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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.13
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.96.00013
Lugano
12 febbraio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 gennaio 1996
in
materia di: IC/IFD 89/90 - IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, avv. __________,
rappr.
da: avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che
con ricorso del 12 gennaio 1996 __________ contestava le decisioni su reclamo
IC/IFD 1989-90 e 1991-92 dell' 11 dicembre 1995, pubblicate nella forma degli
assenti il 19 dicembre 1995, chiedendo una consistente riduzione del reddito
imponibile;
-
che
l'Ispettorato fiscale esaminava la documentazione prodotta dal ricorrente,
formulando nel proprio rapporto del 3 giugno 1996 una conclusione provvisoria;
-
che
le parti si esprimevano sulla verifica dell'Ispettorato fiscale nell'udienza
del 12 giugno successivo, convenendo di rinviare ad ulteriore udienza l'esame
dei diversi punti sulla scorta della documentazione che il ricorrente avrebbe
prodotto;
-
che
il 23 dicembre 1997 il Procuratore pubblico liberava la cauzione di fr.
50'000.- depositata dal ricorrente nell'ambito del procedimento penale a suo carico,
versandola unitamente agli interessi sul conto del Tribunale d'appello a favore
della Camera di diritto tributario;
-
che
dopo ulteriori trattative, il giudice convocava nuovamente le parti il 10
febbraio 1999;
-
che
in quell'occasione di addiveniva ad un accordo per il quale il reddito
imponibile del ricorrente veniva fissato per entrambi i periodi fiscali in
contestazione in fr. 60'000.- di media annua, stante il suo impegno a cedere
allo Stato l'importo di fr. 50'000.- più eventuali interessi, attualmente
depositato presso il Tribunale d'appello, a saldo del debito d'imposta
complessivo (imposta federale, imposta cantonale e imposta comunale) e
comprensivo degli interessi di mora,
-
che
le parti hanno dato la loro adesione al suddetto accordo seduta stante;
-
che
pertanto il ricorso può essere evaso su questi basi;
-
che,
visto quanto precede, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, dalla Camera di diritto tributario nella
composizione di un Giudice unico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, annullate le decisioni su reclamo dell' 11 / 19 dicembre 1995, gli
atti sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuove decisioni e dei relativi
conteggi d'imposta conformemente ai considerandi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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