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Numero d'incarto:
80.1996.126
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00126
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 24 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 27
febbraio 1995, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________
__________ la tassazione IC/IFD per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 14 aprile
1994, data del matrimonio della contribuente con il signor __________
__________. Il reddito del lavoro, riferito al periodo di computo 1991-92, era
commisurato in fr. 60'953.– in media annua ed il reddito imponibile ammontava a
fr. 47'226.–; la sostanza imponibile al 27 febbraio 1995 era stabilita in fr.
18'000.–.
La contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 6 marzo 1995, lamentando che il reddito
imposto non era conforme alla sua effettiva capacità contributiva nel periodo
fiscale: ella aveva infatti cessato l'attività lucrativa al 31 dicembre 1992,
aveva trascorso il 1993 all'estero ed aveva lavorato solo sette mesi nel 1994,
percependo un salario di fr. 37'500.–; chiedeva pertanto di essere assoggettata
ad una tassazione intermedia per cessazione dell'attività a partire dal 1° gennaio
1993.
L'autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 24 maggio 1996, nella quale osservava
che una tassazione intermedia può essere concessa solo se la cessazione
dell'attività lucrativa è durata almeno due anni, cosa che non era avvenuta
nella fattispecie.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
nuovamente l'emissione di una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio
-
Rileva di avere dovuto lavorare a tempo parziale, dopo il rientro dal soggiorno
all'estero, a causa della malattia della madre, che necessitava di cure assidue.
-
3.1.
Di regola sia l'imposta
federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito
medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1
DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le
basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione
intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art.
96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi -
elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla
tassazione intermedia vi sono l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa
e il mutamento di professione (DTF 109 Ib 11; STF
II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti
dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.
3.2.
Per quanto concerne la
cessazione dell'attività lucrativa e il mutamento di professione, la modifica,
conformemente alla giurisprudenza, deve essere durevole (DTF 109
Ib 12 e rinvii; 101 I b 403).
Una modifica é di regola
considerata durevole se sussiste per la durata minima di due anni (CDT
n. 233 del 2 agosto 1990 in re C. cons. 6 e riferimenti; CDT n.
185 del 26 agosto 1991 in re E.S.; CDT. n. 370 del 7 novembre
1985 in re Sc. M.T.; Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo,
1979, p. 41 ss., in particolare p. 43).
- 4.1.
La ricorrente è stata
imposta per il periodo di tassazione 1993-94 sulla base dei redditi del periodo
di computo 1991-92, nel corso del quale aveva lavorato ininterrottamente a
tempo pieno. Il 31 dicembre 1992 ha cessato l'attività per intraprendere un
viaggio all'estero con il suo futuro marito. Intrapresa una nuova attività
lucrativa il 1° gennaio 1994, ha poi abbandonato anche questa a partire dal
mese di agosto, per assistere la madre gravemente ammalata.
Su tale base, la
contribuente aveva domandato, già al momento di inoltrare la dichiarazione
fiscale 1993-94, di poter beneficiare di una tassazione intermedia a partire
dal 1° gennaio 1993, data in cui aveva cessato l'attività lucrativa. L'autorità
di tassazione ha invece emesso una tassazione intermedia per cessazione
dell'attività con effetto a partire dal 1° agosto 1994, data in cui la ricorrente
ha lasciato il lavoro iniziato nel 1994, dopo il rientro in Svizzera.
4.2.
Come si è già rilevato, la
cessazione dell'attività lucrativa giustifica una tassazione intermedia a
condizione che, se non è definitiva, sia durata almeno due anni. Giurisprudenza
e dottrina hanno già avuto modo di concludere che non vi è cessazione
dell'attività lucrativa nel caso in cui un contribuente interrompe la propria
attività lucrativa per meno di due anni, anche se durante tale lasso di tempo
trasferisce il domicilio all'estero (Känzig, op. cit., p. 781 e
giurisprudenza citata).
4.3.
Nella fattispecie, non vi
è certamente stata una cessazione durevole dell'attività lucrativa, prima del
31 luglio 1994, data in cui la ricorrente ha lasciato il lavoro presso la
__________ __________, dopo soli sette mesi di attività. Il fatto che ella
avesse precedentemente sciolto il rapporto di lavoro che la legava alla Banca
__________ __________ & __________ __________ non deve indurre ad
anticipare a tale momento la tassazione intermedia, giacché proprio il
successivo inizio di una nuova attività dipendente permette di ritenere che
alla fine del 1992 vi sia stata non una cessazione bensì una mera interruzione
dell'attività lucrativa.
D'altra parte, se si
volesse aderire alla tesi della ricorrente, e considerare cessata l'attività al
momento del licenziamento dalla Banca privata, si dovrebbe poi coerentemente
considerare iniziata l'attività lucrativa quando ella ha intrapreso il lavoro
alle dipendenze della __________ __________. Si avrebbero in tal modo ben tre
tassazioni intermedie in meno di due anni: al 31 dicembre 1992 per cessazione,
al 1° gennaio 1994 per inizio, al 31 luglio 1994 per cessazione. Ma, per sua
natura, la tassazione intermedia deve rappresentare l'eccezione, non la regola;
altrimenti, si introdurrebbe in via di applicazione quella tassazione con il
sistema postnumerando (cioè fondata sui redditi dello stesso periodo di
tassazione) che il legislatore ha voluto prevedere solo per casi rigorosamente
limitati. È proprio per evitare tali moltiplicazioni delle tassazioni intermedie,
d'altronde, che il legislatore ha posto il requisito della durevolezza.
4.4.
Quanto alle argomentazioni
della ricorrente in merito all'onere fiscale cui è sottoposta, dovendo pagare
quasi 14'000 franchi di imposte per un periodo in cui ha guadagnato circa fr.
45'000.–, si deve ammettere che si tratta di un effetto perverso dell'imposizione
con il sistema praenumerando. Lo stesso è tuttavia attenuato dal fatto
che, per effetto della successiva tassazione intermedia per cessazione
dell'attività al 31 luglio 1994, i redditi conseguiti dalla ricorrente nel
biennio 1991-92 non sono più imposti per gli ultimi cinque mesi di quell'anno
1994 e i redditi del 1994 non entrano più nella tassazione 1995-96, nella quale
sarebbero stati imposti in media annua (periodo di computo 1993-94).
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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