AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.169
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00169
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 20 agosto 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ ,
coniugato, è divenuto soggetto fiscale illimitatamente imponibile nel Canton
Ticino il 1° settembre 1989, data in cui si è trasferito da __________
() a __________.
1.2.
Con decreto del 29
dicembre 1989, il Presidente del Tribunale circondariale di __________
autorizzava il contribuente e la moglie a vivere separati durante la causa di
divorzio ed adottava in particolare le seguenti misure provvisionali:
• attribuiva
in uso gratuito alla moglie la casa dei coniugi per tutta la durata del procedimento,
obbligando il marito a pagare gli interessi passivi e le quote di ammortamento
del mutuo ipotecario ad essa relativo;
• obbligava
il contribuente a pagare alla moglie un importo mensile di fr. 2'100.– fino al
30 giugno 1989 e di fr. 1'575.– a partire dal 1° luglio, a titolo di contributi
di mantenimento.
1.3.
Con sentenza del 5 marzo
1991 (cresciuta in giudicato il __________ __________ 1991), il Tribunale
circondariale di __________ ha dichiarato quindi sciolto per divorzio il
matrimonio ed ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie,
sottoscritta dalle parti. L'accordo in questione prevede segnatamente che:
• il
marito è obbligato a versare contributi di mantenimento alla moglie per complessivi
sessanta mesi (fr. 2'500.– per i primi trenta e fr. 1'500.– per i rimanenti
trenta);
• la
casa di cui i coniugi erano comproprietari è attribuita in proprietà esclusiva
alla ex moglie.
1.4.
In data 16 maggio 1991, il
contribuente ha contratto un nuovo matrimonio, con la signora __________
__________ __________.
- 2.1.
Con tre decisioni, fra il
18 e il 29 aprile 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava
al contribuente le seguenti tassazioni:
• IC
1989-90 per inizio dell'assoggettamento, valida per il periodo dal 1° settembre
1989 al 31 dicembre 1990;
• IC/IFD
1991-92 per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 15 maggio 1991;
• IC/IFD
1991-92 (intermedia per matrimonio) per il periodo dal 16 maggio al 31 dicembre
1991.
In tutte e tre le
decisioni, il reddito del lavoro era commisurato in fr. 72'240.– in media
annua. Erano poi ammesse deduzioni varie, fra le quali soprattutto una di fr.
22'500.– per gli alimenti versati alla ex moglie.
Non impugnate, le suddette
decisioni sono cresciute in giudicato.
2.2.
Con decisione del 26
giugno 1995, l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione
IC/IFD 1993-94. Il reddito del lavoro era commisurato in fr. 144'950.– e il
reddito imponibile in fr. 83'064.– per l'IC e in fr. 114'716.– per l'IFD. Il
contribuente impugnava tale decisione con reclamo del 24 luglio 1995, in cui
chiedeva la deduzione degli interessi passivi versati nel 1991 e 1992, delle
spese di perfezionamento, di trasporto e di doppia economia domestica, nonché
dei contributi versati al 3° Pilastro. Nello stesso scritto, postulava altresì
l'emissione di una tassazione intermedia, essendo rimasto disoccupato a partire
dal 1° febbraio 1994.
L' Ufficio di tassazione
respingeva integralmente il reclamo, con decisione del 22 luglio 1996. Quanto
agli interessi passivi relativi all'immobile situato nel Canton __________,
rilevava che non potevano essere dedotti, per il fatto che la casa era stata
trasferita alla ex moglie nel mese di aprile del 1994 ed in tale occasione era
stata effettuata una tassazione intermedia. Negava poi la deduzione delle spese
professionali ai fini dell'IC, in quanto non documentate, e confermava le
detrazioni delle spese di trasporto e di doppia economia domestica nella misura
stabilita con la decisione impugnata, non essendo giustificato un aumento.
Spiegava infine di avere ammesso la deduzione dei contributi alla previdenza
professionale vincolata e si riservava di emettere una tassazione intermedia
una volta ricevuta la documentazione relativa alle indennità di disoccupazione
percepite ed alla eventuale nuova attività intrapresa.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le
censure già sottoposte con reclamo all' Ufficio di tassazione. In particolare,
domanda la deduzione degli interessi passivi versati alla __________
__________, essendo egli stato obbligato a pagarli con decisione giudiziaria nell'ambito
della causa di divorzio. Contesta poi l'esattezza del calcolo dei contributi di
legge e dei premi assicurativi, effettuato dall'autorità fiscale nella
decisione impugnata. Ripropone infine la domanda di tassazione intermedia.
-
Deduzione interessi
passivi
4.1.
Il ricorrente chiede
anzitutto la deduzione degli interessi passivi pagati nei primi mesi del 1991 alla
banca con cui lui e la moglie avevano stipulato un mutuo garantito
dall'immobile di loro proprietà. Osserva che fino al mese di aprile del 1991 i
coniugi erano infatti ancora comproprietari, poiché solo la sentenza di
divorzio ha attribuito la proprietà esclusiva della casa alla ex moglie. Se non
ne fosse ammessa la deduzione a titolo di interessi passivi, il relativo
importo dovrebbe, a suo avviso, essere considerato quale contributo alimentare
alla ex moglie.
4.2.
L'art. 31 cpv. 1 lett. c
LT ammette la deducibilità degli "alimenti versati al coniuge divorziato o
separato durevolmente ai sensi dell'art. 10 cpv. 2, per sé e per i figli sotto
la sua autorità parentale".
4.3.
Giusta gli art. 20 lett. b
LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario)
del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di
regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore
locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni
di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad
un terzo.
4.4.
Secondo l'art. 12 LT 1976
i beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono
aggiunti agli elementi imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21
cpv. 5 DIFD stabilisce che il reddito della sostanza gravata da usufrutto è
aggiunto al reddito dell'usufruttuario.
La giurisprudenza di
questa Camera assimila ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 LT 1976 il
diritto di abitazione, in quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT
1982, p. 183; CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.).
L'interpretazione data dalla Camera è d'altronde in sintonia con la chiara ed inequivoca
volontà del legislatore, secondo il quale «l'enumera-zione dei diritti di
godimento non deve considerarsi esauriente, ma comprende tutti i diritti d'uso
in senso lato da imporre a carico del beneficiario», per cui essa «deve per
esempio applicarsi anche al diritto di abitazione ai sensi dell'art. 776 CC»
(cfr. Rapporto della Commissione speciale del 30 agosto 1976, p.
31 s.; inoltre CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., con
riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT 1986, p. 491 ss.).
4.5.
Nella fattispecie,
l'attribuzione dell'uso dell'abitazione coniugale alla moglie, decisa dal
Presidente del Tribunale argoviese competente per le misure provvisionali, può
configurare un'integrazione dei contributi di mantenimento versati alla moglie.
Altrimenti, potrebbe trattarsi di una costituzione di usufrutto a favore della
moglie. Le conseguenze fiscali per il contribuente sarebbero uguali in un caso
e nell'altro.
Se, infatti, si dovesse
escludere l'esistenza di un usufrutto o di un diritto di abitazione – come
lascerebbe intendere la formulazione adottata dal giudice, secondo cui «die eheliche
Liegenschaft... wird der Klägerin für die Dauer des Verfahrens unentgeltlich zum
Gebrauch zugewiesen» – allora al ricorrente dovrebbe essere imposto il valore
locativo dell'immobile, ma lo stesso potrebbe in tal caso essere dedotto, con
l'aggiunta delle spese di manutenzione e degli interessi passivi, a titolo di
alimenti. Qualora dovesse per contro esservi stata l'iscrizione di un diritto
di abitazione a Registro fondiario, il valore locativo sarebbe attribuibile
alla moglie, ma il marito potrebbe pur sempre dedurre gli oneri ipotecari (cfr.
StE 1987 A 24.42.6 n. 2).
Quale che sia la qualifica
giuridica dell'uso dell'abitazione concesso alla moglie del ricorrente con la
decisione del Presidente del Tribunale, il godimento è cessato con la sentenza
di divorzio del 5 marzo 1991, che ha attribuito alla signora __________
__________ -__________ la proprietà esclusiva della casa.
4.6.
Il divorzio o la
separazione dei coniugi, pronunciata dal giudice, costituisce motivo di
tassazione intermedia sia secondo la normativa federale (art. 96 cpv. 1 DIFD)
sia secondo quella cantonale (art. 99 cpv. 1 lett. a LT 1976).
Inoltre, secondo una ormai
consolidata giurisprudenza di questa Camera, se il contributo alimentare
subisce delle variazioni in funzione di una decisione giudiziaria, se ne tiene conto
ai fini fiscali sia nella partita del beneficiario sia in quella del debitore.
Altrimenti detto, la norma dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT che concede
l'intermedia in caso di divorzio o di separazione viene estesa - ritenendola
immanente - anche alle variazioni che, pendente causa, discendono dalle misure
provvisionali o da decisioni altrimenti prese o omologate dal giudice (cfr. CDT
n. 192 del 30 aprile 1980, confermata in CDT n. 358 del 5
novembre 1987).
In caso di intermedia, non
si procede ad un accertamento ex novo dell'insieme dei fattori imponibili, come
in caso di tassazione ordinaria, ma ci si limita a "correggere" la
tassazione precedente, limitatamente ai fattori di reddito e di sostanza che si
sono aggiunti o sono venuti meno, in conseguenza del divorzio o della separazione
(cfr. Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna
1989, p. 26; ASA 57 p. 155 s.). Questa Camera ha già avuto
occasione di affermare il principio secondo cui, in caso di tassazione
intermedia per separazione o divorzio, i redditi conseguiti dai singoli coniugi
e le relative spese di conseguimento continuano a soggiacere al principio della
periodicità (cfr. e contrario Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 32 ad art. 42 DIFD, p. 802). Toccata
è unicamente l'attribuzione dei redditi all'uno o all'altro coniuge, e,
esclusivamente per il diritto cantonale, la deduzione/imposizione degli
alimenti erogati (cfr. CDT n. 190 del 2 agosto 1989 in re L.I.).
4.7.
Nella decisione impugnata,
l' Ufficio di tassazione afferma che gli interessi passivi pagati per
l'abitazione coniugale sita nel canton __________ non sono più ammessi in
deduzione in media annua dai redditi del periodo di computo 1991-1992, per il
fatto che vi è stata una tassazione intermedia in occasione del passaggio della
sostanza alla signora __________ __________ -__________.
In effetti, applicando i
princìpi appena enunciati, al momento in cui è passata in giudicato la sentenza
di divorzio, che modificava le obbligazioni alimentari ed attribuiva alla ex
moglie la proprietà esclusiva della casa appartenente ai coniugi, avrebbe dovuto
essere effettuata una tassazione intermedia sia per l'IC sia per l'IFD. Una tassazione
intermedia sarebbe, d'altronde, stata necessaria, per l'imposta cantonale,
anche in applicazione dell'art. 99 lett. d LT, per il quale il reddito e
la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di modificazione
durevole delle basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali
e internazionali; per il fatto di aver assoggettato il contribuente sia
all'imposta sulla sostanza sia all'imposta sul reddito immobiliari, sebbene
solo la moglie avesse il godimento della casa, l'autorità non avrebbe dovuto
ignorare il trasferimento della proprietà concomitante con il divorzio.
Tuttavia, non risulta
essere stata intrapresa alcuna tassazione intermedia in tale occasione. L'
Ufficio di tassazione ne ha invece emessa una con effetto a partire dal momento
del nuovo matrimonio del ricorrente (16 maggio 1991). È vero che in quest'ultima
tassazione non sono più imposti né la sostanza immobiliare passata alla ex
moglie né il relativo reddito; tuttavia, la tassazione intermedia per
matrimonio ha uno scopo diverso da quella per separazione e divorzio e da quella
per modifica delle relazioni intercantonali.
Pare equo e coerente con
l'impostazione scelta dall'Ufficio di tassazione, pertanto, concedere al
ricorrente la deduzione in media annua degli interessi passivi versati nel
1991.
- Contributi di legge
Il ricorrente propone
quindi una censura che non era stata sottoposta all'autorità di tassazione, nel
reclamo. Sostiene che la deduzione dei contributi di legge è stata erroneamente
commisurata in fr. 17'241.– in media annua, mentre i contributi effettivamente
trattenuti dal suo salario ammonterebbero a fr. 17'660.–.
La differenza fra il
calcolo delle deduzioni effettuato dal contribuente e quello dell' Ufficio di
tassazione è rappresentata dall'importo dei contributi versati alla cassa
pensione nel 1991: secondo l'autorità fiscale – che ha però ripreso il dato in
questione dal certificato di salario sottoscritto dal datore di lavoro del
ricorrente – ammonterebbero a fr. 5'203.–; secondo il ricorrente, ammonterebbero
invece a fr. 6'043.–. Questo importo risulta da un conteggio dei salari versati
e degli oneri trattenuti, redatto dal datore di lavoro del contribuente su
carta intestata e allegato ora al ricorso.
Dinanzi ad un'indicazione
difforme da quanto risulta dal certificato di salario, sarebbe necessario
qualche approfondimento, in considerazione del valore documentale dello stesso.
Tuttavia, l'indicazione risultante dal conteggio trasmesso dal ricorrente
sembra credibile, anche alla luce dell'importo trattenuto l'anno seguente (fr.
6'061.– su un salario di fr. 146'900.–). Sarebbe inoltre difficile ottenere
delucidazioni dal datore di lavoro medesimo, se è vero, come afferma il
ricorrente, che ha nel frattempo cessato l'attività.
La deduzione per
contributi alla previdenza professionale nel 1991 può conseguentemente essere
elevata a fr. 6'043.–.
- Premi per assicurazioni
Altra contestazione non
sottoposta all'autorità di tassazione è quella relativa ai premi per
assicurazioni, ammessi in deduzione dall'autorità fiscale nella misura di fr.
6'202.– per l'IC e di fr. 3'100.– per l'IFD.
Il ricorrente propone
anche a tale proposito un calcolo diverso da quello effettuato dall' Ufficio di
tassazione. Sommando i premi della cassa malati, quelli dell'assicurazione per
perdita di salario causa malattia e quelli per l'assicurazione sulla vita,
giunge ad un importo di fr. 8'789.– in media annua. Sostiene pertanto di avere
diritto alla deduzione massima prevista dalla legge tributaria, cioé fr.
6'700.–.
Anche in questo caso, la
richiesta del contribuente può essere accolta. Nella decisione impugnata,
infatti, l'autorità di tassazione non ha considerato i premi versati all'assicurazione
per perdita di salario dovuta a malattia. Si evince peraltro dal certificato di
salario che il datore di lavoro ha trattenuto a tal fine fr. 2'143.– nel 1991 e
fr. 2'203 nel 1992. In tal modo, gli importi versati alle assicurazioni
oltrepassano il limite massimo di fr. 6'700.– in entrambi gli anni che
costituiscono il periodo di computo per la tassazione in questione.
La deduzione per premi
assicurativi può conseguentemente essere elevata a fr. 6'700.–, ai fini
dell'imposta cantonale.
- Tassazione intermedia
7.1.
Il ricorrente chiede
infine che sia intrapresa una tassazione intermedia con effetto dal 1° febbraio
1994, data in cui è stato licenziato dalla __________ __________, restando poi
disoccupato fino al 12 giugno 1995, quando è stato assunto dalla __________ con
uno stipendio nettamente inferiore. Ritiene iniquo continuare a pagare per
tutto il 1994 imposte calcolate sulla base dei redditi conseguiti con l'impiego
precedente.
7.2.
La tassazione intermedia
dev'essere eseguita per principio nell'ambito di una procedura distinta, che si
conclude anch'essa con un atto d'imperio individuale e concreto suscettibile
d'impugnativa mediante i normali rimedi del reclamo e del ricorso (art. 175 e
181 LT 1976; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese,
Lugano 1977, pp. 156 e 158). La tassazione intermedia costituisce infatti una
nuova tassazione, che comporta una modifica di quella ordinaria cresciuta in
giudicato per il lasso di tempo compreso fra il momento in cui sorge il motivi
d'intermedia e la fine del periodo fiscale (cfr. art. 100 cpv. 1 e 3 LT 1976; STF
del 27 settembre 1985 in re F.B.). Pertanto, l’autorità che, ricevuta la
domanda del contribuente di intraprendere una tassazione intermedia, ritenga
non ne siano integrati i presupposti, deve comunicarlo con una decisione
scritta, motivata e accompagnata dall’indicazione dei rimedi giuridici; tale
decisione è impugnabile mediante reclamo e ricorso (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 7 ad art.
96 DIFD, p. 206).
7.3.
Il contribuente ha
richiesto all'autorità fiscale una tassazione intermedia per disoccupazione
solo con il reclamo del 24 luglio 1995. Nella decisione su reclamo del 22 luglio
1996, l' Ufficio di tassazione lo ha invitato a voler documentare le indennità
di disoccupazione percepite negli anni 1995 e 1996 e l'eventuale data d'inizio
di una nuova attività lucrativa, e si è riservato di pronunciarsi nel merito
dopo avere ricevuto la documentazione richiesta.
Il ricorrente ha adempiuto
al suddetto invito trasmettendo alla Camera di diritto tributario i conteggi
dell'assicurazione disoccupazione ed il certificato di salario del suo nuovo
datore di lavoro. Da tali documenti risulta che egli ha beneficiato di
indennità di disoccupazione dal febbraio 1994 al giugno 1995 e che è quindi
stato assunto dalla __________ a partire dal 12 giugno 1995.
Questa Camera non può
tuttavia entrare nel merito della domanda di tassazione intermedia, per non
violare le norme di procedura, che esigono che sia prima l' Ufficio di
tassazione a pronunciarsi.
La documentazione inviata
alla Camera con il ricorso viene dunque trasmessa all'autorità di tassazione,
per una decisione soggetta a reclamo.
- Il ricorso è
conseguentemente accolto, con l'eccezione della contestazione relativa alla
tassazione intermedia, per la quale, come detto, si richiede una decisione formale
dell' Ufficio di tassazione.
Nonostante l'esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente in ragione di un mezzo. Infatti, due censure ricorsuali sono state
sottoposte per la prima volta alla Camera; se fossero state fatte valere in
occasione del reclamo all' Ufficio di tassazione, il ricorso avrebbe
probabilmente potuto essere evitato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 luglio 1996 è riformata nel senso
che:
·
è ammessa la deduzione in media annua degli interessi passivi
versati nel 1991;
·
la deduzione per contributi alla previdenza professionale nel
1991 è elevata a fr. 6'043.–;
·
la deduzione per premi assicurativi è elevata a fr. 6'700.–, ai
fini dell'imposta cantonale.
§§ La
documentazione relativa all'istanza di tassazione intermedia (allegati al ricorso
n. 9-16) è trasmessa all' Ufficio di tassazione perché emetta una decisione
formale.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico del ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 150.–).
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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