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Numero d'incarto:
80.1996.190
Data decisione, Autorità:
04.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00190
Lugano
4 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 24 settembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che i coniugi __________ e
__________ __________, domiciliati a __________, hanno due figli, __________
(1973) e __________ (1977);
-
che, nella dichiarazione
fiscale 1995/96, i contribuenti chiedevano la deduzione di fr. 12'000.– per
l'IC e di fr. 9'400.– per l’IFD per figli a carico;
-
che, notificando loro la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 24 maggio 1996, l'Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna riduceva la deduzione citata alla metà, avendo
verificato dalla tassazione del figlio __________ che lo stesso non era più
apprendista;
-
che i contribuenti
contestavano la suddetta decisione con reclamo del 17 giugno 1996, argomentando
che nel periodo di computo 1993/94 Martin era stato a loro carico, avendo
terminato il tirocinio solo il 31 agosto 1994;
-
che l'autorità di
tassazione ha confermato la propria decisione in data 16 settembre 1996,
precisando che la legge considera determinante per la concessione della deduzione
in questione la situazione all'inizio del periodo fiscale;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la
decisione dell'autorità fiscale;
-
che gli articoli 35 cpv. 1
LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un
importo di 4'300 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale,
per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede;
-
che gli articoli 35 cpv. 2
LIFD e 34 cpv. 3 LT 1994 precisano che tale deduzione è stabilita «secondo la
situazione all'inizio del periodo fiscale»;
-
che, in tal modo, la legge
ha ora codificato una regola già applicata prima dell'entrata in vigore delle
nuove leggi fiscali cantonale e federale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 3 ad art. 35 LIFD, p.
149; cfr. per la prassi cantonale RDAT II-1994 n. 7t);
-
che tale principio
discende dalla circostanza che la situazione personale-economica si riferisce
al soggetto d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120);
-
che, di conseguenza, se i
presupposti per ottenere la deduzione subentrano dopo l'inizio del periodo
fiscale, essi non possono più essere presi in considerazione, e, viceversa, se
vengono meno dopo l'inizio del periodo fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig,
op. cit. n. 1 ad art. 25 DIFD, p. 707 s.);
-
che, dinanzi alla chiara
lettera della legge, la Camera, tramite il suo segretario, aveva consigliato al
ricorrente di ritirare il gravame, per evitare il pagamento delle spese di
giudizio, ma il contribuente ha opposto un diniego;
-
che, in simili
circostanze, non si può che respigere il ricorso, manifestamente infondato,
ponendo a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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