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Numero d'incarto:
80.1996.211
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00211
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 29 ottobre 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________, __________,
rappr.
da: Fiduciaria __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 3 settembre 1992
l’ UTPG in Bellinzona segnalava all’ Ufficio di tassazione di __________ che
dalla contabilità dell’esercizio 1991 dello __________ SA in __________
emergevano dei vantaggi economici goduti dall’azionista e amministratore unico,
architetto __________ in ragione di fr. 3’500.--, come pure delle prestazioni
per spese assunte dalla società in relazione alla liquidazione della vertenza
__________ ma di competenza dell'amministratore unico, segnatamente fr.
20’922,50 per la nota d'onorario dell’avv. __________ e fr. 14’000.-- per la
parcella notarile dell’ 11 aprile 1992 dello Studio __________.
L’ Ufficio di tassazione
di __________ riprendeva pertanto in media annua i suddetti importi nella
tassazione personale dei coniugi __________ e __________ (cfr. notifica della
tassazione del 9 ottobre 1995).
Con tempestivo reclamo del
27 ottobre 1995 i coniugi __________, assistiti dalla __________ SA,
contestavano la ripresa degli importi relativi alla liquidazione della vertenza
__________ e alla fattura del notaio __________.
L’ Ufficio di tassazione
di __________, con decisione su reclamo del 14 ottobre 1996, confermava su
questo punto la precedente notifica della tassazione del 9 ottobre 1995,
argomentando che le riprese in questione hanno carattere privato, poiché
riguardano l’attività svolta dall’arch. __________ a titolo indipendente fino
al mese di settembre del 1984 e che la società anonima, costituita con effetto
dal 1° ottobre 1984, non ha assunto attivi e passivi della precedente società
in nome collettivo.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dalla Fiduciaria
__________, propongono nuovamente lo stralcio delle due riprese in discussione.
Nel ricorso il fiduciario signor __________ rileva di essere stato contattato telefonicamente
dal signor __________ dell’ UTPG, che gli avrebbe comunicato che avrebbe
ripreso alla società anonima i soliti vantaggi di fr. 3’500.-- e che avrebbe
dovuto riprendere anche le due fatture __________ e __________. Afferma inoltre
che, a seguito di questa assicurazione, avrebbe accettato la ripresa fatta alla
società, rinunciando conseguentemente a interporre reclamo contro la notifica
di tassazione della __________ SA.
-
All’udienza del 28
aprile 1997 il patrocinatore dei ricorrenti ha ribadito la propria posizione,
confermandosi nel ricorso.
La Camera ha poi chiesto
al signor __________, funzionario dell' Ufficio tassazione delle persone
giuridiche in __________, su sollecitazione del patrocinatore dei ricorrenti,
ulteriori precisazioni, di cui è stata data comunicazione alle parti. Ha nondimeno
respinto, in quanto del tutto inconferente, un'ulteriore richiesta di precisazioni
del 2 maggio 1997.
- 4.1.
Va innanzi tutto rilevato
che __________ ha svolto l'attività di architetto a titolo indipendente fino
alla fine di settembre del 1984 e dal 1° ottobre di quell'anno in poi quale
dipendente della società anonima __________ SA.
L' Ufficio di tassazione
di __________ gli aveva pertanto notificato:
-
il
18 dicembre 1986 la tassazione intermedia per cambiamento di professione e,
meglio, per passaggio da un'attività indipendente a una dipendente: la tassazione
cresceva incontestata in giudicato;
-
il
13 novembre 1986 la tassazione relativa all'utile di liquidazione conseguito all'atto
della cessazione dell'attività indipendente, che era stato determinato conformemente
a quanto concordato con il contribuente medesimo in sede di audizione. Pure
questa tassazione cresceva incontestata in giudicato.
4.2.
Le due note d'onorario di
fr. 20’922,50 dell’avv. __________ e di fr. 14’000.-- dello Studio __________,
entrambe relative alla liquidazione della vertenza __________, di cui si è
detto in narrativa, concernono - ciò è d'altronde incontestato - la cessata
attività indipendente dell'arch. __________.
4.3.
Queste incontrovertibili
constatazioni impongono necessariamente due conclusioni:
-
che
le due citate note d'onorario non sono assolutamente di competenza della
società anonima Studio d'architettura __________ SA;
-
che
esse si riferiscono necessariamente alla tassazione dell'utile di liquidazione,
per altro cresciuta - come si è visto - incontestata in giudicato. Appartiene
o, meglio, apparteneva dunque a quel contesto la discussione e la considerazione
di eventuali accantonamenti per impegni verso terzi relativi alla cessata
attività indipendente, vale a dire di accantonamenti per impegni di garanzia a
copertura di eventuali lacune o difetti (v. Bernardoni/Duchini, La
fiscalità dell'azienda, p. 106 s.).
- 5.1.
Da quanto precede discende
quale ulteriore conseguenza che l'assunzione delle due fatture sopra citate da
parte dello Studio d'architettura __________ SA configura necessariamente una
prestazione a favore dell'azionista e amministratore unico della società, arch.
__________.
Inevitabilmente, quindi,
l'importo delle due fatture è stato aggiunto all'utile dello Studio
d'architettura __________ SA dell'esercizio 1991 a titolo di "spesa non
ammessa".
Tale operazione ha infatti
comportato un impoverimento della società, poiché non le corrisponde (cfr. Bernardoni/Duchini,
op. cit., p. 275) e, di converso, un arricchimento dell'azionista.
Coerentemente l’importo è
pertanto stato ripreso nella partita fiscale dell’azionista.
5.2
Per l'azionista e
amministratore unico dello Studio d'architettura __________. SA l’operazione in
discussione configura dal profilo giuridico una distribuzione dissimulata di
utili.
Essa adempie infatti tutte
le condizioni poste dalla giurisprudenza, segnatamente:
-
una
prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
-
un
vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, che non sarebbe stato
concesso ad un terzo alle stesse condizioni;
-
- la
riconoscibilità da parte degli organi societari della caratteristica della
prestazione di avvantaggiare l’ azionista rispetto a un terzo (cfr. CDT
n. 141-143 del 28 luglio 1993 in re R. SA; inoltre: Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7. ediz., Berna 1993, p. 369; Bernardoni/Duchini,
op. cit., p. 276).
È invero del tutto
evidente che l’arch. __________ persona fisica è un terzo rispetto alla società
anonima; che l’assunzione di un suo debito personale, ovvero privato configura
un vantaggio concessogli dalla società, che è spiegabile unicamente in virtù
della sua qualità di azionista e di amministratore unico. Né può esservi dubbio
di sorta sulla riconoscibilità di tale prestazione da parte degli organi della
società. Non v'è dubbio che l’arch. __________ fosse in grado di distinguere la
sua sfera privata da quella societaria.
5.3.
Coerentemente quindi l’
Ufficio di tassazione di __________ ha ripreso le fatture in discussione nella
partita fiscale dei coniugi __________, in applicazione degli articoli 16 cpv.
2 LT-1976 e 21 cpv. 1 lett. c DIFD. Rientrano infatti nella nozione di reddito
anche le prestazioni valutabili in denaro in genere, vale a dire ogni
prestazione fatta dalla società ai possessori di diritti di partecipazione,
mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo, che non
costituisce un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale.
5.4.
La censura rivolta dal
patrocinatore dei ricorrenti al funzionario dell’ UTPG si rivela, per quanto
detto in precedenza, non soltanto manifestamente inconferente, ma del tutto
illogica e assurda, al punto da far apparire il ricorso, malgrado le
spiegazioni fornite dall’ Ufficio di tassazione e ancora in sede di audizioni,
addirittura temerario.
- 6.1.
Quand’anche per assurdo
quanto capito dal patrocinatore dei ricorrenti corrispondesse a quanto
comunicatogli (in manifesto dispregio del diritto) dal funzionario dell' UTPG,
i ricorrenti non potrebbero invocare la loro buona fede.
Le informazioni ed assicurazioni
inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione,
vincolano, ma solo a determinate condizioni, l'autorità.
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, di regola una informazione erronea rilasciata dall'autorità
amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione è stata
data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed
esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità in
questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona
fede che lo fosse;
c) il cittadino che vi
ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza;
d) il cittadino ha preso,
confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono
più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento legale
non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87; Baur,
Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht,
tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I,
num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto
delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni
sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale
delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 22).
6.2.
Senza che sia necessario
esaminare da vicino tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza,
segnatamente quelle relative alla riconoscibilità, da parte di un fiduciario -
tale è il patrocinatore dei ricorrenti - della manifesta erroneità
dell’informazione che pretende d’aver ricevuto, non si vede come i ricorrenti
possano in qualche modo essere stati pregiudicati. I ricorrenti, confidando
nell'esattezza dell'informazione, non hanno infatti preso alcuna disposizione,
tanto meno delle disposizioni non più revocabili senza pregiudizio (condizione
sub d).
In qualunque caso, anche
nella denegata ipotesi che la società anonima avesse desistito dal presentare
ricorso, un eventuale ricorso contro la ripresa delle due fatture personali
dell’amministratore unico sarebbe stato del tutto infondato e l'esito giuridico
del presente gravame sarebbe stato il medesimo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 150.–
per un totale di fr. 1’650.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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