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Numero d'incarto:
80.1996.136
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00136
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 9 luglio 1996
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 25 luglio 1994 l’
Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava a __________ __________
-__________, contribuente limitatamente imponibile in Ticino, la tassazione
IC/IFD 1993-94, in cui gli veniva esposto un reddito della sostanza di fr.
114’880.-- di media annua, da cui venivano effettuate deduzioni per complessivi
fr. 76’581.--.
Il contribuente, assistito
dalla __________ __________ __________ di __________ presentava reclamo in
tempo utile, chiedendo che la tassazione ticinese venisse adeguata a quella
emessa dal cantone di domicilio del contribuente, vale a dire il Canton
__________.
Il 10 giugno 1996 l’
Ufficio di tassazione evadeva il reclamo, rettificando, da un lato, il reddito,
elevato a fr. 120’186.-- di media annua e, dall’altro, rettificando le deduzioni
in fr. 76’542.--, cui andavano aggiunti fr. 475.-- quale quota di oneri
assicurativi di spettanza del Canton Ticino. Nella motivazione della decisione
si avvertiva testualmente che il reclamo veniva evaso in base alle risultanze
dei riparti intercantonali emessi dalle autorità fiscali solettesi e che le
spese di manutenzione sostenute nell’anno 1992, relative agli immobili
ticinesi, venivano ridotte a fr. 25’251.--, poiché l’importo di fr. 23’343.--,
riferito alle imposte, veniva ripreso siccome non deducibile secondo la legge
tributaria ticinese.
- Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente, sempre assistito dalla __________
__________ __________, ripropone la modifica della tassazione emessa
dall’autorità fiscale ticinese, chiedendo che venga adeguata al riparto solettese.
Produce i riparti
intercantonali relativi agli anni 1991 e 1992 emessi dal Canton __________.
- 3.1.
Il ricorso deve essere
motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se
un ricorso non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al
reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176
cpv. 1 LT, applicabile in virtù del rimando dell’art. 181 cpv. 3 LT).
Eccezionalmente, quando il
gravame é redatto dal ricorrente medesimo senza l'assistenza di un legale o di
altra persona qualificata, occorre dar prova d'indulgenza (cfr. DTF
109 Ia 226, consid. 2b; RDAT 1981 p. 169; STF del 6
dicembre 1985 in re R. Th., consid. 1).
Se l'atto di ricorso non
soddisfa i requisiti, l'art. 176 cpv. 1 2a frase LT prevede che un
termine ragionevole è impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria
dell'irricevibilità.
3.2.
Nel caso in esame il ricorso
si situa manifestamente ai limiti della carenza di motivazione. Nonostante che
alla decisione su reclamo fosse allegata una breve, ma significativa
motivazione dell’Ufficio di tassazione, il ricorrente si limita nuovamente a
chiedere l’adeguamento del riparto ticinese a quello solettese.
3.3.
Orbene, su questo punto il
ricorso appare chiaramente infondato, poiché, come si spiega nella decisione su
reclamo, il riparto ticinese si fonda per l’appunto su quello solettese,
discostandosene laddove la legislazione ticinese diverge da quella solettese.
Il reddito annuo medio
preso in considerazione dall’autorità fiscale ticinese altro non è che la media
dei ricavi che risulta dai conti economici dei relativi esercizi prodotti dal
ricorrente. Le deduzioni per contro sono state corrette per quanto concerne le
spese di amministrazione, gestione e manutenzione. La quota parte degli
interessi passivi deducibili corrisponde a quella dei riparti solettesi ed è
dunque di fr. 49’326.--.
Le spese di gestione e
manutenzione del 1991 sono riprese senza correzioni dal riparto solettese. Esse
risultano per altro sostanzialmente conformi al conto d’esercizio di quell’
anno allestito dalla __________. Quelle del 1992 risultano invece dal conto
d’esercizio allestito dalla __________ __________ e sono state riprese pari pari
nel riparto solettese, ma corrette, come si legge nella motivazione su reclamo
dell’autorità fiscale ticinese, perché inglobano anche le imposte relative
all’immobile, che, secondo la legge ticinese, non sono costi deducibili dai
ricavi. L’importo di fr. 48’594.--, indicato nel riparto solettese, deve quindi
essere corretto in fr. 25’251.--. La media annua delle spese di gestione e
manutenzione deducibile dal reddito è quindi di fr. 27’306.--, come rettamente
calcolato dall’ Ufficio di tassazione.
- Fondato appare
invece il ricorso laddove chiede che vengano considerate le perdite che
risultano dai riparti solettesi, perdite, per quanto è dato di arguire dai
riparti medesimi, che si sono verificate in altri cantoni: nel 1991 nel Canton
__________ in ragione di fr. 40’211.-- e nel 1992 in ragione di fr. 19’661.--
nel Canton __________ e di fr. 15’301.-- nel Canton __________.
4.1.
A questo riguardo va
richiamata la costante giurisprudenza di questa Camera, in sintonia con quella
del Tribunale federale, relativa alle deduzione dal reddito della sostanza dei
contribuenti limitatamente imponibili:
-
i
costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (DTF
104 Ia 256, cons. 4a p. 261);
-
gli
interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del
reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra
sostanza e credito (DTF 63 I 72; DTF 104 Ia 256, consid.
4b; DTF 111 Ia 120, consid. 2a p. 123). Essi vanno pertanto
dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai
cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (DTF
104 Ia 256, consid. 4 b e riferimenti).
Non sempre però la quota
parte di un cantone al reddito della sostanza corrisponde necessariamente alla
quota parte dello stesso cantone agli attivi. Può quindi verificarsi il caso
che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere
secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto
della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi
passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza;
ciò significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono essere
attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (Locher,
Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27). Per la
determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti si terrà conto
sia della sostanza privata che di quella aziendale (DTF 97 I 36, consid.
3 p. 421; Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6).
Quando poi il totale degli
interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da
attribuire al “reddito restante” (Locher, op. cit., § 9, II, n.
5, 7, 16). L'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal
cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri
redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (DTF
66 I 43, consid. 4, p. 45 s.; Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8).
4.2.
Su questo punto la
decisione su reclamo non si è minimamente pronunciata. Appare quindi opportuno
annullarla in ordine e retrocedere gli atti del procedimento all’ Ufficio di
tassazione perché si determini anche su questo aspetto, precisando segnatamente
se e in quale misura le perdite subite in altri cantoni devono essere assunte
dal Canton Ticino.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
La
decisione su reclamo del 10 giugno 1996 è annullata e gli atti del procedimento
sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione suscettibile di
essere impugnata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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