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Numero d'incarto:
80.1995.71
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00071
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 12 aprile 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________, __________ __________
e studente __________ presso il __________ federale di __________, non ha presentato la dichiarazione d'imposta IC/IFD
1993-94, malgrado diffida e multa disciplinare. Il 18 luglio 1994 l' Ufficio di
tassazione di Lugano-Città gli notificava la tassazione 1993-94, stabilendo
d'ufficio il reddito imponibile in fr. 30'000.-- di media annua.
Alcuni
mesi dopo, per l'esattezza il 12 dicembre 1994, __________
__________ si rivolgeva all' Ufficio di
tassazione, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione, in
quanto assente nei mesi di luglio e agosto a __________
per esami, ma di averne avuto unicamente conoscenza verbale da suo padre per
ragioni di salute.
L'
Ufficio di tassazione considerava lo scritto del contribuente quale reclamo e
con decisione del 27 marzo 1995 lo respingeva perché tardivo.
-
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________
chiede che la decisione su reclamo dell'UT venga annullata e conseguentemente
che il reclamo presentato il 12 dicembre 1994 sia considerato tempestivo. Fa
presente di essere stato assente dal proprio domicilio per ragioni di studio
nei mesi estivi per la preparazione degli esami (sessioni di luglio e di settembre).
Rileva inoltre che la notifica di tassazione non gli sarebbe stata trasmessa a
causa di tensioni in famiglia.
-
Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso, sia in
materia di IC che di IFD, entro trenta giorni dalla loro intimazione (cfr. art.
181 cpv. 1 LT e art. 106 cpv. 2 DIFD).
3.1
I
termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La
restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è
da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi
gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT; art.
99 cpv. 4 DIFD). In tal caso, il reclamo, rispettivamente il ricorso devono
essere presentati entro trenta giorni dal momento in cui è cessato
l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
3.2
Secondo
costante giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone
(per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é limitata ai casi in cui la partenza é
inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie
disposizioni per incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima
del ritorno (CDT n. 188/1980 in re S., n. / in re H, n. / in
re H). Come per gli altri impedimenti, anche l'assenza dal Cantone o all'estero
deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti
idonei a garantire il rispetto dei termini. In tale impossibilità palesemente
non si trova chi abita durevolmente fuori dal Paese: costui ha infatti la
possibilità di nominare un rappresentante, di chiedere al fisco di spedirgli le
notifiche fuori Cantone o di prendere i necessari provvedimenti per farsi
trasmettere la propria corrispondenza.
In
altre parole, la restituzione di un termine può essere accordata solo quando il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine fissato. Il comportamento (colpevole) d'ausiliari deve essere
integralmente imputato al rappresentante, rispettivamente alla parte
rappresentata, senza che vi sia la possibilità di discolparsi.(ASA
60 pag. 630).
- 4.1
Nel
caso in esame, l' Ufficio di tassazione ha notificato la tassazione inviandola
al domicilio del contribuente e non è contestato che essa sia pervenuta. Il
ricorrente medesimo, nella lettera del 12 dicembre 1994 all' autorità fiscale,
fa infatti presente che "per ragioni di salute questa tassazione mi è
stata comunicata unicamente verbalmente da mio padre ultimamente". Nel
ricorso in esame __________ __________ conferma ulteriormente questa circostanza,
affermando che "causa tensioni in famiglia, la corrispondenza dei citati
non mi è pervenuta". Il che significa che la notifica di tassazione è
effettivamente stata recapitata al domicilio del ricorrente ed è stata presa in
consegna dai genitori, segnatamente dal padre del ricorrente.
Non
è di rilievo, per stabilire la tempestività del reclamo, che la notifica di
tassazione non gli sia stata trasmessa dai genitori. Si tratta infatti di
questione che non riguarda la notifica di tassazione da parte dell' Ufficio di
tassazione. Determinante è invece soltanto che, secondo l'art. 146 cpv. 2
dell'Ordinanza 1 sul Servizio delle poste, sono autorizzati a prendere in
consegna gli invii postali non iscritti anche i membri della famiglia, il
datore di lavoro, gli impiegati, l'affittacamere, l'ospitante o altre persone
che stanno con il destinatario in rapporti analoghi, in quanto quest'ultimo non
abbia dato all'ufficio postale di destinazione un ordine contrario. Ciò vale
anche per gli invii raccomandati quando sono i genitori che convivono in comunione
domestica a riprendere in consegna l'invio (art. 147 lett. b O 1).
4.2
Resta
quindi da esaminare se siano dati i motivi di restituzione del termine.
Anche
questa ipotesi deve però essere scartata. Innanzitutto perché il ricorrente fa
valere di essere stato assente durante l'estate del 1994 per esami che
avrebbero avuto luogo in luglio e in settembre. Orbene, anche se così fosse,
l'impedimento, ovvero l'assenza dal Cantone, sarebbe cessato al più tardi alla
fine di settembre o nei primi giorni di ottobre. L'eventuale domanda di
restituzione del termine e il reclamo andavano pertanto presentati al più tardi
entro la metà di novembre, vale a dire nel termine di trenta giorni dal momento
in cui era cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
Ma
anche se la domanda di restituzione del termine fosse stata presentata
tempestivamente, non sarebbero dati i motivi di merito per accoglierla. Come si
è visto, secondo costante giurisprudenza, la restituzione dei termini per
assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é limitata ai casi
in cui la partenza é imprevista, ma non in caso di assenza prolungata e
prevedibile, come lo è l'assenza per ragioni di studio.
Ne
viene che anche sotto questo profilo il ricorso deve essere respinto.
- Questa
Camera vuole attirare l'attenzione del ricorrente sulla possibilità di
presentare una domanda di condono, considerato come egli possa studiare solo
grazie alla Borsa di studio che gli elargisce il Cantone e quella della
Fondazione Leeman.
L'art.
224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a
seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una
situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una
multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o
parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e
corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata alla Divisione
cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT).
- Date le condizioni di disagio del ricorrente questa
Camera prescinde dal prelevare spese e tassa di giustizia, malgrado l'esito
negativo del ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD
e 185 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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