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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.107
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00107
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 1 giugno 1996
in
materia di: IC 94
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ & __________ __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
pilota alle dipendenze della __________ __________, è stata domiciliata a
__________, e quindi illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, dal 1°
gennaio al 30 settembre 1994;
-
che il 3 novembre 1994 l'
Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna invitava la contribuente a voler
produrre il certificato di salario per tale periodo, al fine di procedere alla
definizione della tassazione IC 1994;
-
che, non avendo ricevuto
la documentazione richiesta, con decisione del 26 febbraio 1996, l'Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna notificava alla contribuente la tassazione IC
1994, in cui indicava un reddito del lavoro stabilito per apprezzamento in fr.
60'000.– in media annua, dal quale deduceva gli oneri assicurativi per fr.
3'300.–;
-
che l'imposta sul reddito
era pertanto commisurata in fr. 5'648.– all'anno, cui corrispondeva peraltro un
debito fiscale effettivo, commisurato cioè ai nove mesi di assoggettamento,
pari a fr. 5'648.85;
-
che, con scritto del 2
aprile 1996, redatto in lingua tedesca, l'ufficio contabile __________
__________ di __________ contestava la tassazione d'ufficio, allegando un
certificato di salario da cui risultava un reddito lordo di fr. 41'546.– per il
periodo in cui la contribuente era stata domiciliata nel Canton Ticino;
-
che il successivo 9
aprile, l'Ufficio di tassazione attribuiva alla contribuente un termine di tre
settimane (fino al 24 aprile) per tradurre il reclamo in italiano e per giustificare
il ritardo nella presentazione dello stesso;
-
che la rappresentante
della contribuente rispondeva con una lettera del 19 aprile 1996, limitandosi a
tradurre il reclamo, ma senza alcun accenno alle ragioni del ritardo nella
presentazione dello stesso;
-
che, con decisione del 20
maggio 1996, l'autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo;
-
che, in data 31 maggio
1996, la rappresentante della contribuente impugna la decisione su reclamo,
giustificando il tardivo inoltro di quest'ultimo con le difficoltà intervenute
nei rapporti fra la contribuente e la sua rappresentante, al momento di concordare
un appuntamento, nonché con i problemi di traduzione in lingua italiana;
-
che, con scritto del 21
giugno 1996, la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
La tassa di giustizia e le
spese processuali, in complessivi fr. 100.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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