AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1995.268
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00268
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, celibe, forma un'economia domestica con la sua compagna, __________
__________, e con la loro figlia __________, nata nel 1982.
Con decisione del 13
novembre 1995, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ gli intimava la
tassazione IC/IFD per il periodo 1993-94. Con reclamo del 14 novembre 1995,
però, il contribuente contestava l'applicazione dell'aliquota B anziché di
quella più favorevole prevista per i contribuenti «Con economia domestica
propria e con figli a carico al cui sostentamento provvedono». Il
reclamante si richiamava in particolare ad una sentenza della Camera di diritto
tributario del 1986, con cui un suo ricorso sullo stesso argomento era stato
accolto, e ad un'altra decisione della stessa Camera, emessa ancora su suo
ricorso nel 1994.
Tale gravame veniva
tuttavia respinto dall'UT, che dichiarava di aver proceduto conformemente alle
direttive emanate dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) e ad
una decisione del 1993 della Camera di diritto tributario.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ torna a
chiedere l'applicazione dell'aliquota A, sottolineando come la sua situazione
familiare non sia mutata rispetto ai periodi precedenti, con riferimento ai
quali la Camera si è precedentemente pronunciata.
-
A partire dalla
sentenza __________ (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p. 443 = ASA
53 p. 365), il Tribunale federale ha affermato il principio che alle coppie
coniugate ed ai concubini dev'essere assicurata la parità di trattamento ed ha
prescritto al legislatore cantonale di non imporre i coniugi in modo più
oneroso di due concubini che guadagnano ciascuno la metà del reddito.
3.1.
Nella citata sentenza,
l'Alta Corte federale aveva costatato l'incostituzionalità della legislazione zurighese;
tuttavia, ritenuto che il ricorso di diritto pubblico ha un mero effetto cassatorio,
si era poi domandata se potesse annullare le norme incriminate. Temendo che in
caso di annullamento avrebbe potuto essere applicata la disciplina precedente,
ancor meno soddisfacente, aveva poi rinunciato all'annullamento. Aveva
d'altronde sottolineato che ammettendo il ricorso sarebbe stata costituita una
nuova disparità, fra i coniugi che conseguono un solo reddito, non interessati
dall'annullamento delle norme zurighesi, e quelli che ne conseguono due, come i
ricorrenti.
3.2.
Un'interpretazione
letterale della sentenza __________ sembra imporre ai cantoni di applicare uno splitting
totale (Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins,
Losanna 1992, p. 35). Tuttavia, nelle successive sentenze sullo stesso tema, il
Tribunale federale ha attenuato tale rigida giurisprudenza, mostrando la
volontà di non sostituirsi al legislatore ma di lasciargli la scelta del
correttivo (cfr. DTF 112 Ia 311 e ASA 58 p. 74).
3.3.
Nel 1991, per la prima
volta, il TF ha accolto un ricorso fondato sulla sentenza __________ (ASA
60 p. 279 = RF 48 p. 86 = StE 1992 A 21.11 n. 33).
Ha dato ragione a due coniugi, genitori di un bambino, che si lamentavano di
essere svantaggiati rispetto a due concubini nella stessa situazione famigliare
e finanziaria. Costatato che vi era effettivamente una differenza del 27,7% tra
l'imposta dei ricorrenti e quella dei concubini, ha stabilito che tale
disparità era in contrasto con l'art. 4 CF.
Con una sentenza del 24
gennaio 1992, poi, l'Alta Corte federale, ribadito il principio per cui il
legislatore cantonale non deve creare disparità di trattamento fra coniugi e
concubini, ha accolto il ricorso di un concubino ginevrino, che manteneva con il
reddito del suo lavoro i figli avuti con la sua compagna, e che era stato
tassato come celibe (DTF 118 Ia 1). Nella fattispecie, il ricorrente
doveva mantenere sia la compagna sia il figlio comune, ma gli era stata
rifiutata sia la deduzione dei contributi versati a favore del figlio, non
essendo un contribuente divorziato o separato, sia la deduzione per figli. Il
Tribunale federale riteneva che fosse, in tal modo, violato l'art. 4 CF, ma
rimetteva all'autorità ginevrina il compito di trovare una soluzione che tenesse
conto della diminuita capacità contributiva del ricorrente.
3.4.
Fin qui la giurisprudenza
dell'Alta Corte già nota al momento in cui questa Camera aveva avuto modo di
esprimersi sul precedente ricorso del contribuente, per il periodo fiscale
1991-92. Pochi mesi dopo tale ultima decisione della Camera (CDT n. 163 del 22
agosto 1994), tuttavia, la II Corte di diritto pubblico ha emesso una nuova
sentenza sull'annoso problema in discussione (sentenza del 18 novembre 1994, in
DTF 120 Ia 329-342). I ricorrenti, coniugi con due figli, con un
reddito di fr. 300'000.– all'anno ed una sostanza di fr. 500'000.–, lamentavano
di pagare il 17% di imposte in più rispetto ad un'analoga coppia di concubini.
3.4.1.
Riconosciuto che la
giurisprudenza introdotta nel 1984 con la sentenza __________ si applica –-
come affermato in DTF 118 Ia 1 – anche alle coppie di coniugi con
figli, le quali non devono pertanto essere imposte in modo più gravoso di una
coppia non coniugata con figli, nella nuova decisione i giudici federali sottolineano
peraltro come la loro giurisprudenza abbia sempre rilevato l'ampio margine di
apprezzamento di cui deve disporre il legislatore cantonale nella realizzazione
del postulato dell'imposizione secondo la capacità contributiva. Differenti
categorie di contribuenti devono infatti essere prese in considerazione contemporaneamente
se non si vuole imporre un gruppo di contribuenti a danno di un altro: volendo
garantire la parità di trattamento nel quadro di una comparazione tra due
categorie di contribuenti, il legislatore corre il rischio di creare nuove
disparità di trattamento (DTF 120 Ia 333, consid. 3, con
riferimento a DTF 118 Ia 1, p. 4 consid. 3c). Inoltre, la
comparabilità delle fattispecie è limitata. L'imposizione in base al principio
di capacità contributiva deve tenere conto sia dei beni economici a
disposizione dei contribuenti per coprire il loro fabbisogno sia della loro
situazione personale. Non è dunque possibile stabilire con precisione di quanto
l'imposta deve progredire allorché il reddito aumenta di un certo ammontare,
trattandosi in tal caso di una questione da risolvere in base a considerazioni
sociali e di politica finanziaria. Per quanto sia più facile, anche la comparabilità
sul piano orizzontale – cioè tra gruppi di contribuenti (coniugati, celibi, con
e senza figli, soli o con un'economia domestica comune) con uguale capacità
contributiva – è tuttavia limitata, data la difficoltà di stimare i vantaggi
derivanti dallo stato civile (p. es. le pretese in materia di assicurazioni
sociali). Tutte queste considerazioni impongono al giudice costituzionale,
secondo il Tribunale federale, una certa prudenza (DTF 120 Ia
334, consid. 3).
3.4.2.
In una successiva
considerazione, il Tribunale federale osserva che, concentrando la propria
attenzione sulla comparazione fra coniugi e concubini, la sentenza __________
aveva omesso di confrontarsi con la categoria dei veri celibi, cioè quelli che
vivono soli. La situazione di questi ultimi non può tuttavia essere trascurata,
rappresentando essi il 32% delle economie domestiche svizzere. Ebbene, nella
nuova sentenza del 1994, i giudici di Losanna osservano che la necessità di
considerare il c.d. «effetto di sinergia», per il quale i costi di
mantenimento di una coppia diminuiscono a causa della comune economia
domestica, potrebbe anche mettere in discussione il principio affermato nella
sentenza __________, secondo cui è incostituzionale un onere fiscale
supplementare a carico di una coppia di coniugi, giustificato dalle economie
derivanti dalla comune economia domestica, nella misura in cui tale vantaggio
non sia preso in considerazione anche nel caso di una coppia di concubini (DTF
120 Ia 335, consid. 4a, con riferimento a DTF 110 Ia 21e 23).
3.4.3.
La II Corte di diritto
pubblico osserva quindi che, affermato il principio per cui l'onere fiscale di
una coppia di coniugi non deve superare quello di una coppia di concubini,
ognuno dei quali consegue la metà del reddito, la sentenza __________ non ha tuttavia
mai chiarito come debba concretamente essere effettuata la comparazione. Nelle
sue decisioni successive al 1984, il Tribunale federale ha esaminato infatti l'onere
fiscale da due punti di vista:
• nel
quadro del controllo astratto delle norme, ha esaminato in modo generale come
l'onere fiscale dei coniugi si ripartisca in rapporto ai concubini, tenendo
conto della diversa situazione in cui gli uni e gli altri si trovano;
• nel
quadro del controllo concreto delle norme, ha invece comparato la situazione
specifica delle coppie coniugate con quella dei concubini che si trovano nella
stessa situazione finanziaria e familiare, per stabilire concretamente se un
onere fiscale supplementare si rivelasse inammissibile; nel caso di un ricorso
di una coppia di concubini, ha persino esaminato la legislazione cantonale per
verificare se non comporti in modo generale un'imposizione più gravosa e
sistematicamente sfavorevole per uno dei concubini.
Osservato che, nella
misura in cui un'assoluta parità di trattamento non può essere raggiunta, basta
che la legislazione non comporti in modo generale un'imposizione più onerosa e
sistematicamente svantaggiosa di un gruppo particolare di contribuenti, il
Tribunale federale conclude che l'onere fiscale deve allora essere esaminato
tenendo conto dell'insieme delle circostanze, senza limitarsi alla situazione
del ricorrente (DTF 120 Ia 337, consid. 4c).
3.4.4.
Discostandosi poi da
quanto stabilito nella decisione del 1984, ove si parlava di un margine di
tolleranza del 10%, il Tribunale federale nega, ora, che si possano tracciare
limiti precisi all'interno dei quali l'onere fiscale tra due gruppi di
contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere ancora giudicato costituzionale
(DTF 120 Ia 337 , consid. 4d).
3.3.5.
Alla luce delle descritte
premesse, la recente sentenza dell'Alta Corte conclude che il maggiore onere
fiscale a carico dei coniugi rispetto a due concubini in pari condizioni è
condizionato dal sistema fiscale ed è pertanto inevitabile, dal momento che
nessuna legge fiscale né cantonale né federale considera i concubini come una categoria
particolare di contribuenti. Il cumulo dei fattori imponibili dei coniugi e
l'imposizione separata dei concubini, combinata con delle aliquote progressive,
comportano infatti necessariamente che le coppie in cui un solo partner lavora
siano svantaggiate finché vivono in concubinato e vedano la loro situazione
migliorare con il matrimonio, mentre, quando entrambi i partners lavorano, essi
sono avvantaggiati se vivono in concubinato (DTF 120 Ia 338, consid.
4e).
3.3.6.
Passando ad esaminare
concretamente la legge tributaria zurighese, alla luce di comparazioni
dell'onere fiscale dei diversi gruppi di contribuenti, il Tribunale federale ha
rilevato che l'aggravio fiscale a carico dei concubini rispetto ai coniugi raggiunge
comunque al massimo il 6,2% ed è giustificabile se si considerano i vantaggi di
cui godono i coniugi (prestazioni della previdenza sociale e personale, pretese
nell'ambito del diritto patrimoniale e successorio) (DTF 120 Ia
340, consid. 5c).
3.3.7.
Spostando poi la propria
attenzione sul caso del ricorrente, la II Corte di diritto pubblico ammette che
lo svantaggio per i coniugi è maggiore nel caso dei coniugi con figli; osserva
quindi che, applicando coerentemente la propria giurisprudenza, in particolare
la sentenza del 1° marzo 1991 (ASA 60 p. 279, citata supra,
consid. 3.3.), si imporrebbe nella fattispecie l'accoglimento del ricorso. A
questo punto però, i giudici losannesi attirano l'attenzione su un aspetto che,
a loro avviso, era stato ignorato nella sentenza del 1991. Il legislatore non
deve porre in primo piano, infatti, la comparazione tra coniugi e concubini con
figli, bensì quella tra coniugi e concubini senza figli, giacché i concubini
con figli sono molto rari e rappresentano appena il 2,8% delle coppie con
figli. La considerazione proposta nella sentenza del 1991, secondo cui i figli
di coppie di concubini non sono tanto rari da giustificare una rinuncia ad una
comparazione con tale tipo di economia domestica, deve allora essere respinta.
Ne consegue che, per calcolare le imposte di una coppia coniugata con figli, la
comparazione non deve essere effettuata in primo luogo sull'onere fiscale delle
coppie non coniugate con figli, bensì su quello di altri gruppi di
contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza figli. Se, dunque, il
legislatore fiscale tollera un onere fiscale supplementare per i coniugi che si
trovano nella condizione del ricorrente in confronto con le famiglie
relativamente molto meno numerose che vivono in concubinato, non vi è nulla da
eccepire sotto il profilo dell'art. 4 cpv. 1 Cost. fed. Il Tribunale federale
ha dunque respinto il ricorso dei coniugi zurighesi, osservando che il Canton
Zurigo impone in modo appropriato le persone sole (con o senza figli) in
rapporto alle coppie coniugate (DTF 120 Ia 342, consid. 6).
3.4.
La dottrina sottolinea in
modo pertinente come, senza affermarlo esplicitamente, il Tribunale federale si
sia allontanato, con la sua ultima sentenza in materia di imposizione dei
coniugi e dei concubini, dai princìpi affermati nella sentenza di dieci anni
prima (Pfister, Zehn Jahre Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Ehegatten-Besteuerung,
in ASA 63 pp. 714-726; Locher, Bedauerlicher Rückschritt
bei der Ehegattenbesteuerung, in recht 1995 pp. 162-174, in particolare
p. 171). Sebbene affermi di discostarsi formalmente solo dalla sentenza del 1°
marzo 1991, e ribadisca anzi espressamente il principio per cui coniugi non devono
essere imposti in modo più gravoso di concubini in analoghe condizioni, l'Alta
Corte perviene poi a giustificare il contrario. Ammette cioè la
costituzionalità di inevitabili differenze nell'imposizione, senza precisare
quale gruppo debba sopportare le conseguenze di tali inevitabili incongruenze;
comunque, l'onere fiscale dovrebbe essere valutato con riferimento all'insieme
delle circostanze e non limitandosi ad esaminare la situazione del ricorrente.
È completamente scomparsa l'affermazione, presente in sentenze precedenti,
secondo cui eventuali inevitabili differenze nell'imposizione devono avvantaggiare
i coniugi piuttosto che i concubini. Non solo, ma i giudici federali sembrano
attribuire pure al legislatore fiscale il compito di compensare, favorendo i concubini,
gli svantaggi che essi patiscono in altri settori del diritto, in particolare
in quello delle assicurazioni sociali, in quello patrimoniale ed in quello
successorio (Pfister, op. cit., pp. 721-722). Alois Pfister, che
era giudice federale ai tempi della sentenza __________, manifesta inoltre
sorpresa dinanzi all'affermazione per cui, anche nel caso in cui viene
impugnata una decisione individuale, non devono essere verificate la posizione
specifica del ricorrente e la singola disposizione che lo discrimina, ma il
giudice si deve limitare ad un controllo generale dell'ordinamento fiscale. Se
dunque il giudice ritiene che la ripartizione dell'onere fiscale fra i gruppi
di contribuenti è «inoppugnabile», allora le norme sul calcolo dell'imposta
sono considerate globalmente costituzionali, anche se in rari casi particolari
conducono ad una accresciuta imposizione di un gruppo nella misura del 10% e
oltre, in contrasto quindi con il principio di capacità contributiva (Pfister,
op. cit., p. 723). Lo stesso autore fa inoltre notare come, pretendendo di
comparare fra loro coniugi con figli, da un lato, e persone sole senza figli,
anziché concubini con figli, dall'altro, il Tribunale federale finisca per
esigere un confronto fra gruppi strutturalmente diversi, senza d'altra parte spiegare
come le disparità possano essere ricondotte ad una comparazione e senza neppure
procedere esso stesso ad una simile comparazione. Pfister ritiene invece che sarebbe
corretto comparare i coniugi con figli con due persone sole, ognuna delle quali
ha un figlio e percepisce la metà del reddito dei coniugi. Ciò equivale
strutturalmente a una comparazione con una coppia di concubini con due figli e
con reddito uguale. Osserva, d'altronde, che il legislatore non dovrebbe tener
conto della frequenza dei diversi tipi di economia domestica, per il fatto che
il numero di membri del gruppo cui taluno appartiene non ha nulla a che vedere
con la capacità contributiva del singolo e non rappresenta un argomento
ragionevole per la misura della sua imposizione (Pfister, op.
cit., p. 725). L'ex-giudice conclude le sue considerazioni rilevando che le
differenze nell'imposizione di coniugi e concubini a svantaggio dei coniugi con
figli indica l'esistenza di un errore nel sistema. La ragione deve ricercarsi,
a suo avviso, nei vantaggi fiscali di cui gode la persona sola che mantiene un
bambino nella propria economia domestica, sebbene viva in concubinato: oltre a
beneficiare di maggiori deduzioni, gli viene applicata l'aliquota più
favorevole. Ottiene cioè, per il fatto di mantenere un figlio nella propria
economia domestica, gli sgravi previsti per i coniugi. Ciò non significa,
peraltro, secondo l'autore citato, che siano ingiustificati i vantaggi di cui
gode la persona sola, mentre forse sono i coniugi a ricevere sgravi troppo
modesti per il fatto di mantenere figli (Pfister, op. cit., p.
726).
- 4.1.
Dopo la sentenza
__________, sono diversi i sistemi che i legislatori cantonali hanno adottato
per compensare il sovraccarico fiscale che deriva dal cumulo dei redditi dei
coniugi: doppia scala delle aliquote, splitting, deduzioni personali,
sistema del quoziente familiare (Canton Vaud) (cfr. Masmejan-Fey,
op. cit., p. 123). Il Canton Ticino ha adottato la doppia scala delle aliquote.
Il Consiglio di Stato aveva infatti esaminato attentamente i vantaggi e gli
svantaggi delle diverse soluzioni possibili (cfr. Messaggio n.
2848 del 26 settembre 1984), scartando sia l'imposizione individuale dei
coniugi perché inidonea a risolvere il problema delle famiglie con un solo
apportatore di reddito, sia lo splitting, perché criticato dalla
dottrina e perché muove da falsi presupposti, sia l'aumento delle deduzioni in
cifre assolute, perché favorisce, in considerazione della progressione delle aliquote,
in modo particolare i redditi elevati, sia la deduzione percentuale dalle
imposte dei coniugi in ragione della conseguenza sul gettito d'imposta.
L'esecutivo cantonale aveva così aderito, come era sua facoltà, alla proposta
di rivedere la scala delle aliquote, (re)introducendone una doppia: una scelta
non nuova, come si vedrà in seguito.
A sua volta, la speciale
Commissione del Gran Consiglio, esaminando il Messaggio del Consiglio di Stato,
aveva ritenuto che tale sistema era quello che meglio si addiceva ai criteri
posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale e che nel contempo offriva il
vantaggio di poter evitare con una determinata tariffa lo sgravio dei redditi
alti, in ossequio al precetto costituzionale della tassazione secondo il
principio della potenzialità economica (cfr. Rapporto 7 novembre
1984 della Commissione speciale in materia tributaria del Gran Consiglio, p. 15
s.).
4.2.
L'art. 36 LT, nel suo
tenore iniziale, prevedeva l'applicazione dell'aliquota d'imposta A per i
contribuenti coniugati, nonché per i vedovi, separati, divorziati, celibi e
nubili, che hanno figli minorenni conviventi al cui sostentamento provvedono
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2848, del 26 settembre
1984). Il tenore della norma è stato modificato dal 1° gennaio 1992.
L'applicazione
dell'aliquota A è stata estesa anche ai contribuenti che hanno figli agli studi
di età inferiore ai venticinque anni (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 3296, del 23 marzo 1988, p. 10). Secondo l'art. 36
attualmente in vigore l'aliquota d'imposta A vale per i contribuenti coniugati,
nonché per i vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che convivono con
figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli
agli studi fino al 25° anno di età.
L'art. 36bis
LT, invece, stabilisce le aliquote per tutte le altre categorie di
contribuenti.
Perché uno dei
contribuenti menzionati dall'art. 36 cpv. 1 LT possa beneficiare dell'aliquota
A, determinante è innanzitutto l'elemento della convivenza con figli senza
attività lucrativa sotto la sua autorità parentale o con figli agli studi fino
al 25° anno di età (cfr. per quanto concerne la norma nel tenore rimasto in vigore
fino al 31 dicembre 1990: CDT n. 340 del 28 agosto 1986 in re E.M.;
e inoltre CDT n. 487 del 12 dicembre 1986 in re F.V.; CDT
n. 493 del 12 dicembre 1986 in re F.F.).
A questa condizione,
espressamente menzionata nelle norma, se ne aggiunge, secondo l'Autorità
fiscale, una seconda, di segno negativo, segnatamente che il contribuente non
conviva more uxorio con altra persona. Altrimenti detto, secondo la Divisione
delle contribuzioni, la scala A delle aliquote sarebbe appannaggio soltanto delle
famiglie monoparentali, cioè delle famiglie composte da un solo genitore e dai
figli che non vivono in concubinato.
4.3.
Questa Camera ha già avuto
modo di negare che, riservando la scala A delle aliquote solo ai coniugati ed
alle famiglie monoparentali, si crei una disparità di trattamento tra coniugi e
concubini (cfr. sent. CDT n. 19 dell'11 febbraio 1993 in re M.W.,
pubbl. in RDAT II-1993 p. 415).
Anche queste affermazioni
devono tuttavia essere riviste, alla luce della nuova giurisprudenza del
Tribunale federale.
Infatti, con una sentenza
emessa lo stesso giorno di quella citata in precedenza (18 novembre 1994), la
stessa II Corte di diritto pubblico della massima istanza giudiziaria della
Confederazione si è confrontata con la questione della legittimità di una istruzione
dell'autorità fiscale del Canton Zurigo, che negava ai concubini l'applicazione
dell'aliquota più favorevole e la concessione della deduzione per celibi,
vedovi e divorziati che convivono con figli. L'Alta Corte ha osservato che in
Svizzera le coppie di concubini non rappresentano una categoria di
contribuenti, ma che i partner di una simile coppia vengono imposti
separatamente come persone sole, sicché ognuno deve pagare solo per il proprio
reddito e la propria sostanza, senza che si giustifichi una compensazione di
perdite, debiti o deduzione. Ne consegue che i concubini sono maggiormente
avvantaggiati – quando raggiungono un determinato reddito complessivo – se
entrambi i partner guadagnano lo stesso importo, mentre sono svantaggiati con
il crescere della differenza fra i loro redditi. Se poi i concubini hanno
figli, il partner che ha la potestà parentale o che provvede al mantenimento
del figlio viene imposto secondo le regole vigenti per le famiglie monoparentali,
se previste dalla legge cantonale (DTF 120 Ia 346, consid. 2b,
con riferimento a DTF 118 Ia 3-4). Tale esigenza discende
direttamente dalla legge: nel caso esaminato dal Tribunale federale, si tratta
della legge tributaria del Canton Zurigo, la quale riconosce alle famiglie monoparentali
la tariffa A più favorevole ed una deduzione personale più elevata di quella
spettante alle persone sole. Il fatto stesso che la legge cantonale, così come,
d'altronde, il decreto concernente l'imposta federale diretta e la legge
federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), non prevedano una
tassazione apposita per i concubini, impone di imporre ciascuno di essi conformemente
al loro status di celibi, separati, divorziati o vedovi. Ed è sempre la
legge ad esigere che il partner che, vivendo in concubinato, provvede al
mantenimento del figlio nella comune economia domestica, benefici della deduzione
personale accresciuta e dell'aliquota più favorevole (DTF 120 Ia
347-348, consid, 2e).
Viola pertanto il
principio costituzionale della legalità dell'imposta un'istruzione amministrativa,
come quella diffusa dall'amministrazione fiscale del Canton Zurigo, secondo cui
l'accresciuta deduzione personale e la più favorevole aliquota d'imposta vengono
concesse a quel genitore che provvede al mantenimento del figlio nella propria
economia domestica, solo se non vive in concubinato con un'altra persona. La
preoccupazione dell'autorità fiscale di non imporre i coniugi con figli in modo
più gravoso di una coppia di concubini con figli non giustifica, secondo il Tribunale
federale, di imporre i concubini in un modo non previsto dalla legge (DTF
120 Ia 348, consid. 2f).
- Ancora una volta, il
ricorrente offre a questa Camera l'occasione di modificare la propria
giurisprudenza sullo spinoso tema dell'imposizione dei coniugi e dei concubini.
5.1.
La recente decisione della
II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, appena citata (DTF
120 Ia 345), trae infatti, in modo chiaro, le logiche conseguenze del principio
per cui i concubini non sono considerati, nelle legislazioni fiscali svizzere,
una categoria di contribuenti a sé stante. È evidente, infatti, che la prassi
dell'autorità fiscale ticinese di riconoscere l'aliquota A solo alle famiglie
composte di un solo genitore che non vive in concubinato, avallata da questa
Camera con la sentenza dell'11 novembre 1993 (RDAT II-1993 p. 415
ss.), presuppone, per poter essere applicata, che il contribuente celibe,
vedovo o divorziato che, pur vivendo «in economia domestica comune con uno o
più figli minorenni, di cui egli assicura tutto o una parte del sostentamento»,
vive però in concubinato, sia fatto rientrare in una categoria diversa da
quella in cui rientra il contribuente celibe, vedovo o divorziato che invece, ceteris
paribus, non vive in concubinato. Ma, come detto, il Tribunale federale
sottolinea, nelle sue nuove decisioni, che la coppia formata da due concubini
non è altro che una coppia costituita da due persone celibi, separate,
divorziate o vedove.
5.2.
Alla luce di quanto
precede, il ricorso con cui il contribuente chiede di poter beneficiare
dell'aliquota A («per i contribuenti coniugati, nonché per i vedovi, separati,
divorziati, celibi e nubili, che convivono con figli senza attività lucrativa
sotto la loro autorità parentale o con figli agli studi fino al 25.mo anno di
età», cfr. art. 36 cpv. 1 LT), é accolto. È indubbio infatti che, quale unico
apportatore di reddito della coppia costituita da lui e dalla sua compagna, è
il ricorrente che provvede al mantenimento della figlia comune. Per il
ricorrente, si ritorna, in tal modo alla soluzione adottata con la decisione n.
340 del 28 agosto 1986 di questa stessa Camera.
5.3.
Non ha bisogno di essere
dimostrato che la soluzione cui si perviene, mentre si presenta equa in un
caso, come quello in esame, in cui vi è un solo concubino che consegue un
reddito da attività lucrativa, dà sicuramente luogo ad un trattamento privilegiato
rispetto a quello dei coniugi, nel caso di due concubini che guadagnano entrambi
(cfr. RDAT II-1993 p. 419, consid. 6.1.). Non a caso, il
Tribunale federale ha adottato nello stesso giorno, e con riferimento alla
stessa legislazione fiscale del Canton Zurigo, la decisione con cui afferma
l'illegittimità della prassi consistente nel negare al concubino il trattamento
di favore riservato alle famiglie monoparentali e la decisione con cui ha
rimesso in discussione l'ormai decennale giurisprudenza sulla parità di
trattamento fra coniugi e concubini.
Affermando, da un lato,
che per calcolare l'onere fiscale di una coppia coniugata con figli, la
comparazione non deve essere effettuata in primo luogo con l'onere fiscale
delle coppie non coniugate con figli, bensì con quello di altri gruppi di
contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza figli, e, dall'altro,
che non si possono tracciare limiti precisi all'interno dei quali l'onere fiscale
tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere ancora
giudicato costituzionale, l'Alta Corte ha chiaramente voluto prevenire ogni
censura di disparità di trattamento, nel momento in cui giustificava,
richiamandosi al principio di legalità, un'imposizione vantaggiosa per i
concubini con figli.
Se, pertanto, la
legislazione ticinese sia costituzionalmente legittima, alla luce dei requisiti
posti dal Tribunale federale nella sua più recente giurisprudenza, è una
questione che, nella fattispecie, può essere lasciata aperta, ma che potrebbe
essere certamente proposta da un futuro ricorso interposto da una coppia di
coniugi. La modifica che l'Alta Corte ha però voluto apportare alla propria
giurisprudenza degli ultimi dieci anni induce a ritenere che una incostituzionalità
della legge ticinese sia difficilmente dimostrabile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995 è riformata nel senso
che al contribuente è concessa l'applicazione dell'aliquota A.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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