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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.41
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00041
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di
Camera
statuendo sul ricorso del 6 marzo 1995
in materia di: IMVI
presentato da:
- __________ __________, __________. __________ __________,
- __________ __________, __________. __________ __________,
1.,2. __________. __________ __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 5 ottobre 1987 __________ __________
__________ concedeva un diritto di
compera sulle part. n. __________ e n. __________ nel Comune di __________ a __________
__________ al prezzo di fr. 675'000.--.
Questi cedeva poi il diritto di compera a __________
__________ il 30 ottobre 1987 contro il
versamento di un'indennità di fr. 60'000.--. Lo stesso giorno __________ __________
trasferiva nuovamente per fr. 100'000.- il diritto di compera agli __________ __________
__________ e __________ __________,
che lo esercitavano il 3 novembre 1987.
Nel frattempo __________ __________
__________ veniva posto sotto tutela; la
Delegazione tutoria incaricava il legale e tutore del __________ di convenire in giudizio il beneficiario del diritto
di compera e i successivi cessionari, invocando l'art. 21 CO, ovvero una
lesione manifesta tra prestazione e controprestazione. Il 21 settembre 1988
veniva raggiunto un accordo tra il tutore del __________
e gli acquirenti: questi ultimi si obbligavano a versare al __________ un ulteriore importo di fr.
100'000.--. La transazione non veniva però notificata all'Ufficio dei registri,
autorità di tassazione in materia di imposizione del maggior valore
immobiliare.
Il 5 maggio 1994 __________ __________
e __________ __________ vendevano gli immobili acquistati dal __________ ai coniugi __________ al prezzo di fr. 1'250'000.--. Il maggior valore
imponibile veniva calcolato deducendo dal valore dell'alienazione il prezzo del
precedente acquisto (valore del diritto di compera: fr. 675'000.--, valore
della sua cessione a __________: fr.
60’000.--, valore della sua cessione a __________
e __________: fr. 100'000.--),
maggiorato del 5% e delle spese di miglioria. Non veniva invece considerata
l'indennità supplementare di fr. 100'000.-- versata nel 1988 al __________ dagli __________.
__________ e __________ a seguito della transazione raggiunta con il
venditore e il suo tutore (cfr. decisioni su reclamo del 21 ottobre 1994, n. __________ e __________).
Il rifiuto di dedurre
l’importo di fr. 100’000.-- pagato a seguito dell’accordo con il tutore del
venditore veniva poi confermato anche dalla Divisione delle contribuzioni con
decisione del 2 febbraio 1995, argomentando che detto importo non costituiva né
spesa di miglioria né provvigione. Poteva tutt'al più essere considerato,
secondo l'autorità fiscale, come quota integrativa del prezzo pattuito con il __________, ma non era stata dichiarata come
tale ed era quindi sfuggita all’imposizione.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i ricorrenti chiedono la deduzione dell’importo di fr.
100’000.-- da loro versato a __________,
argomentando sostanzialmente che la Delegazione tutoria ha omesso di notificare
all’ Ufficio dei registri l’avvenuto incasso, sul quale non è quindi stata
prelevata né l’IMVI né la tassa d’iscrizione a RF. La Divisione delle contribuzioni,
proseguono i ricorrenti, avrebbe sostanzialmente negato la deduzione
dell’importo in discussione, perché nel frattempo era intervenuta la
prescrizione. Affermano inoltre di essere penalizzati dal comportamento
antigiuridico della Delegazione tutoria, in contrasto con il principio della
buona fede. Inoltre, la Divisione delle contribuzioni incorre, secondo i
ricorrenti, in un eccesso di formalismo, nella misura in cui nega la deduzione
dell’importo in questione unicamente perché l’accordo con la Delegazione
tutoria non è stato vestito con la forma pubblica.
In via subordinata i
ricorrenti chiedono che venga posta a loro carico unicamente la somma dei
contributi non corrisposti dalla delegazione tutoria, vale a dire il 7,2% di
fr. 100’000.--.
La Divisione delle
contribuzioni propone per contro la reiezione del ricorso.
- Quando il venditore
è proprietario dell’immobile da meno di cinque anni o, se da più di cinque
anni, quando egli ne faccia espressa richiesta, è imponibile la differenza tra
il valore della contrattazione e il valore dell’acquisto aumentato del 5% (cfr.
art. 5 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LIMVI).
Il valore del precedente
acquisto è, di regola, quello che risulta dagli istromenti notarili e dai
pubblici registri (art. 7 cpv. 1 LIMVI). In altre parole, fa stato quale prezzo
d'acquisto il prezzo che risulta dai giustificativi allegati all'istanza
d'iscrizione nel Registro fondiario, quindi, in linea di principio, dall'atto
notarile (cfr. Aa.Vv., Commentario Argovia, p. 742).
I pagamenti in nero non
vengono presi in considerazione. Con il pagamento in nero, l'acquirente si
accolla per così dire un debito d'imposta latente, poiché al momento della nuova
alienazione potrà dedurre unicamente il prezzo del precedente acquisto che
risulta dai giustificativi prodotti con l'istanza d'iscrizione nel Registro
fondiario notarile (cfr. Aa.Vv., Commentario Argovia, p. 743; Rumo,
Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, p. 207).
Eccezioni si giustificano
solo in casi del tutto limitati, segnatamente quando sia dato un motivo di
revisione a favore o a sfavore (recupero d’imposta), che consenta di togliere cosa
di forza giudicata alla decisione che ha accertato il valore dell’alienazione,
che costituisce il valore d’acquisto in caso di successivo trasferimento. Ciò
non si verifica tuttavia se è già intervenuta la prescrizione (Rumo,
loc. cit.).
- 4.1
Nel caso in esame, le
parti: proprietario precedente e per esso il suo tutore, da una parte, e ultimi
cessionari del diritto di compera, dall'altra, hanno omesso di notificare all'
Ufficio dei registri i termini dell'accordo concluso il 21 ottobre 1988,
cosicché l'ulteriore versamento di fr. 100'000.-- a __________ è di fatto stato effettuato, dal profilo del diritto
tributario, in nero ed è quindi sfuggito all'imposizione. Né l'imposta che
sarebbe stata dovuta può ancora essere recuperata, essendo ormai intervenuta la
prescrizione (art. 37 LIMVI).
Per quanto precede, tale
versamento non può essere aggiunto al prezzo d'acquisto, ma ha generato un
debito latente d'imposta a carico degli acquirenti, che si è manifestato nel
momento in cui l'immobile è stato rivenduto.
4.2
I ricorrenti non possono
d'altra parte invocare quale esimente la loro asserita buona fede (cfr. Rumo,
op. cit., p. 208). Anche il loro comportamento non è infatti esente da
negligenza.
Innanzitutto va ricordato
che della sottrazione d'imposta rispondono tutte la parti all'atto, vale a dire
tanto il venditore quanto gli acquirenti (artt. 33-34 LIMVI). Solo se avessero
chiaramente disciplinato nell'accordo transattivo con __________ __________ __________ e il suo tutore., in quanto parti
all'atto solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta sul maggior
valore immobiliare, la questione dell'imposta in sanatoria, avrebbero potuto
eventualmente invocare, secondo questa Camera, la loro buona fede. I ricorrenti
sapevano infatti, quanto il venditore stesso e il suo tutore, che in caso di
mancata notifica dell'accordo all' Ufficio dei registri l'imposizione
dell'indennità supplementare di fr. 100'000.-- sarebbe sfuggita all'imposizione.
Va d'altra parte rilevato
che ai ricorrenti, così come al tutore, che oltre all'avvocatura esercitano
anche la professione di notaio, non poteva sfuggire che la questione del prezzo
di un diritto di compera o di una compravendita fa parte degli "essentialia
negotii" e che quindi l'accordo avrebbe dovuto essere vestito con la forma
dell'atto pubblico. Se le parti avessero fatto uso della diligenza da loro
esigibile, segnatamente se avessero steso un atto pubblico aggiuntivo, la
questione che ci occupa non si sarebbe nemmeno posta.
Questa __________ preferisce piuttosto presumere che
le parti non abbiano inteso commettere una sottrazione d'imposta, nemmeno per
negligenza, ma che piuttosto abbiano inteso risolvere "in modo semplice,
pratico ed anche singolare" la questione del pagamento dell'imposta
supplementare sul maggior valore immobiliare, trasferendo l'onere latente sugli
acquirenti.
Per quanto precede, il
ricorso non può essere accolto né nella sua domanda principale né in quella
subordinata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 850.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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