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Numero d'incarto:
80.1996.161
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00161
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 agosto 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. . __________ -, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L’ Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna ha esposto nel periodo fiscale 1993-94 a
__________ e __________ __________ un reddito d’altra fonte valutato in fr.
31’000.-- di media annua in aggiunta ai redditi dichiarati, di cui fr. 1000.--
ricevuti dal contribuente quale amministratore di persone giuridiche (cfr.
notifica di tassazione dell’ 11 marzo 1996).
Il reclamo presentato
tempestivamente dai contribuenti è stato respinto dall’ Ufficio di tassazione
con decisione del 22 luglio 1996, nella cui motivazione annessa si espone partitamente
il calcolo del dispendio.
-
Assistiti dall’ avv.
__________ __________ -__________ i contribuenti contestano nuovamente il
reddito d’altra fonte di fr. 31’000.- esposto loro dall’UT. Argomentano che
l’esposizione del reddito d’altra fonte sarebbe stata determinata dall’acquisto
di un’automobile __________, precisando che la stessa è stata pagata soltanto
fr. 12’000.--. Fanno inoltre presente che il reddito esposto loro nella tassazione
IC/IFD 1993-94 supera quello del periodo precedente di ben fr. 20’000.-- e
ancor più quello del periodo fiscale 1989-90. Affermano inoltre di condurre una
vita semplice, priva di sperperi.
-
Secondo l'art. 33 LT
il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come
egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo
al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa
Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo
integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte
fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi
dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del
22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re
Z.).
-
Il calcolo del
dispendio è stato dettagliatamente esposto nella motivazione allegata alla
decisione su reclamo contestata in questa sede. Dall’esame dello stesso risulta
innanzi tutto chiaramente che l’acquisto dell’automobile marca __________ non è
stato in quanto tale determinante. In effetti, l’UT ha correttamente computato
un esborso di fr. 12’000.--, come sostenuto dai ricorrenti.
La disponibilità nel
biennio risulta di soli fr. 20’650.-- circa in media annua. Si consideri che
una famiglia di tre persone, marito, moglie e un figlio di oltre sedici anni,
necessita per vivere, attenendosi ai parametri del minimo vitale validi in
materia di esecuzione e fallimenti, di almeno fr. 20’220.-- all’anno, senza tener
conto delle spese accessorie della casa, dell’automobile, delle spese
scolastiche e di quelle del tempo libero.
In linea di principio
l’operato dell’ Ufficio di tassazione di integrare il reddito aziendale del
contribuente con un reddito d’altra fonte appare del tutto sostenibile, se si
considera che i ricorrenti sono proprietari di un’abitazione nel Comune di
domicilio del non trascurabile valore di stima di fr. 425’030.-- e di
un’automobile, anche se costata poco, di notevole cilindrata e quindi di
manutenzione non propriamente economica. Dando prova di prudenza questa Camera
ritiene di poter contenere il reddito d’altra fonte di fr. 20’000.-- all’anno.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso
che il reddito d’altra fonte è ridotto a fr. 20’000.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un totale di fr. 390.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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