-
che __________ __________,
nata nel 1973, è domiciliata in Ticino dal 1° luglio 1993, dove svolge attività
di praticante di cucina presso alberghi del __________;
-
che l'11 dicembre 1995 l'
Ufficio di tassazione di Locarno le ha notificato la tassazione in materia di
sola imposta cantonale 1993-94 per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre
1994, esponendole un reddito netto d'altra fonte di fr. 20'000.-- di media
annua;
-
che contro tale notifica
la contribuente ha presentato reclamo in data 18 gennaio 1996, avvertendo che
nel corso del 1993-94 frequentava ancora la scuola e che ha iniziato a lavorare
soltanto nel marzo del 1994 con uno stipendio di fr. 1'200.-- mensili;
-
che l' Ufficio di
tassazione, dopo aver chiesto alla contribuente di giustificare il ritardo nella
presentazione del reclamo, con decisione del 29 aprile 1996 lo ha respinto in
quanto tardivo;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso, chiede la riforma della tassazione IC 1993-94, argomentando
che l' Ufficio di tassazione medesimo, da lei interpellato telefonicamente, le
avrebbe detto di pur mandare il reclamo anche dopo 37 giorni e che il reddito imponibile
stabilito nella tassazione è assolutamente ingiustificato;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio
di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando
esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è
provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare,
malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che, richiesta di
giustificare la tardiva presentazione del reclamo, la contribuente non ha
fornito alcuna spiegazione, limitandosi a tradurre il gravame in lingua
italiana;
-
che ciò basta a respingere
il reclamo, non potendosi che constatare la sopravvenuta esecutività della
decisione contestata;
-
che nemmeno in questa sede
la ricorrente ha fornito motivi atti a giustificare, a' sensi dell'art. 192
cpv. 5 LT, che le venga restituito il termine di reclamo;
-
che dagli atti
dell'incarto risulta comunque con chiarezza che, almeno fino al marzo del 1994,
la ricorrente era praticante di cucina d'albergo e conseguiva un reddito assai
modesto;
-
che pertanto questa Camera
attira la sua attenzione sulla possibilità di chiedere, in caso di difficoltà,
il condono totale o parziale del pagamento dell'imposta cantonale;
-
che l'art. 246 cpv. 1 LT
consente infatti al contribuente caduti nel bisogno, per il quale il pagamento
dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe
oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente
condonati;
-
che, secondo l'art. 246
cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi
di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire
alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio
del Comune di domicilio o sede del contribuente;
-
che, vista la
particolarità della situazione, questa Camera prescinde dal prelevare la tassa
di giustizia e dall'accollare spese alla ricorrente;
visto per le spese l'art. 231 LT 1994