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Numero d'incarto:
80.1996.205
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00205
Lugano
27 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 ottobre 1996
in
materia di: imposta preventiva
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In seguito al loro
rientro in Italia i genitori di __________ intestavano al figlio un importo di
fr. 125'000.--, costituito da due obbligazioni di cassa, affinché rimanesse
depositato in Svizzera a titolo di prestito. Lasciavano nondimeno gli interessi
del deposito a libera disposizione del figlio (cfr. contratto del 29 settembre
1992).
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1995-96 __________ dichiarava tra gli altri redditi anche quello
derivante dal suddetto prestito ricevuto dai genitori e deduceva dai fattori
determinanti per l'imposta cantonale sulla sostanza l'importo del prestito.
Unitamente alla presentazione della dichiarazione d'imposta, __________
presentava l'elenco titoli, mediante il quale chiedeva il rimborso dell'imposta
preventiva su tutti i suoi redditi soggetti a ritenuta (fr. 43'966,40), tra cui
quelli derivanti dalle obbligazioni di cassa ricevute in prestito dai genitori.
L'UT con decisione del 20
giugno 1996, confermata in sede di reclamo con decisione del 18 settembre 1996,
limitava tuttavia il diritto al rimborso dell'imposta preventiva, escludendo i
redditi delle obbligazioni di cassa. Argomentava che, trattandosi di un
prestito, il contribuente non aveva il diritto di godimento sui valori
patrimoniali che avevano fruttato il reddito e che pertanto al rimborso ostava l'art.
21 LIP.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ chiede il rimborso dell'imposta preventiva anche
sui redditi derivanti dalle obbligazioni di cassa, che gli sono state prestate
dai genitori.
L' Amministrazione
federale delle contribuzioni, esaminato l'incarto, propone l'accoglimento del
ricorso.
Degli argomenti ricorsuali
e responsivi verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- Secondo l'art. 21
cpv. 1 lett. a LIP , l'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28,
può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal
debitore, per l'imposta sui redditi di capitali mobili, se al momento della
scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori
patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile.
3.1
Nella sua vecchia
giurisprudenza il Tribunale federale aveva ritenuto, in un caso di vendita di
azioni ex cedola in cui la venditrice aveva ancora rivendicato il
dividendo al momento della vendita, che non era dato il diritto al rimborso
dell'imposta preventiva, poiché al momento della scadenza dei dividendi la
venditrice delle azioni ex cedola non aveva più il diritto
all'illimitato godimento delle azioni, ma solo il diritto alla riscossione dei
dividendi che le azioni hanno fruttato. Secondo tale giurisprudenza, solo il
proprietario o l'usufruttuario dei titoli adempiono il presupposto, al momento
della scadenza della prestazione imponibile, del diritto di godimento sui
valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito secondo l'art. 21 cpv. 1
lett. a LIP (ASA 28 107, 31 339; RDAF 1964 p. 12; Stockar/Fagetti,
Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, 1988, p. 181; Stockar, Aperçu
des droits de timbre et de l'impôt anticipé, 1994, p. 153).
3.2
Confrontato con le
critiche mosse alla suddetta giurisprudenza, il Tribunale federale è
successivamente giunto alla conclusione opposta, ritenendo che l'espressione
"diritto di godimento" secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LIP non debba
essere intesa come proprietà o usufrutto, ma come diritto contrattuale al
reddito prodotto dai valori patrimoniali in questione. Una simile
interpretazione è conforme, secondo il Tribunale federale, all'opinione
generale, secondo cui chi ha il frutto ha anche il beneficio della cosa (ASA
54 386; RDAF 1988 p. 109; Stockar, Aperçu des droits
de timbre et de l'impôt anticipé, 1994, p. 153). Restano riservati i casi di
cessione a titolo puramente fiduciario a scopo d'elusione d' imposta, quando il
vero proprietario dei valori patrimoniali intende occultare la sua parziale
proprietà al fisco o abita all'estero (Stockar, Aperçu des droits
de timbre et de l'impôt anticipé, 1994, p. 153; Stockar/Hochreutner,
Die Praxis der Bundessteuern, II.er Teil: Stempelabgaben, ad art. 21 cpv. 1 lett-
a LIP, nota n. 28 ed, e contrario, nota 8; inoltre, e contrario, ASA
48 267).
3.3
Questa Camera non può che
condividere la più recente giurisprudenza del Tribunale federale. Non si vede
in effetti come il godimento di valori patrimoniali possa configurarsi come
mero godimento della nuda proprietà disgiunto dal suo reddito. Il godimento di
valori patrimoniali si manifesta invero nell'effettiva disponibilità del
reddito e non nella titolarità della (nuda) proprietà.
- A giusta ragione,
quindi, l' Amministrazione federale delle contribuzioni propone, in ossequio
alla succitata giurisprudenza, l'accoglimento del ricorso, non emergendo nel
presente caso indizi di sorta che possano far pensare in qualche modo, e tanto
meno provare, intendimenti elusivi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale
d'applicazione,
144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1996 è annullata. Al
ricorrente è di conseguenza concesso il rimborso integrale dell'imposta
preventiva trattenuta sui redditi degli anni 1993 e 1994.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale perché
proceda nei propri incombenti.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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