Tax appeal cannot challenge final property valuation

80.1996.144Other CourtAug 22, 1996Dismissed

Summary

The Ticino Tax Chamber dismissed a taxpayer’s appeal against an intermediate 1993/94 tax assessment. The taxpayer claimed that the official values of land and forest were too high. The court held that the valuation procedure is independent from tax assessment proceedings, so objections to the estimate had to be raised before the competent valuation authority. In the tax appeal, the court could only verify that the tax office correctly used official valuation figures that had already become final. Costs of CHF 100 were charged to the appellant.

Regest

Art. 50, 51, 52, 53 LT; independence of official valuation proceedings from tax assessment proceedings: In the Ticino system, immovable property is taxed at the official valuation, while the determination of that valuation belongs to a separate procedure before the competent valuation authority. Consequently, objections directed against the amount of the official estimate are inadmissible in a tax appeal against the assessment decision; the tax authority and reviewing court may only examine whether final, binding valuation figures were correctly applied (consid. 3-4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.144

Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00144

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 19 luglio 1996

in materia di: IC 93/94 int.

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 13 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ la tassazione intermedia IC 1993-94, a valere dal 1° gennaio 1993, per modifica dei rapporti intercantonali. La sostanza lorda (immobili nel comune) veniva stabilita in fr. 402'975.--; il relativo reddito il fr. 15'000.-- di media annua.

Gli elementi di reddito e sostanza venivano poi confermati con decisione su reclamo del 15 luglio 1996.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo del 15 luglio 1996, ritenendo troppo alti, rispetto ai prezzi oggi conseguibili, i valori di stima dei terreni e del bosco.

  2. 3.1.

La sostanza imponibile comprende la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art. 50 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni degli art. 52 e ss. della LT (cfr. art. 51 LT).

L'art. 52 LT stabilisce che gli immobili, la cui nozione è quella dell'art. 655 CC (cpv. 2), e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1), ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, la cui imposizione è regolata dall'art. 53 LT.

3.2.

Risulta, da quanto precede, che, nel Canton Ticino, come d'altronde in molti altri Cantoni, la stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei loro accessori (art. 52 LT; art. 1 Lst). L’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima (art. 7 ss. Lst). Dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 seg. LT e art. 7 ss. Lst) si deve necessariamente dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. RDAT 1990 p. 169; CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).

  1. Ciò basta ad escludere che possano avere rilievo, nell’ambito di una procedura di ricorso contro una decisione in materia di imposta cantonale, censure indirizzate contro le decisioni delle autorità competenti in materia di stime. In virtù della indipendenza della procedura di stima da quella di tassazione, le contestazioni accennate nel ricorso avrebbero semmai dovuto essere sottoposte all’autorità competente in materia di stima.

In questa sede si può solo rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile, essendosi limitata ad applicare valori di stima ufficiali cresciuti in giudicato (CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, per complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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