteneva che, con il passaggio dall'attività di disegnatrice edile a quello di
praticante, si era senz'altro verificato un cambiamento di professione tale da
giustificare una tassazione intermedia per mutamento della professione.
L'Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 19 gennaio 1996, nella quale,
enunciati i presupposti per procedere ad una tassazione intermedia,
segnatamente la durevolezza della modifica e l'esercizio di un'attività fondata
su conoscenze nuove rispetto a quelle sfruttate con l'attività precedente, concludeva
che «nel caso in esame, viste le norme sopraindicate, in questa sede si
ritiene non si avverino i presupposti per l'effettuazione di una tassazione
intermedia».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone la richiesta di
una tassazione intermedia per cambiamento di professione, precisando di
lavorare attualmente al 50%, con un salario mensile di fr. 1'800.–.
-
5.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
5.2.
La tassazione biennale postnumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio
per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito
effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die
direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit
in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
- Nella fattispecie,
la ricorrente ritiene di avere cambiato professione, nel momento in cui,
lasciata l'attività di disegnatrice edile, ha dapprima avuto un periodo senza
attività ed ha poi iniziato un tirocinio presso un'agenzia di viaggi.
6.1.
La costante giurisprudenza
del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di
professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività
dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo,
o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti
e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra
i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione
quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte
DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a;
inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514
ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole,
non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di
oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi,
Zurigo 1979, p. 89).
6.2.
Vi è inoltre cambiamento
di professione quando il genere e il modo di attività si sono
profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato
professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato
professionale (cfr. ad esempio sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT
1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se
vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore
l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib
12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo
commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e
specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato
ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo
1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di
professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile
nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società
finanziaria). Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è
mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa
posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle
conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in
precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro,
semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un
contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le
molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re
Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio
1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese,
Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo d'attività
all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di
regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht,
ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
6.3.
In sede di istruzione del
ricorso, la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a
trasmetterle il diploma di disegnatrice edile ed i contratti di lavoro e di
tirocinio stipulati con i datori di lavoro. In data 22 marzo 1996, la
contribuente ha pertanto inviato la documentazione seguente:
• attestato
di capacità, rilasciato nel 1984 dall'Ufficio per la formazione professionale
del Canton Lucerna, al termine del tirocinio di disegnatrice edile ("Hochbauzeichnerin");
• contratto
di lavoro quale disegnatrice edile, stipulato con lo studio di architettura
__________, presso il quale ha lavorato dal 7 novembre 1988 al 30 aprile 1993;
• contratto
di lavoro quale disegnatrice edile, stipulato con lo studio di architettura
__________, presso il quale ha lavorato dall'8 agosto 1994 al 30 aprile 1995, dopo
un periodo di disoccupazione;
• contratto
di lavoro con la __________ AG di __________: quale praticante al 100% dal 1° settembre al 31 dicembre 1995, con
salario di fr. 2'000.– al mese, e quindi quale impiegata al 50% a partire dal 1° gennaio 1996, con salario di fr.
1'800.– al mese.
Dalla suddetta
documentazione risulta che, indubbiamente, nel momento in cui ha intrapreso il
tirocinio quale collaboratrice di un'agenzia di viaggi, la ricorrente ha mutato
professione, poiché ha iniziato una nuova formazione, per la quale non sono più
richieste le conoscenze professionali acquisite con la precedente formazione di
disegnatrice edile.
6.4.
Quanto all'ulteriore
requisito della durevolezza, si procede ad una tassazione intermedia solo
quando le modifiche si mantengono per almeno due anni. Ciò comporta
necessariamente una previsione, tanto è vero che la stessa Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) stabilisce che in casi di dubbio si deve procedere ad
una tassazione provvisoria (cfr. AFC, Istruzioni
sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del decreto
concernente l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7).
È vero che, nel presente
caso, la ricorrente ha iniziato l'attività di impiegata presso l'ufficio viaggi
di __________ solo dal 1° settembre
1995, dunque da meno di un anno, ma si può tuttavia ritenere che il cambiamento
di professione sia durevole, per il fatto che, nell'attuale situazione del
mercato del lavoro, se anche la __________ dovesse licenziarla, ben
difficilmente ella tornerebbe a svolgere la precedente attività di disegnatrice
edile.
6.5.
All'immediata emissione di
una tassazione intermedia si oppone soltanto la difficoltà di applicare le basi
di calcolo della tassazione nel presente. Come si è detto, occorre infatti
conoscere i redditi fino al termine del periodo fiscale in corso, cioè fino al
31 dicembre 1996.
In simili circostanze,
appare pertanto opportuno invitare la ricorrente a voler trasmettere
all'autorità fiscale i certificati di salario fino a tale data, non appena ne
disporrà.
Si deve inoltre osservare
che, da informazioni assunte presso l'Ufficio controllo abitanti del Comune di
__________, risulta che la ricorrente ha trasferito il proprio domicilio a
__________ a partire dal 1° gennaio
1996. Alla luce di quest'ultimo fatto, ci si può domandare se il trasferimento
effettivo del domicilio non risalga già al 1°
settembre 1995, data in cui la contribuente ha iniziato la propria attività
lavorativa a __________. Un accertamento in tal senso appare opportuno, poiché
consentirebbe di tralasciare l'emissione di una tassazione intermedia per mutamento
della professione, ai fini dell'imposta cantonale; basterebbe per contro
procedere ad una tassazione per fine assoggettamento con effetto al 31 agosto
anziché al 31 dicembre 1995.
- La decisione
impugnata è conseguentemente annullata. Gli atti sono rinviati all'Ufficio di
tassazione, perché proceda secondo quanto esposto.
Visto l'esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 19 gennaio 1996 è annullata.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché proceda secondo
quanto espresso al consid. 6.5.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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