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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.183
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00183
Lugano
25 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 settembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella
tassazione IC/IFD 1995-96 l’ Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna ha
esposto al contribuente il reddito della sostanza, come pure le rendita AI
conformemente a quanto dichiarato nella dichiarazione d’imposta. Ha invece
escluso dai redditi imponibili l’importo della rendita versatagli dall’ UFAM di
fr. 56’056.-- (fr. 28’028.-- di media annua). Dal reddito ha dedotto, come a
dichiarazione i contributi AVS e i premi assicurativi. Ha per contro ammesso la
deduzione per spese di gestione e manutenzione dei fabbricati nella misura
forfetaria del 25%, mentre ha completamente negato la deduzione per spese di
malattia in quanto non comprovate (cfr. decisione su reclamo del 30 agosto
1996).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso chiede, in sostanza, un colloquio per poter
discutere la sua tassazione, in quanto l’imponibile stabilito dall’ Ufficio di
tassazione gli sembra esagerato.
-
In
occasione dell’udienza del 19 ottobre u.s., in cui il giudice ha spiegato al
ricorrente le ragioni dell’aumento dell’imponibile e la correttezza
dell’operato dell’ Ufficio di tassazione, è emerso che egli ha dimenticato di
notificare i debiti esistenti al 1° gennaio 1995 e gli interessi passivi pagati
nel corso degli anni 1993 e 1994.
In
simili condizioni gli atti del procedimento vanno retrocessi all’ Ufficio di
tassazione affinché allestisca nuovi conteggi in cui si tenga conto dei debiti
e dei relativi interessi.
- Questa
Camera fa astrazione dal prelevare la tassa di giustizia. Le spese vanno invece
poste a carico del ricorrente, il quale, facendo uso di maggior attenzione,
avrebbe potuto evitare il presente ricorso e ottenere la deduzione di debiti e
interessi già in sede di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è accolto
a’ sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 30 agosto 1996 è annullata in ordine e
gli atti sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti
e nuova decisione.
-
Non
si preleva tassa di giustizia, mentre che le spese processuali per complessivi
fr. 80.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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