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Numero d'incarto:
80.1995.62
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00062
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 3 aprile 1995
in materia di: IC/IFD 89/90 int.
presentato da:
__________ e __________ __________,
__________ __________,
rappr. da: __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ Kr__________mer è stato alle
dipendenze dello studio __________ __________ fino alla fine del 1989. Con il 1°
gennaio 1990 lo studio è stato trasformato in società in nome collettivo, di
cui sono soci __________ __________, __________
__________ e __________ __________.
Dal
31 agosto al 2 settembre 1993 l'Ispettorato fiscale dell' Amministrazione
cantonale delle contribuzioni ha eseguito una verifica fiscale nei locali dello
studio d'ingegneria alla __________ del __________ __________
e del contabile dello studio __________ __________.
Il
14 febbraio 1994 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________
la tassazione intermedia IC/IFD 1989-90, con effetto dal 1° gennaio al 31
dicembre 1990, per mutamento di professione intervenuto per inizio d'attività
indipendente quale socio dello __________
& __________
- __________ __________, assistito da __________ __________
dell'omonima __________, eccepiva la
prescrizione del diritto di eseguire la tassazione intermedia. La prescrizione
sarebbe intervenuta, a suo avviso, al più tardi il 31 dicembre 1993.
Dopo
aver interpellato il Servizio giuridico dell' Amministrazione cantonale delle
contribuzioni, l' Ufficio di tassazione, con decisione del 13 marzo 1995,
respingeva il reclamo, argomentando che la procedura di tassazione intermedia
sarebbe già stata iniziata nel corso del 1993 in occasione della verifica
fiscale esperita dal 31 agosto al 2 settembre nei locali della società.
-
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________,
sempre assistito dalla __________ __________, ripropone l'eccezione di
prescrizione, considerando ininfluente ai fini della sua interruzione la
verifica fiscale effettuata presso lo studio d'ingegneria nella tarda estate
del 1993.
-
Per l'imposta federale diretta la tassazione
intermedia ha luogo d'ufficio oppure a richiesta del contribuente. Essa può
essere fatta nel termine di tre anni dopo la scadenza del periodo di tassazione
a cui si riferisce (art. 96 cpv. 2 DIFD). Analogamente per l'imposta cantonale
diretta la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure a richiesta del
contribuente. Essa è valida in quanto sia iniziata dall'Autorità fiscale,
rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre anni dalla scadenza del
periodo fiscale a cui si riferisce (art. 100 cpv. 4 LT-1976).
Non
importa quindi che la procedura sia conclusa entro il citato termine; importa
piuttosto che essa sia stata iniziata entro tre anni dalla scadenza del periodo
fiscale cui si riferisce. L'autorità fiscale deve nondimeno comunicare per
iscritto al contribuente l'inizio della tassazione intermedia e, se necessario,
convocarlo per essere sentito (Masshardt/Tatti, Commentario IFD,
- 422; Aa.Vv., Commentario Argovia, p. 670; CDT
- 286 del 25 giugno 1982 in re P.L.). Quando il motivo di tassazione
intermedia è debitamente portato a conoscenza dell'autorità fiscale, possono
essere considerati come atti che hanno per effetto l'interruzione della
prescrizione soltanto degli atti dell'autorità di tassazione tendenti
specialmente a constatare la pretesa derivante dall'art. 43 DIFD (ASA
56 562; ASA 43 393). Il termine per iniziare rispettivamente
richiedere la tassazione intermedia è - come annotano i commentatori argoviesi
a proposito del § 58 cpv. 3 LT-AG, di tenore identico all'art. 100 cpv. 4 LT -
un vero e proprio termine di perenzione, che non può essere né interrotto né
sospeso (AaVv, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 670). Una
volta intrapresa entro il termine triennale la tassazione intermedia, il
termine di perenzione risulta salvaguardato e non ha più alcuna rilevanza sullo
svolgimento della procedura di tassazione (AaVv, Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, p. 671).
Di
regola l'Autorità fiscale manifesterà quindi la propria intenzione di iniziare
una tassazione intermedia, portandola a conoscenza del contribuente,
segnatamente notificandogli l'apertura della procedura di tassazione intermedia
(CDT n. 282-283 del 12 dicembre 1994 in re M.P.) o chiedendogli
di produrre, con riferimento a una simile procedura, la relativa
documentazione.
- Come si è visto, quando il motivo di tassazione
intermedia è debitamente portato a conoscenza dell'autorità fiscale, come in
concreto, possono essere considerati come atti che hanno per effetto
l'interruzione della prescrizione soltanto degli atti dell'autorità di tassazione
tendenti specialmente a constatare la pretesa derivante dall'art. 43 DIFD (ASA
56 562).
Orbene
al contribuente non è stata inviata nessuna comunicazione specifica che manifestasse
in qualche modo l'intenzione dell'autorità fiscale di effettuare e allestire
una tassazione intermedia con effetto dal 1° gennaio 1990, diversamente ad
esempio da quanto era avvenuta nel caso giudicato da questa Camera in CDT
n. 286 del 25 giugno 1982 in re P.L..
- Vero
è che dal 31 agosto al 2 settembre 1993 ha avuto luogo un'ispezione fiscale nei
locali della società in nome collettivo e che alla stessa ha presenziato anche
il ricorrente.
Dalla
lettura del rapporto di verifica, steso il giorno successivo, cioè il 3
settembre, non si evince tuttavia da nessuna parte che al ricorrente sia stato
comunicato l'inizio della procedura di tassazione intermedia. Né d'altronde una
simile comunicazione rientrava nei compiti degli ispettori fiscale preposti
alla verifica. D'altra parte la verifica non riguardava il ricorrente
personalmente, ma egli vi assisteva in quanto socio della società in nome
collettivo.
Unico
accenno alla tassazione intermedia a carico del ricorrente è la frase contenuta
a pagina sei del rapporto di verifica del 3 settembre 1993, in cui si afferma
testualmente che "l'importo è da suddividere in parti uguali tra i soci __________ __________
- __________ __________ e __________ __________ (fr. 188'873.--) e che serve come
base per la tassazione intermedia per passaggio da dipendenti a indipendenti
dal 1.1.1990". Il rapporto non risulta comunque essere stato notificato né
alla società né tanto meno ai singoli soci. L'accenno alla tassazione intermedia
non aveva altra valenza se non quella di una comunicazione all'autorità di
tassazione competente a notificare le tassazioni alle persone fisiche e quindi
di un invito ad essa rivolto a voler iniziare la tassazione intermedia.
Dal
rapporto di verifica non risulta nemmeno che gli ispettori fiscali abbiano
avvertito oralmente il ricorrente, presente alla verifica, che nei suoi
confronti l'autorità di tassazione competente avrebbe effettuato una tassazione
intermedia. Né risulta che una simile comunicazione sia stata fatta al __________ __________
(Rapporto di verifica, p. 2), cui sono stati sottoposte, verosimilmente il 2
settembre, le risultanze dell'accertamento, nella sua qualità non di
rappresentante personale del ricorrente bensì della società in nome collettivo.
Deve
quindi essere constatata, in simili condizioni, la decadenza del diritto di
effettuare la tassazione intermedia per passaggio da attività dipendente a
attività indipendente. La notifica di tassazione del 14 febbraio 1994 è
irrimediabilmente tardiva in assenza di una preventiva comunicazione personale
al ricorrente relativa all'apertura della procedura di tassazione intermedia
prima del 31 dicembre 1993.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD
e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 marzo 1995 e la
notifica di tassazione del 14 febbraio 1994 in materia di tassazione
intermedia IC/IFD 1989-90, con effetto dal 1° gennaio 1990, sono
annullate.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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