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Numero d'incarto:
80.1996.186
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00186
Lugano
25 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 settembre 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________
,
rappr.
da: __________ - __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________ ha lavorato alle dipendenze della __________ __________
__________ fino al 31 dicembre 1990. Dall’inizio di gennaio dell’anno
successivo ha intrapreso un’attività indipendente quale gerente della stazione
di servizio di __________ e dal 12 luglio 1991 anche di quella di __________ e
dell’annesso ristorante. A seguito di questo cambiamento d’attività, l’ Ufficio
di tassazione ha allestito con effetto dal 1° gennaio 1991 una tassazione
intermedia per passaggio da attività dipendente ad attività indipendente.
In sede di tassazione il
reddito aziendale veniva quantificato tanto per il periodo IC/IFD 1991-92
quanto per il successivo in fr. 130’000.-- di media annua (cfr. notifica della
tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 del 22 maggio 1995 e della tassazione
ordinaria del 1993-94 del 29 maggio 1995).
-
A seguito del
reclamo tempestivamente presentato dal contribuente contro le due suddette
notifiche, l’ Ufficio di tassazione riduceva il reddito aziendale a fr.
110’000.-- di media annua, dopo averlo concordato con il contribuente medesimo
nel corso di un’audizione avvenuta il 6 agosto 1996 (cfr. decisione su reclamo
IC/IFD 1991-92 -intermedia- del 19 agosto 1996; decisione su reclamo IC/IFD
1993-94 del 9 settembre 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso non motivato del 18 settembre 1996 __________ __________
__________ contesta entrambe le suddette decisioni su reclamo. Invitato da
questa Camera a emendare il vizio di carente motivazione, il ricorrente
specificava i punti sui quali dissentiva dal calcolo del dispendio allestito dall’
Ufficio di tassazione, rilevando altresì che l’autorità fiscale gli avrebbe
semmai dovuto esporre un reddito d’altra fonte, ma non aumentare il reddito
aziendale. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto
necessario.
-
Come accennato in
narrativa, in data 6 agosto 1996 il contribuente è stato sentito dall’ Ufficio
di tassazione. Al termine dell’audizione si è testualmente convenuto quanto
segue:
Si
richiama il verbale redatto il 1. luglio 1996. Preso atto della documentazione
e delle precisazioni fornite in questa sede si decide la definizione del
reddito aziendale valido sia per la tassazione intermedia 1991/92 che per la
tassazione del biennio 1993/94 in fr. 110’000.-- annui netti. Tutti gli altri
elementi delle tassazioni in esame restano invariati.
Il verbale veniva
sottoscritto seduta stante dal contribuente personalmente.
4.1
Si pone pertanto il
problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal
contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa
Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco
e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4
settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare
consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di
transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.
4.2
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar,
1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz.,
Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In
particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa
della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento
esatto.
4.3
Secondo la dottrina
risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come
tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme;
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo
differisce dalla convenzione (Abmachung), dalla cui natura contrattuale
discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei
fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p.
7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio
della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung
[cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene, per la sua natura
di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione
dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere
rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe
di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va
valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein,
op. cit., p. 9).
4.4
Questa opinione è stata
messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura
'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una
decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: “Der Abschluss der Einigung
trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären
aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von
einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es
sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch
ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide
Seiten grundsätzlich verbindlich ist” (Rickli, Die Einigung zwischen
Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss,
Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e
proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina
(Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura
civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una
controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori
propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo
quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece
transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di
reclamo.
4.5
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito
interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente
univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio,
allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una
transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere
unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso (cfr. CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re
T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re K.).
- Esaminando il testo
della transazione sottoscritta il 6 agosto 1996 presso l' Ufficio di tassazione
di Lugano-Campagna, se ne trae la conclusione che esso non può non ritenersi
vincolante nella misura in cui vi si definisce l'entità del reddito aziendale (Preso atto della documentazione e delle
precisazioni fornite in questa sede si decide la definizione del reddito
aziendale valido sia per la tassazione intermedia 1991/92 che per la tassazione
del biennio 1993/94 in fr. 110’000.-- annui netti).
Esso risulta per altro
essere il frutto di un’ approfondita discussione, in cui sono stati valutati i
diversi aspetti controversi del calcolo del dispendio.
Non può più quindi essere
ammesso che attraverso il presente ricorso il ricorrente rimetta in discussione
quanto da lui concordato con l’ Ufficio di tassazione. Diversamente si
disattenderebbero sia la natura dell’accorso transattivo sia il principio della
buona fede processuale che la sottende.
Ciò ha da valere a maggior
ragione se si considera che il ricorrente non solleva argomenti sostanzialmente
nuovi, che non siano già stati considerati e valutati in occasione della
definizione concordata del reddito aziendale. Non sono infatti nuovi gli
aspetti legati al computo nel calcolo del dispendio dei titoli privati che
emergono dall'elenco titoli, alla rivalutazione del valore dell’automobile
inserita nella contabilità aziendale, né quelli relativi al prestito asseritamente
ricevuto dalla madre, né le divergenze relative a determinate posizioni
contabili diverse da quelle emergenti dall’elenco titoli, poiché a fine anno
verrebbero già prese in considerazione operazioni allibrate dalle banche
soltanto all’inizio dell’anno successivo, e così di seguito.
Si noti inoltre che la
valutazione del reddito aziendale effettuata dall’ Ufficio di tassazione sulla
scorta degli elementi che emergono dagli atti appare tutt’altro che ingenerosa,
soprattutto se si considera che le spese per il vitto non hanno praticamente
avuto alcuna incidenza nell’elevare il reddito aziendale del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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