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Numero d'incarto:
80.1996.103
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00103
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 28 maggio 1996
in
materia di: IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione IFD
1993/94 l'Ufficio di tassazione di Biasca ha riconosciuto a __________
__________ unicamente la deduzione per spese di trasferta di fr. 1’391.--
all'anno per una percorrenza giornaliera di 11 km, invece di quella richiesta
di fr. 3'852.-- (cfr. notifica di tassazione del 30 gennaio 1995).
-
__________ presentava reclamo contro la suddetta tassazione, chiedendo che in
aggiunta alla deduzione per spese di trasferta gli venisse concessa anche la
deduzione per doppia economia domestica di fr. 2'400.-- all'anno.
Con decisione del 29
aprile 1996 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che il contribuente, pur
non beneficiando di una mensa o di una partecipazione alle spese dei pasti,
fruisce di indennità in franchigia d'imposta.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente ripropone, limitatamente all' IFD, la
richiesta di deduzione per doppia economia domestica, negando, da un lato, di
beneficiare di indennità non dichiarate e invocando, d'altro lato,
l'applicazione della cifra 21a delle Istruzioni per la dichiarazione d'imposta,
-
4.1.
Quando il domicilio non
coincide con il luogo di lavoro e la distanza é tale che al contribuente non é
possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per pranzare,
egli ha diritto ad una deduzione per il consumo del pasto fuori casa (cfr. art.
22 bis cpv. 1 lett b DIFD; si veda pure per l' IC l'art. 25 cpv. 1 lett.
c LT 1976). I criteri che consentono di operare la citata deduzione sono
diversi: oltre alla lunghezza del percorso sussistono altri motivi quali, ad
esempio, la durata della pausa, gli orari irregolari di lavoro, problemi di
salute, ecc. (cfr. Känzig, Wehrsteuer, 2a ed., p.
685). Deducibile é il maggior costo derivante dal consumo del pasto fuori dal
domicilio, ovvero la parte di spesa che eccede quella normalmente sostenuta per
mangiare in casa (ASA 26 134; STF 78 I, 364; Känzig,
op. cit., p. 686; Rivier, Droit fiscal suisse, pag. 118 lett. i).
Se il consumo del pasto fuori dal domicilio, ancorché dettato da ragioni
professionali, non comporta una maggiore uscita, non vi è luogo a deduzione,
poiché le spese di sostentamento del contribuente e della sua famiglia
configurano una spesa di mantenimento fiscalmente irrilevante (cfr. art. 23
DIFD; si veda pure per l' IC l' art. 32 cpv. 1 lett. a LT; Känzig,
op. cit., p. 497; StE 1990 B 22.3 n. 34).
4.2.
Questa Camera, con
riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. ASA
33 277 ss.; DTF 78 I 368 ss.), ha avuto modo di ribadire che la
concessione della deduzione per il pasto di mezzogiorno è legata alla deduzione
per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. In altre parole, il
criterio per concedere la deduzione dei pasti fuori dal domicilio é identico a
quello invalso per la deduzione per spese di trasporto (cfr., ad esempio, CDT
n. 187 del 19 maggio 1988 in re R.A.). Se la distanza tra domicilio e luogo di
lavoro é tale da giustificare l'uso del mezzo di trasporto privato per recarsi
al lavoro, si giustifica di riflesso anche di concedere per lo stesso motivo la
deduzione del maggiore costo del consumo del pasto fuori dal domicilio.
Altrimenti detto, quando non si può pretendere da un contribuente che faccia
capo ai mezzi pubblici di trasporto, vuoi per la distanza che deve percorrere,
vuoi per l'impraticabilità dei predetti mezzi (per motivi di tempo o altro),
non si può neppure pretendere che egli faccia rientro al domicilio per il
consumo del pasto di mezzogiorno. Ne consegue che la maggiore spesa che ne
deriva deve essere fiscalmente riconosciuta; deve invece essere rifiutata la
deduzione per il trasferimento a casa durante il mezzogiorno in quanto non più
in connessione diretta con il conseguimento del reddito (cfr. CDT
n. 187 del 19 maggio 1988 cit.; CDT n. 274 del 31 ottobre 1991 in
re E.V.; ASA 33 279; StE 1989 B 22.3 n. 28).
4.3.
In un precedente giudizio
relativo al periodo fiscale 1991-92 e riguardante il qui ricorrente, questa
Camera aveva riconosciuto che in linea di principio non vi erano ostacoli alla
concessione della deduzione per doppia economia domestica, poiché le indennità
menzionate dall'UT nella decisione su reclamo avevano natura diversa da quella
di compensare il maggior costo del pasto fuori casa ed erano per loro natura
destinate a compensare il maggior impegno causato dallo svolgimento notturno
del lavoro, nei giorni festivi o oltre il normale orario di lavoro (cfr. Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 10.a ed., p. 150 s.) e, nel caso dell'indennità
di picchetto, il lavoro svolto in caso di chiamata quando il lavoratore ha
l'obbligo di essere immediatamente reperibile al domicilio durante il tempo
libero (Rufbereitschaft; cfr. Rehbinder, op. cit., p.
148). Esse non avevano quindi alcuna relazione con il costo dei pasti (cfr. CDT
n. 356 del 31 dicembre 1992 in re J. e G. M.).
4.4.
Reagendo a tale giudizio,
senza tuttavia impugnarlo formalmente, l’UT di Biasca attirava l’attenzione sul
fatto, non noto questa Camera, che le indennità senza una specifica relazione
con l’assunzione dei pasti sul luogo di lavoro non erano del tutto incluse o lo
erano solo in misura parziale (40%) nel certificato di salario.
La questione veniva quindi
nuovamente esaminata, alla luce delle indicazioni fornite dall’autorità fiscale
cantonale a questa Camera, in tre successivi giudizi (cfr. CDT n.
139 del 28 luglio 1993 in re O. D.M.; CDT n. 191 del 28 settembre
1993 e CDT n.280 del 12 dicembre 1994, entrambi in re R.R.).
Nel primo dei tre citati
giudizi veniva stigmatizzata la prassi, seguita dalle __________ in materia di
certificati di salario, di non far figurare o di far figurare solo parzialmente
talune indennità con caratteristiche di remunerazione salariale, quali le
indennità di orario irregolare e le indennità notturne, dando luogo a una
situazione che non può certamente essere definita trasparente e che obbliga
l'Autorità fiscale cantonale a procedere a una sorta di compensazione della
deduzione per doppia economia domestica con la menzione, soltanto parziale, nel
certificato di salario di alcune indennità a carattere salariale.
Veniva quindi considerato
di rilievo che determinate indennità non venivano incluse o lo erano solo in
parte nel certificato di salario e che dunque sfuggivano all’imposta sul
reddito, rinviando per analogia alla prassi seguita in materia di contributi
AVS, che considera l'indennità per lavoro notturno quale componente del salario
(cfr. Lettera dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 22
novembre 1994; inoltre ZAK 1987 p. 359).
Questa Camera sottolineava
inoltre l’inevitabile disparità di trattamento che viene a crearsi, talvolta a
favore talaltra a sfavore del contribuente, a seconda che le indennità non
menzionate nel certificato di salario superino o non raggiungano l'importo
massimo della deduzione per doppia economia domestica, cui il contribuente avrebbe
diritto (cfr. anche CDT n. 280 del 12 dicembre 1994 in re R.R., consid.
4.2). Considerava nondimeno che la prassi adottata sia per l'IC che per l'
IFD dall’Autorità fiscale cantonale, di compensare la mancata indicazione
completa delle indennità con il rifiuto della deduzione, costituisce un
modo pratico, senz'altro sostenibile e comunque non arbitrario, per risolvere
il tema in discussione, fin tanto che i certificati di salario delle __________
non includeranno senza eccezioni tutte le remunerazioni a carattere salariale (CDT
n. 139 del 28 luglio 1993 in re O. D.M., consid. 5.1).
4.5.
A tale conclusione questa
Camera è giunta dopo aver interpellato a due riprese la Divisione d’esercizio
II, Servizio del personale, delle FFS ed aver avuto conferma che i certificati
di salario comprendono solo nella misura del 40% le indennità notturne, in ossequio
alla prassi dell’AVS di imporle solo in tale misura, e non comprendono del
tutto le indennità di orario irregolare (cfr. ad es. le Avvertenze
concernenti il certificato di salario delle __________ relative al 1991).
4.6.
A titolo abbondanziale si
rileva che, data l'analogia della problematica, la Divisione cantonale delle
contribuzioni ha preso atto di tale situazione per quanto riguarda l'IC. Dopo
aver esaminato le conseguenze e, meglio, l’entità sul piano fiscale delle indennità
non menzionate nel certificato di salario è giunta alla conclusione, per quanto
concerne l'IC, che il personale di stazione, sia nell’ipotesi di un orario a
turni di otto ore consecutive sia nell’ipotesi di un orario di lavoro
irregolare, non ha diritto all’indennità per doppia economia domestica, in
quanto nella prima ipotesi le indennità non incluse nel certificato di salario
superano addirittura di circa fr. 1’000.-- all’anno la deduzione per doppia
economia domestica e nella seconda ipotesi l’indennità giornaliera per lavoro a
orario irregolare si compensa praticamente con la deduzione per doppia economia
domestica (cfr. Circolare n. 14/2 del 18 giugno 1991, n. 1.2.1 e
1.2.2).
4.7.
Da rilevare, sempre a
titolo abbondanziale, che una prassi e una regolamentazione analoghe vigono
anche per altre categorie di dipendenti pubblici, ad. es. per gli agenti della
polizia cantonale (cfr. Circolare n. 14/2 del 18 giugno 1991, n.
2.2; inoltre le già citate CDT n. 191 del 28 settembre 1993 e CDT
n.280 del 12 dicembre 1994, entrambi in re R.R.).
- 5.1.
Questa Camera non ha
quindi motivo, malgrado le riserve espresse, di distanziarsi da quanto deciso
nei tre citati giudizi, successivi a quello del 31 dicembre 1992 concernente il
ricorrente.
In effetti, fintanto che i
certificati di salario non indicheranno in modo completo e trasparente tutte le
indennità versate ad un contribuente, consentendo all’autorità fiscale di
decidere, a seconda della natura giuridica dell’indennità, se considerarla salario
o meno, non esiste altra possibilità pratica di quella seguita dall’autorità
fiscale cantonale. Appare invero pressoché impraticabile la via di richiedere
sistematicamente al datore di lavoro, in concreto alle __________, di
specificare, caso per caso, tutte le indennità versate, precisando quali e in
quale misura sono state comprese nel certificato di salario.
5.2.
Dagli atti dell’incarto,
segnatamente dai certificati di salario delle __________, risulta chiaramente
che il ricorrente ha ricevuto nel 1991 altre retribuzioni per fr. 3’227.-- e
nel 1992 per fr. 3’129.--. È quindi innegabile che egli abbia beneficiato di
altre indennità non integralmente esposte nel certificato di salario e che
quindi appaia legittimo il modo di procedere dell’ Ufficio di tassazione che,
nell’impossibilità di disporre di un certificato completo sulle retribuzioni
accessorie del ricorrente, le compensa con il diniego della deduzione per
doppia economia domestica.
Diversamente si creerebbe
una disparità di trattamento a favore del ricorrente rispetto agli altri
contribuenti, disparità di cui egli ha per altro beneficiato nel periodo
precedente, avendo l’UT omesso di esporre in modo completo a questa Camera i
termini della vertenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD;
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
È ammesso il ricorso entro
30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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