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Numero d'incarto:
80.1995.46
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00046
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 8 marzo 1995
in materia di: impote alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
presso __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ ,
residente a __________ (), è dipendente della __________ __________
__________ di __________, e sottostà all'imposizione alla fonte. Il datore di
lavoro inoltrava all'Ufficio imposte alla fonte, il 16 novembre 1994, il
conteggio annuale della trattenuta d'imposta per l'anno 1993, da cui risultava
che la retribuzione lorda su cui aveva calcolato l'imposta ammontava a fr.
45'500.-. Il successivo 25 gennaio 1995, inviava pure il conteggio per il 1994.
Con decisione del 10
gennaio 1995, l'Ufficio imposte alla fonte di Bellinzona notificava al datore
di lavoro una decisione con cui chiedeva il versamento di un ulteriore importo,
per l'imposta 1993, avendo verificato dal conteggio che la trattenuta
effettuata era stata calcolata senza considerare le integrazioni di salario
rappresentate dal rimborso di spese d'automobile e professionali. Un'analoga
decisione, per l'imposta 1994, nonché una nuova decisione per il 1993, corretta
in seguito al riscontro di un errore, venivano intimate alla __________ __________
__________ in data 8 febbraio 1995.
-
contestava le decisioni dell'8 febbraio 1995 con reclamo del 23 febbraio 1995,
argomentando che le spese auto che il datore di lavoro gli aveva rimborsato non
erano altro che un rimborso di spese da lui sostenute e sulle quali era già
stato assoggettato all'IVA; quanto al rimborso per l'ammortamento
dell'automobile, spiegava di adoperare ogni anno il mezzo privato per
percorrere 50'000 km per conto del datore di lavoro.
L'autorità fiscale
respingeva entrambi i gravami con decisione del 1° marzo 1995, in cui confermava
che le rifusioni spese sono imponibili nella misura del 50% e che il rimborso
per l'ammortamento è considerato integrazione del salario.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ ripropone le censure già
contenute nel reclamo all'Ufficio imposte alla fonte.
-
4.1
Quanto all'obbligo di
versare le imposte non trattenute o trattenute in modo insufficiente, anche se
la legge non lo esprime direttamente, esso deve formare oggetto di una
decisione dell'autorità di tassazione, con diritto di reclamo e di ricorso. La
decisione nei casi di mancata trattenuta o di trattenuta insufficiente deve
confermare specificatamente nel dispositivo il diritto di rivalsa verso i
singoli contribuenti per renderne possibile e efficace l'esecuzione. Copia
della decisione deve essere intimata anche ai singoli contribuenti (cfr. art.
238 LT, Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria
sul progetto di nuova LT dell'11 settembre 1976, p. 190 s.).
In altre parole, alla
procedura di ricupero prevista dall'art. 238 LT partecipano sia il soggetto d'imposta,
ovvero il contribuente (Steuerpflichtiger), sia il debitore d'imposta,
ovvero il datore di lavoro (Leistungsschuldner).
Contro la notifica della
tassazione anche il contribuente può pertanto reclamare per iscritto all'autorità
di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (cfr. art. 176
cpv. 1 LT; inoltre CDT n. 79/88 del 9 marzo 1988; CDT
n. 158 del 19 maggio 1988 in re G.B.).
4.2
Il presente ricorso,
interposto non dal debitore dell'imposta bensì direttamente dal contribuente, è
dunque ricevibile.
- 5.1
Sono soggetti all'imposta
alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel Cantone i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la
dimora fiscale nel cantone (cfr. art. 233 lett. a LT) e i lavoratori che, pur
non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel nostro Cantone
per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri (cfr. art. 233
lett. b LT).
L'imposta è prelevata
sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT). Le Direttive
di applicazione, denominate "Istruzioni ai datori di lavoro",
precisano che le percentuali di trattenuta devono essere applicate al salario
lordo in contanti e in natura, inclusi i guadagni accessori, senza alcuna
decurtazione.
In particolare il guadagno
lordo deve comprendere qualsiasi indennità complementare, tra cui le rifusioni
di spese effettuate forfettariamente nella misura del 50%, riservati casi
particolari (cfr. Istruzioni, cifra 6). La ragione di questa disposizione va
ricercata nella difficoltà di stabilire, in caso di rifusione forfettaria,
quale sia la quota parte di rifusione delle spese vera e propria e la quota
parte di salario mascherato (cfr. sentenza CDT n. 327 del 12
settembre 1988 in re N.SA).
5.2
Si osservi, a tale
proposito, che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore
di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le
prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto
nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato
definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo
quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del
lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto alle spese di
trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo
stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza
che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano invece fra le
spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per
recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il
lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem; inoltre CDT
n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P.).
5.3
Dalle considerazioni che
precedono risulta che all'ufficio competente è richiesto un approfondito esame
delle effettive condizioni lavorative del contribuente soggetto ad imposizione
alla fonte, al fine di accertare che non si tratti di uno di quei casi
particolari in cui si giustifica il versamento di un rimborso per spese: in
concreto, si tratta di stabilire se le spese che il datore di lavoro rimborsa
al ricorrente rientrino fra quelle per spostamenti a destinazione di luoghi di
lavoro esterni e non invece nel novero delle spese personali.
Per fare un simile
accertamento, occorre esigere dal contribuente o dal suo datore di lavoro dei
conteggi giornalieri relativi alla percorrenza chilometrica, una distinta della
destinazione dei diversi spostamenti effettuati dal ricorrente per conto della
ditta per cui lavora; allo stesso fine potrebbe essere utile un'ispezione
presso la sede della ditta, onde verificare le mansioni attribuite al contribuente.
Dagli atti che compongono
l'incarto dell'Ufficio imposte alla fonte non emerge purtroppo alcun elemento
utile, per effettuare un simile accertamento, né, d'altronde, il ricorrente ha
minimamente spiegato in cosa consistano i suoi spostamenti e neppure ha concretamente
documentato le proprie asserzioni.
- 6.1
Né la LT né il DIFD
prevedono la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di
tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso dispone del più ampio potere
di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima
pronunciarsi nel merito di un gravame; tuttavia il Tribunale federale,
pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in
determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità
inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha
stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo
accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di
tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p.
387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 278).
D'altronde, una
restituzione degli atti all'autorità inferiore si impone anche in quei casi in
cui la decisione impugnata presenta vizi tali da inficiare la stessa validità
della decisione in questione (sent. del Tribunale amm. di Zurigo del 21 gennaio
1975, in RB 1976 p. 75; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, Berna 1978, p. 198; CDT
n. 286-287 del 6 dicembre 1993 in re R.F.).
6.2
Come detto, la procedura
che si è svolta di fronte all'autorità amministrativa non permette a questa
Camera di pronunciarsi sull'ammissibilità o meno delle censure del ricorrente.
Si richiedono dunque ulteriori accertamenti, che potrebbero anche essere
intrapresi direttamente dal Tribunale, ma che tuttavia possono meglio essere
effettuati dalla stessa autorità fiscale, la quale già in sede di accertamento
e di decisione su reclamo avrebbe dovuto chiarire meglio i fatti.
6.3
Di conseguenza, appare
opportuno annullare in ordine la decisione impugnata e retrocedere gli atti
all'Ufficio imposte alla fonte, perché proceda agli accertamenti del caso,
garantendo al contribuente il diritto di essere sentito.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è evaso ai sensi
dei considerandi.
§ Di conseguenza la
decisione su reclamo del 1° marzo 1995 è annullata in ordine e gli atti
sono retrocessi all'Ufficio delle imposte alla fonte.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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