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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.163
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00163
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 7 agosto 1996
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con ricorso del 7
agosto 1996, __________ __________, domiciliato a __________, ha impugnato la
decisione su reclamo concernente la tassazione IC/IFD 1995-96, notificatagli
dall'Ufficio di tassazione di Locarno in data 8 luglio 1996;
-
che, nel suo gravame, il
ricorrente spiega di trovarsi fuori cantone per motivi di lavoro e sostiene di
non essere perciò in grado di motivarlo e di produrre la documentazione
necessaria, ma si impegna tuttavia a completare il ricorso entro due settimane;
-
che secondo l'art. 227
cpv. 1 LT 1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i
requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente
deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di
prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati
esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi
con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che lo stesso principio
vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140
cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT
n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.);
-
che , nella fattispecie,
la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente, con lettera dell'8
agosto 1996, un termine di 10 giorni per emendare il gravame e per precisare se
lo stesso vada esteso anche all'imposta federale diretta, avvertendolo che la
scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare
nel merito dello stesso;
-
che un termine di dieci
giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno
che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di
quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame
è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
-
che, per il fatto che la
motivazione del ricorso non è pervenuta, la Camera deve constatare l'irricevibilità
del gravame;
-
che, comunque, si vuole
rilevare che il contribuente ha sempre offerto all'autorità fiscale, sia nella
procedura di tassazione sia in quella di reclamo, una collaborazione molto
lacunosa, trascurando i propri obblighi procedurali e costringendo quindi l'Ufficio
di tassazione a ripetute richieste di documentazione ed anche a valutazioni,
vista l'impossibilità di effettuare accertamenti soddisfacenti;
-
che, alla luce di
quest'ultima circostanza, la Camera deve fare osservare al ricorrente che essa
non sarebbe in nessun modo in grado di giungere a conclusioni diverse da quelle
cui è prevenuta l'autorità fiscale nella decisione impugnata, proprio perché il
ricorrente continua, anche nella procedura di ricorso, a negare la propria
collaborazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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