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Numero d'incarto:
80.1995.267
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00267
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 13 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 21 luglio 1988 le
signore __________ __________ e __________ __________, comproprietarie in
ragione di metà ciascuna, dei mappali n. __________ e __________ di __________
concedevano a __________ __________ un diritto di compera su detti fondi per un
prezzo di fr. 477’400.--.
Il medesimo giorno
__________ __________ cedeva il diritto di compera alla __________ __________
__________, con sede in __________, per un prezzo di fr. 607’600.--, con un
guadagno lordo di fr. 130’200.--.
L’UT ravvisava in tale
operazione un atto del commercio professionale d’immobili. Pertanto, nella
tassazione IC/IFD 1991-92 l’UT esponeva a __________ __________ un reddito da
commercio professionale d’immobili di fr. 35’945.-- di media annua per l’IC e
di fr. 53’165.-- per l’IFD. Dal guadagno lordo, venivano infatti dedotte per
l’IC le spese d’acquisto (fr. 23’870.--, pari al 5% di fr. 477’400.--) e
l’imposta sul maggior valore immobiliare (fr. 34’439.--) e per l’IFD, come di
legge, le sole spese d’acquisto (cfr. notifica della tassazione del 10 aprile
1995).
La notifica di tassazione
veniva in seguito confermata con decisione su reclamo del 13 novembre 1995.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede lo stralcio dal reddito
imponibile nel periodo fiscale 1991-92 del reddito da commercio professionale
d’immobili. Rileva innanzi tutto che quella impostagli dall’ Ufficio di
tassazione è stata l’unica operazione di carattere fondiario da lui compiuta e
che non è mai stata sua intenzione svolgere un’attività aziendale quale commerciante
d’immobili. Fa inoltre presente che, pendente il reclamo, in sede di audizione
l’autorità fiscale gli aveva riconosciuto a verbale ulteriori spese per fr.
12’000.--, che poi, dato il mancato accordo sul principio, non sono state
concesse.
Il ricorrente chiede
inoltre che la rettifica dell’importo di fr. 389’789.-- espostogli alla posta
titoli e crediti venga rettificato in fr. 289’709.--, come a dichiarazione.
- Contestazione
della sostanza costituita da titoli, crediti, numerario
3.1
Preliminarmente è bene
chiarire che la richiesta di rettificare l’importo di fr. 389’789.-- espostogli
alla posta titoli e crediti in fr. 289’709.-- è priva d’oggetto. Sia nella
notifica di tassazione sia nella decisione su reclamo al contribuente è stato esposto
l’importo di fr. 289’709.-- e, non, come asserisce nel ricorso, un importo
maggiorato di fr. 100’000.--.
3.2
In realtà la contestazione
è rivolta contro la tassazione intermedia IC 1991-92, con effetto dal 22 maggio
1991, per devoluzione per causa di morte, in cui all’importo ritenuto nella
tassazione ordinaria è stato aggiunto un importo di fr. 100’000.-- a titolo di numerario.
Si tratta in realtà della
sostanza pertoccata alla moglie del ricorrente per successione, che ha dato
luogo alla tassazione intermedia per devoluzione per causa di morte.
Anche sotto questo
profilo, quindi, la contestazione si avvera infondata.
- Contestazione del
commercio professionale d’immobili
4.1
In base ad una pluridecennale
prassi del Tribunale federale vi è commercio professionale di immobili non
appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione
del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante
professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib
81 consid. 2a e rif.; ASA 59, pag. 480 consid. c; cfr. pure Schmidt,
La recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tassazione di
negozi immobiliari e di commercio di immobili a titolo professionale, in :
Atti della giornata di studio del 25 ottobre 1989 organizzata dalla Commissione
ticinese per la formazione permanente dei giuristi, pag. 14). In particolare,
sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di
operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale
del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva
di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso
dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari
(cfr. STF del 24 luglio 1992, II.a CDP, in re La., pag. 6).
Sapere se una vendita
isolata sia da considerare commercio professionale di immobili,
amministrazione patrimoniale o occasione fortuita di transazione immobiliare
dipende, in ultima analisi, dalle circostanze del caso particolare. Decisiva
per il giudizio non è la situazione esistente inizialmente, al momento dell'acquisto,
ma quella che risulta al momento della vendita (STF del 26 marzo
1976 in re Ri., pag. 9). Così, una operazione iniziata e fatta con intenti
speculativi può perdere tale caratteristica per le particolari condizioni che
si verificano al momento, determinante, della vendita: e viceversa (cfr. RTT
1990, pag. 358 ss.).
4.2
A più riprese questa
Camera, ma anche il Tribunale federale, sono stati chiamati a pronunciarsi
sulla cessione di diritti di compera e a stabilire se e a quali condizioni
configuri commercio professionale d'immobili.
Questa Corte ha avuto modo
di stabilire che l' ottenimento e la cessione, nello stesso giorno, di un
diritto di compera da parte di persona non attiva nel ramo immobiliare e mai
imposta prima d'allora come commerciante professionale, configura indiscutibilmente
un atto del commercio professionale d'immobili (cfr. CDT n. 148
del 28 luglio 1993 in re A. R.; confermata dal tribunale federale con STF
del 21 luglio 1994; si veda inoltre il caso, per certi versi analogo, giudicato
con CDT n. 196 del 28 settembre 1993 in re A. B., pure
confermata dal Tribunale federale con STF del 21 luglio 1994).
- Dall'esame della
fattispecie, oggetto del presente gravame, risultano molteplici elementi a
suffragio della tesi della vendita "professionale" di immobili.
5.1
È incontestato che quella
che qui si considera sia la prima operazione immobiliare compiuta dal
ricorrente. Malgrado ciò "un contribuente dipendente... può commerciare
in immobili in un modo che esula dalla mera amministrazione del proprio patrimonio,
senza che tuttavia si presentino gli elementi di un'azienda commerciale" e
la giurisprudenza del Tribunale federale abbonda di esempi di negozi
occasionali o unici, che sono stati considerati vendita professionale (cfr. Schmidt,
op. cit., p. 19; Soldini, Il commercio professionale d'immobili
in RDAT I-1994 pp. 391 ss.; DTF 112 Ib 81 consid
2a; ASA 49, 561).
5.2
Ancorché, nel caso in
esame, si affermi nel ricorso di non svolgere e di non aver mai svolto attività
quale commerciante di immobili a titolo professionale e non vi siano ragioni di
non credergli, l'operazione immobiliare in discussione è senza ombra di dubbio
da considerare professionale. Nello stesso giorno il ricorrente si è fatta concedere
un diritto di compera per un prezzo di fr. 477'400.-- e che nel giro di poche
ore (o addirittura minuti) ha lucrato fr. 130'200.-- cedendolo a terzi: un
margine superiore al 25% del prezzo d'acquisto.
L'operazione quindi, non
solo è professionale, ma denota anche un carattere speculativo, proprio di
determinate operazioni professionali particolarmente redditizie.
5.3
Un indizio cui il TF dà
sempre particolare rilievo è l'impiego, da parte del contribuente, di crediti
notevoli per l'acquisto di fondi, vale a dire l'entità del finanziamento da
parte di terzi per rapporto al finanziamento con mezzi propri, vale a dire
attingendo al proprio patrimonio privato (cfr. DTF 96 I 666; ASA
46, 423).
L'operazione in esame non
ha richiesto il benché minimo impiego di capitali propri da parte del
ricorrente. Non si vede quindi come essa possa costituire in qualche modo un
atto di oculata gestione del proprio patrimonio privato, dal momento che lo
stesso nemmeno è stato utilizzato in minima parte. Ciò costituisce la riprova
che la cessione del diritto di compera, avvenuta lo stesso giorno della sua
costituzione, non può essere considerata se non un atto che rientra nella sfera
del commercio professionale d'immobili.
- Nel verbale
dell'audizione del 14 giugno 1995 si legge testualmente che "non sono
state prese in considerazione ulteriori spese per un ammontare totale di fr.
12'000.-- circa che si procederà quindi a dedurre in questa sede".
Dal momento che tali
ulteriori spese sono state accertate, esse devono comunque essere concesse in
quanto effettive, indipendentemente dal fatto che il contribuente dia o meno la
propria adesione alla decisione dell'UT di considerare professionale
l'operazione di cessione del diritto di compera.
Su questo punto il ricorso
deve essere parzialmente accolto. Dal reddito aziendale da commercio
professionale d'immobili vanno quindi dedotte ulteriori spese per fr. 6'000.--
di media annua.
- Nella determinazione
della tassa di giustizia si terrà conto dell'esito, in minima parte favorevole,
del ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo 10 maggio 1993 è riformata nel senso che dall'utile
aziendale accertato sono dedotte ulteriori spese in ragione di fr. 6'000.-- di
media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono
pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.--
per un totale di fr.
600.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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