AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.209
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00209
Lugano
12 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 29 ottobre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ svolgono l’attività rispettivamente di bancario e di segretaria.
Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, denunciavano redditi del lavoro per complessivi fr. 192’264.–
in media annua. Facevano valere, fra le altre, una deduzione di fr. 10’828.– in
media annua per contributi alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro).
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 22 luglio
1996, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva in detrazione tali
contributi per soli fr. 9’880.–. Tale limitata considerazione dei contributi
alla previdenza individuale era poi confermata anche nella decisione del 14
ottobre 1996, in seguito a reclamo dei contribuenti. L’autorità fiscale si
richiamava infatti all’Ordinanza relativa al 3° Pilastro, da cui faceva
discendere la conclusione che la moglie aveva diritto ad un versamento pari a
solo il 20% del reddito da attività lucrativa, cioè solo fr. 4’466.–.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ contestano
la decisione dell’autorità fiscale, argomentando che l’Ordinanza del Consiglio
federale, così come interpretata nella decisione impugnata, comporterebbe un
trattamento svantaggioso per i contribuenti non affiliati al 2° Pilastro, i
quali oltre a non beneficiare di una Cassa pensione avrebbero pure diritto ad
una contribuzione inferiore al 3° Pilastro.
-
3.1.
A norma degli articoli 32
cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 della Legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono deducibili
fra l'altro:
d) i
versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamen-tari per acquisire
diritti alle prestazioni dell'assicurazione vec-chiaia, superstiti e
invalidità, nonché delle istituzioni di previ-denza professionale;
e) i
versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata;
f) i
premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per
l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.
3.2.
I contributi alle
assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AINP (lettere d e f) si riferiscono a
quello che, nel sistema svizzero delle assicura-zioni sociali, viene definito
come 1° Pilastro previdenziale. Ac-canto a tali contributi la lettera d prevede
altresì la deducibilità di tutti i versamenti per acquisire il diritto a
prestazioni di istituzioni di previdenza professionale (2° Pilastro).
Inoltre, la lettera e
aggiunge ai precedenti anche i versamenti, premi e contributi per acquisire
diritti contrattuali in forme rico-nosciute della previdenza individuale vincolata
(3° Pilastro A); diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi
al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata.
3.3.
La previdenza
professionale, nel sistema della LPP, è essen-zialmente una previdenza di
carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute
che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza pro-fessionale».
Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme
previdenziali riconosciute e la le-gittimazione alla deduzione dei contributi.
Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza
sulla le-gittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di pre-videnza
riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza
riconosciute, note con il nome di 3° Pilastro A:
a) il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,
cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita
o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni
complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè
un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza,
che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza ri-schio.
La stessa disposizione
aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle di-sposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le de-nominazioni
“contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza vincolata”
possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di
questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può
essere rifiutato» (Circolare dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1 ).
La rimanente parte della
previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro
denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in
metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali
assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen
– Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna
1992, p. 120).
3.4.
Diversamente dal 2°
Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente
limitata:
• per
i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un'istituzione di
previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde
all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario
coordinato); per il periodo fiscale 1995/96, tale limite superiore ammonta a
fr. 67’680.–, cui corrisponde dunque una deduzione di fr. 5’414.–
• per
coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite
corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al
massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); per il periodo
fiscale 1995/96, la deduzione non può pertanto superare l’importo di fr.
27’072.–.
L'ammontare delle
deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono
versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare
contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare
cit., par. 5). Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo
stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in
quale misura il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza
riconosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner, op.
cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP,
Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi
pratici n. 8, n. 46, n. 64).
3.5.
L'art. 8 OPP 3 esige che
gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie rilascino agli
intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato
predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato «Attestazione
concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op. cit.,
p. 131 nota 29).
- 4.1.
Non essendo la signora
__________ affiliata ad alcuna istituzione di previdenza, l’autorità fiscale ha
correttamente ritenuto che fosse applicabile l’art. 7 cpv. 1 lett. b OPP
3.
Ha però calcolato la
deduzione consentita, fondandosi sul reddito lordo da lei percepito (fr. 22’327
x 20% = fr. 4’465.40).
La Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986 precisa
peraltro che per reddito del lavoro «si deve intendere la globalità del reddito
conseguito dal contribuente nell’esercizio di un’attività lucrativa
indipendente o dipendente, principale o accessoria, come risulta dalla
dichiarazione d’imposta. Trattandosi di reddito proveniente da un’attività lucrativa
dipendente questo corrisponde al salario lordo dopo deduzione dei
contributi AVS/AI/IPG/AD...» (Circolare cit., par. 5 lett. d).
Il calcolo corretto delle
deduzioni ammesse è pertanto il seguente:
1993
1994
salario lordo
22’100.––
22’555.––
contributi
AVS/AI/IPG/AD
1’337.05
1’364.35
salario netto
20’762.95
21’190.65
deduzione contributi
3° Pilastro A
4’153.––
4’238.––
La deduzione dei
contributi per la previdenza individuale vincolata relativa alla moglie
ammonta conseguentemente a fr. 4’196.– in media annua.
4.2.
I ricorrenti lamentano
l’iniquità della situazione in cui si trova la moglie che, per il fatto di non
essere affiliata ad alcuna istituzione di previdenza professionale, non ha diritto
neppure a quella deduzione di cui beneficiano persino i lavoratori che già
hanno un 2° Pilastro.
4.3.
La disciplina prevista dall’art.
7 OPP 3 ha l’obiettivo di evitare il rischio di una sovrassicurazione, che si
verificherebbe qualora si ammettesse la deduzione integrale dei premi sia
nell’ambito del 2° Pilastro sia nell’ambito del 3° Pilastro A. Per questa
ragione, chi è assicurato nel quadro del 2° Pilastro, ha diritto solo ad una
ridotta detrazione per contributi alla previdenza individuale vincolata. Alla
luce di tale circostanza, con riferimento a quest’ultimo caso, si parla anche
di “piccolo” 3° Pilastro A (Maute/Steiner, op. cit., p. 129).
Questa soluzione
schematica è di solito adeguata alla situazione concreta. Proprio perché si
fonda su una semplificazione, può però dare luogo ad incongruenze.
4.3.1.
Il caso più manifesto è
rappresentato da quei contribuenti che beneficiano solo di una copertura
assicurativa modesta nell’ambito del 2° Pilastro, per il fatto che il reddito
derivante dall’attività lucrativa dipendente è basso. A tale proposito, il Tribunale
federale ha già avuto occasione di affermare che ha diritto al solo “piccolo”
3° Pilastro A un contribuente che ha versato alla fondazione di previdenza 200
franchi in media annua, in relazione ad un’attività dipendente accessoria,
mentre ricava redditi considerevoli da un’attività indipendente, per la quale
non è affiliato ad una fondazione di previdenza. Secondo l’Alta Corte, la
discriminazione patita dal contribuente non può essere censurata, essendo
dettata da ragioni di praticabilità (ASA 60 p. 321 ss. = StE
1991 B 27.1 n. 12; il Tribunale federale rileva peraltro che il ricorrente
avrebbe potuto evitare lo svantaggio, rinunciando ad affiliarsi ad un istituto
di previdenza, come espressamente consentito dall’art. 1 cpv. 1 lett. c
OPP 2).
4.3.2.
Altro caso in cui la
semplificazione voluta dal legislatore crea delle situazioni discutibili è
quello denunciato dai ricorrenti: se un lavoratore indipendente od un dipendente
non soggetto alla previdenza professionale obbligatoria ricava dalla sua
attività un reddito netto intorno ai 20’000 franchi, avrà diritto ad una detrazione
per un “grande” 3° Pilastro A paradossalmente inferiore a quella cui avrebbe
diritto se, essendo affiliato ad una istituzione di previdenza, potesse contribuire
solo al “piccolo” 3° Pilastro A (cfr. anche Maute/Steiner, op.
cit., p. 129).
4.4.
Ai ricorrenti non si può
che ripetere ciò che ha affermato il Tribunale federale nel caso poc’anzi
citato, in merito alle ineguaglianze involontarie che scaturiscono dalle
semplificazioni rese necessarie dall’esigenza di rendere applicabile la legge.
Il problema della contribuente è, d’altronde, provocato anche dalla misura del
salario annuo di cui beneficia, che si situa immediatamente al di sotto del
limite previsto dalla LPP per l’assicurazione obbligatoria dei salariati.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto, mentre la decisione impugnata deve essere riformata
nel senso che la deduzione per contributi al 3° Pilastro A è ridotta da fr.
4’466.– a fr. 4’196.–.
Viste le particolarità
della fattispecie, la tassa di giustizia e le spese sono ridotte al minimo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 14 ottobre 1996 è riformata nel senso che la deduzione
per contributi al 3° Pilastro A è ridotta da fr. 4’466.– a fr. 4’196.–.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster