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Numero d'incarto:
80.1996.153
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00153
Lugano
12 dicembre 1996
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26
luglio 1996
in materia di: IC/IFD
95/96
presentato da:
__________ __________,
__________ __________,
rappr. da: __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
- Il
26 febbraio 1996 l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui stabiliva il reddito
imponibile in fr. 83'926.-- e la sostanza in fr. 72'837.--.
L'
8 marzo 1996 il contribuente, assisito dalla __________ __________ __________,
presentava reclamo chiedendo che al contribuente venisse applicata l' aliquota
A per coniugati dal 20 aprile 1995, data del suo matrimonio. Il medesimo giorno
presentava anche una domanda di tassazione intermedia per lo stesso motivo.
- Con
decisione del 14 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione respingeva la domanda di
tassazione intermedia, facendo rilevare che il matrimonio non rientra tra i
motivi di intermedia esaurientemente stabiliti dalla legge.
Il
28 giugno successivo l' Ufficio di tassazione respingeva formalmente anche il
reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96.
-
Con
il presente ricorso contro la decisione su reclamo del 28 giugno 1996
__________ __________, sempre assistito dalla __________ __________, chiede che
gli venga applicata l'aliquota A dal 20 aprile 1995. Ribadisce di essersi
sposato in quella data con __________ __________.
-
Sentite
le spiegazioni fornite dal giudice all'udienza dell' 11 dicembre 1996 in merito
alla modifica legislativa, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, che ha abolito
la tassazione intermedia per matrimonio anche in materia di imposta cantonale,
il rappresentante del ricorrente, con lettera del 12 dicembre 1996, ha
dichiarato di ritirare il ricorso.
-
Il
ricorso va pertanto stralciato dai ruoli senza che metta conto pronunciarsi
sulla tempestività dello stesso, dato che la decisione con cui l' Ufficio di
tassazione ha negato al contribuente la tassazione intermedia per matrimonio,
notificata il 14 maggio 1996, non è stata contestata in quanto tale nel termine
di trenta giorni e che, per altro, il presente ricorso è rivolto unicamente
contro la decisione su reclamo in materia di imposta ordinaria 1995-96 del 28
giugno 1996.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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