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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.234
Data decisione, Autorità:
05.03.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00234
Lugano
5 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 19 dicembre 1996
in
materia di: interessi di ritardo per l'imposta comunale 1995
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con reclamo del 29
ottobre 1996, indirizzato al Municipio di __________, __________ chiedeva
l’annullamento degli interessi di ritardo relativi all’imposta comunale 1995,
commisurati dall’autorità di riscossione in fr. 97,20;
-
che il Municipio di
__________ respingeva il reclamo, con decisione del 2 dicembre 1996, precisando
che il contribuente aveva pagato la terza rata di acconto in ritardo;
-
che, con ricorso alla
Camera di diritto tributario, __________ chiede che il Comune di __________ gli
versi l’importo di fr. 47,90 a titolo di interessi attivi sulle rate di acconto
relative all’imposta comunale 1995;
-
che i Comuni procedono
direttamente alla riscossione dell'imposta in due o più rate (art. 296 cpv. 1
LT 1994) e le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento
dell'ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta (art.
296 cpv. 2 LT 1994);
-
che la scadenza delle
singole rate d'imposta è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante
pubblico avviso (art. 297 LT 1994);
-
che il termine di
pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dalle scadenze (art. 297 LT
1994);
-
che i Comuni provvedono
con decreto a disciplinare la riscossione dell'imposta comunale, ricalcando
sostanzialmente la normativa cantonale, che è disciplinata dal periodico
decreto concernente la riscossione dell'imposta cantonale e dal regolamento che
stabilisce i tassi d'interesse e di sconto in materia d'imposta cantonale (con
riferimento alla normativa in materia di IFD o di altri Cantoni si vedano: Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 460; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1091).
-
che, nella fattispecie, il
ricorso verte sull’interpretazione e sull’applicazione di un decreto comunale,
cioè su questioni che riguardano l'esazione dell'imposta comunale;
-
che questa Camera ha
ripetutamente avuto modo di affermare che i problemi giuridici connessi
all'esazione delle imposte esulano, come d'altronde già sotto l'imperio della
vecchia Legge di procedura tributaria (LPT) e della Legge tributaria del 1976,
dalla competenza di questa Camera e devono essere trattate esclusivamente in sede
amministrativa o esecutiva (CDT n. 2 del 19 gennaio 1981 in re P. SA; RTT
1970 p. 25);
-
che la procedura di
reclamo e di ricorso non si riferisce infatti né alla riscossione delle imposte
né degli interessi di mora o di ritardo, bensì unicamente alla definizione
degli elementi di sostanza e di reddito imponibili (CDT n. 23 del 12
gennaio 1977 in re F.; RTT 1970 p. 25; CDT n. 363 del 31 dicembre
1992 in re O.F. SA; CDT n. 240 del 12 dicembre 1994 in re M.F., in RDAT
I‑1995 n. 1t);
-
che, in virtù dell’art.
208 LOC, «contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio
di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale
amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti» e la
legittimazione attiva è data ad ogni cittadino del comune e ad ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse legittimo (art. 209 LOC), né mancano,
d’altronde, esempi di decisioni emanate dal Consiglio di Stato su ricorsi in
materia di riscossione delle imposte comunali (cfr. p. es. RDAT 1979 p.
146);
-
che, pertanto, gli atti
sono rinviati al Consiglio di Stato, per competenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è irricevibile.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, per competenza.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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