AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.10
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00010
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 11 gennaio 1996
in
materia di: IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: lic. rer. pol. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________, di
professione cuoco, domiciliato a __________, svolgeva dal 1° giugno 1990
attività di ristoratore indipendente a __________ gestendo il ristorante
__________.
Nel periodo fiscale IFD
1993-94 il contribuente è stato tassato per apprezzamento su un reddito da
attività indipendente conseguito a __________, che è stato valutato in fr.
60'000.--. Per l'IC invece è stato dichiarato esente, perché il reddito di
pertinenza del Cantone Ticino era inferiore al minimo imponibile. La tassazione
IC-IFD 1993-94 gli è stata notificata a Berna il 12 giugno 1995.
Il medesimo giorno gli
venivano per altro notificate anche la tassazione intermedia IC-IFD 1989-90,
con effetto dal 1° giugno 1990, per mutamento della professione, segnatamente
per passaggio da un'attività salariata a una indipendente (gerente) e la
tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92.
Con scritto datato 17
luglio 1995 __________ retrocedeva all'Ufficio cantonale di esazione
"tutte le fatture concernenti le imposte sul reddito" per le quali
sosteneva d'aver già pagato le imposte nel Canton __________, in cui si era
prodotto il reddito. Lo scritto veniva girato dall'Ufficio esazione all'
Ufficio di tassazione di __________, perché lo esaminasse alla stregua di un
reclamo. Pervenuto all'UT il 31 luglio 1995, lo scritto-reclamo del 17 luglio
1995 veniva dichiarato tardivo con decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995.
Il contribuente non avrebbe infatti giustificato il ritardo nella presentazione
del reclamo, benché gli fosse stato dato un termine fino al 20 settembre per
giustificare la restituzione del termine.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________, assistito dalla Fiduciaria __________ di
__________, contesta la tassazione IFD 1993-94, affermando d'aver cessato ogni
attività il 31 dicembre 1993 e di non aver conseguito alcun reddito dal 1°
gennaio al 7 agosto 1994.
-
3.1
Secondo l'art. 99 cpv. 1
DIFD il reclamo contro la tassazione deve essere presentato entro 30 giorni
dall'intimazione. I termini stabiliti dalla legge sono perentori. È tuttavia
data la loro restituzione, se è provato che l'inosservanza è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 99 cpv. 4 DIFD). In
altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile
colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).
3.2
La giurisprudenza ammette
la restituzione dei termini per assenza all'estero, quando essa è inopinata e
imprevista, tale cioè da non permettere al contribuente o al suo rappresentante
di dare le necessarie disposizioni per incombenti che possono rendersi necessari
prima del ritorno (CDT 188/1980 del 30.4.80 in re S.; 283/1985 del 6.9.85 in re
H.; 469/1986 del 12.12.86 in re H.). Secondo la dottrina è colpevole e non
scusabile colui che si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere
opportunamente informato sui propri affari e viene così a ignorare la decorrenza
di un termine (cfr. Birchmeier, Com. OG ad art. 35 pag. 39 no 3 in fine;
inoltre DTF 110 Ib 94/95; 107 Ia 168; 106 II 173; Rep. 1979 pag. 37).
- Nel caso in esame,
l'UT ha dichiarato tardivo il reclamo del contribuente, poiché non avrebbe
giustificato il ritardo nel presentare il ricorso.
L'argomento non regge però
ad un più attento esame degli atti.
4.1
Va innanzi tutto ricordato
che, secondo l'art. 73 cpv. 1 DIFD, le comunicazioni e le intimazioni ai
contribuenti si fanno per iscritto e che, secondo l'art. 74 cpv. 2 DIFD, se il
luogo di dimora è sconosciuto, la decisione può essere notificata validamente
mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone. Una notifica postale
all'estero in materia tributaria contrasterebbe infatti con il diritto
internazionale poiché costituisce un atto di sovranità nazionale, il quale
esplica effetti unicamente all'interno dello Stato che lo ha emanato (cfr.
anche Reimann/Zuppinger/Schär-rer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol.
III, nota 34 al paragrafo 116).
4.2
Alcuni Cantoni, tra questi
il Ticino, prevedono pertanto che il contribuente domiciliato all'estero deve
indicare, su richiesta dell'autorità, un rappresentante in Svizzera abilitato a
ricevere gli atti fiscali, con la comminatoria che in caso di inadempienza la notifica
sarà effettuata per via edittale. L' art. 155 LT dispone infatti che l'autorità
fiscale può esigere dai contribuenti domiciliati all'estero la nomina di un
rappresentante con domicilio in Svizzera, autorizzato a ricevere comunicazioni,
decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale, specificando che in
caso di mancata designazione, l'autorità potrà procedere alla notifica nella
forma degli assenti (STF del 4 ottobre 1990 in re Hü.).
4.3
Orbene, l'incarto dell'
Ufficio di tassazione contiene uno scritto del 25 aprile 1995 di __________ che
comunica chiaramente all'autorità fiscale ticinese che il ristorante __________
di , di cui era gerente, aveva cessato l'attività alla fine del 1993
per demolizione e che da allora egli non aveva più svolto alcuna attività in
Svizzera. Nello stesso tempo comunicava all' Ufficio di tassazione che da
quella data il suo nuovo indirizzo era ", __________, __________
", in Francia.
Ne viene quindi
irrimediabilmente che la notifica della tassazione al precedente indirizzo di
__________ (__________, e non __________, come indicato nella tassazione) è
irregolare. L'UT, non appena preso conoscenza della partenza all'estero e del nuovo
indirizzo del contribuente, avrebbe dovuto procedere conformemente a quanto
esposto sopra , segnatamente invitare l'interessato a eleggere domicilio in
Svizzera e, qualora non l'avesse fatto, notificargli la tassazione in via di
pubblicazione ufficiale.
4.4
Non mette pertanto più
conto esaminare se siano concretamente dati i motivi di restituzione del
termine, né indagare più da vicino sulla tempestività del reclamo, che, se è
pervenuto all' Ufficio di tassazione soltanto il 31 luglio, era già giunto in
data anteriore (quando, non è dato sapere) all'Ufficio d'esazione, che glielo
ha trasmesso per competenza.
- È comunque bene
rilevare, a titolo abbondanziale, che sia il reclamo sia il ricorso del
contribuente, prima ancora di configurare un vero e proprio ricorso contro la
tassazione ordinaria IFD 1993-94, configurano una richiesta di tassazione
intermedia per cessazione dell'attività dalla fine di novembre del 1993, data
in cui, stando a quanto scritto dal contribuente medesimo nella lettera del 29
aprile 1995, egli ha cessato l'attività indipendente di ristoratore presso il
ristorante __________ di __________, che nel frattempo è stato distrutto con
tutto l'inventario, considerato rottame.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995 è annullata.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda nei
propri incombenti e emetta una nuova decisione.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster