AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.251
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00251
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 29 novembre 1995
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, ha lavorato alle dipendenze della
__________ __________ di __________ fino alla fine di marzo del 1995; dalla
metà di aprile è occupato presso la __________ __________ __________ di
. Sua moglie, invece, lavora alle dipendenze della casa per anziani dell'
__________ a __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 1995 ha chiesto la deduzione dal reddito del lavoro di un importo di
fr. 3’600.-- di media annua per spese di trasporto, che gli è invece stata
concessa dell’ Ufficio di tassazione nella limitata misura di fr. 2’000.--; ha
inoltre postulato una deduzione di fr. 756.-- di media annua per liberalità a
enti di pubblica utilità, segnatamente al sindacato, che gli è stata
integralmente negata (cfr. notifica della tassazione del 25 settembre 1995).
- Il 21 ottobre 1995,
dunque in tempo utile, __________ __________ ha presentato reclamo all’UT
chiedendo: l’aumento della deduzione per spese di trasporto a fr. 5’600.-- (fr.
4’872.-- per sé e fr. 728.-- per la moglie), e non soltanto di fr. 3’600.--
come chiesto nella dichiarazione; l’aumento della deduzione per doppia economia
domestica a fr. 2’100.--, invece dell’importo di fr. 1’200.-- chiesto nella
dichiarazione e, infine, l’ammissione della deduzione per le quote versate al
sindacato.
Con decisione del 20
novembre 1995 l’UT ha respinto il reclamo, argomentando, da un lato, che le
deduzioni professionali devono essere determinate in base alla situazione
verificatasi nel periodo di computo 1993-94 e non nel periodo fiscale in contestazione
(1995-96) e, d’altro lato, che la deduzione per le quote versate al sindacato è
già compresa nella deduzione forfetaria di fr. 2’000.-- per le spese necessarie
all’esercizio della professione.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone le richieste disattese
dall’UT con la contestata decisione su reclamo e, meglio, la deduzione di spese
di trasferta per sé e per sua moglie per complessivi fr. 11’700.-- in due anni,
come pure la deduzione delle quote sindacali in aggiunta a quella forfetaria
per spese professionali.
-
4.1.
Secondo l’art. 51 cpv. 1
LT-1994 il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo
di computo. Esso comprende, conformemente all’art. 52 cpv. 2 LT-1994, i due
anni civili precedenti il periodo fiscale.
Ne viene che, per il
periodo fiscale 1995-96, fanno stato, sia per la determinazione del reddito
lordo sia per la determinazione delle deduzioni dal reddito da attività dipendente
gli anni di computo 1993-94.
In quegli anni __________
__________ lavorava a __________ presso la __________ ; sua moglie a
__________ presso la Casa per Anziani dell’ __________. Questa
situazione fa quindi stato sia per stabilire il reddito sia per determinare le
relative deduzioni di carattere professionale.
4.2.
Di nessun pregio giuridico
i due argomenti sollevati dal ricorrente, vale a dire che egli può pagare le
imposte solo grazie al reddito che conseguirà negli anni 1995-96 e che inoltre
è vittima di una ingiustizia fiscale, poiché potrebbe dedurre le spese professionali
sopportate negli anni 1995-96 una sola volta, nel biennio successivo.
Il ricorrente dimentica
che il nostro sistema fiscale è basato sul sistema “praenumerando”, ovvero la
tassazione è eseguita sul passato, vale a dire a partire dai redditi del
periodo precedente. Qualora egli in futuro, come gli si augura, dovesse nuovamente
cambiare occupazione, dovesse trovarne in prossimità del luogo di domicilio
meglio remunerata e non avesse più da sopportare spese professionali per la vicinanza
del domicilio, continuerà a pagare per due anni le imposte sui redditi dei due
anni precedenti beneficiando anche delle relative deduzioni.
- 5.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro
a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti, in particolare le spese di formazione professionale
(art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
5.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25
LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal
Consiglio di Stato.
5.2.1.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal
luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell' 8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di
una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a
quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'
8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o
se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole
dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino
a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a
60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione
per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare
quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno
o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.2.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quella causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per
spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.-- se
il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto
la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di
lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la
deduzione prevista è ammessa solo in ragione della metà. Se poi la riduzione di
prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa
supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE dell'
8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a
Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-96 la deduzione massima è
di fr. 2’400.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di
lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la
deduzione prevista è ammessa solo in ragione della metà (art. 6 cpv. 2
Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è poi ammessa, data la mancanza
di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura
operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità
fiscale o quando il collaboratore può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette
aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.3.
Sono considerate altre spese
professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di
attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software ecc.), di riviste e
libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per
abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori
pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). La relativa deduzione è
ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese
effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle
spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE dell' 8 novembre
1994). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività
lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a
tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche per l’IFD sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software ecc.), di riviste e libri specializzati,
per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per
l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario
netto, ritenuto un minimo di fr. 1’700.-- l’anno e un massimo di fr. 3’400.--
(cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione
forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è
esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (breve (art.
7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.4.
Le spese per il
perfezionamento e la riqualificazione professionale
sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale
e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE dell' 8
novembre 1994). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione
vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art.
7 (art. 8 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994; art. 33 lett. b LT-1994).
Anche per l’IFD le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione
professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività
professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8
Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese
riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993;
art. 34 lett. b LIFD).
5.3.
La legge cantonale prevede
inoltre la deduzione delle prestazioni volontarie in
contanti fino a fr. 5’000.-- a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti
da imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità,
purché superino singolarmente fr. 100.-- (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. h
LT). Si deve trattare di prestazioni di carattere volontario, versate, come
precisa il testo della legge, in contanti ovvero non in natura. Ne sono esclusi
i contributi o le tasse sociali versati a un’associazione o organizzazione di
categoria, in quanto hanno carattere causale; dunque anche i contributi
sindacali versati su base statutaria a copertura o partecipazione ai costi che
l’organizzazione sindacale incontra per la tutela dei propri associati. Tali
spese vengono invece considerate spese professionali necessarie all’esercizio
della professione e sono pertanto deducibili in quel contesto a seconda del
metodo di deduzione scelto: se forfetario, esse rientrano nell’importo globale della
deduzione; se analitico, vengono aggiunte alle altre spese comprovate (cfr. Circolare
n. 23/1995 del 28 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni; Verbale
del 23 febbraio 1994 della Commissione speciale in materia tributaria, p. 16).
Ciò vale anche per l'IFD. L'art.
33 cpv. 1 lett. i LIFD prevede, a sua volta, la deduzione delle prestazioni
volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da
imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, purché
superino singolarmente fr. 100.--, a condizione che non superino il 10% dei proventi
imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. 23 e 33 LIFD. Non rientrano in
tali prestazioni volontarie i contributi versati ad associazioni professionali
e a sindacati; esse rappresentano piuttosto spese professionali che rientrano nell'art.
26 LIFD. Sono quindi compresi nella deduzione forfetaria o possono essere presi
in considerazione nell'ambito della giustificazione analitica di spese più
elevate (cfr. Circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell'
Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente le deduzioni delle
spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa
dipendente).
- Nel merito, le
deduzioni concesse dall’UT appaiono corrette e conformi ai disposti di legge.
6.1.
Conformemente alla
normativa cantonale e federale sopra elencata, l’UT ha concesso, come
d’altronde aveva fatto nel precedente periodo fiscale IC/IFD 1993-94, la
deduzione parziale per doppia economia domestica di fr. 1’200.-- per i pasti
fuori casa della moglie sul posto di lavoro, vale a dire presso la Casa per
anziani di __________.
Nessuna deduzione ha
invece potuto essere concessa al marito, in quanto luogo di lavoro e luogo di
domicilio coincidevano. Non va comunque dimenticato, a questo proposito, che
dal certificato di salario del datore di lavoro emerge un rimborso spese, non
considerato dall’UT alla stregua di una integrazione di salario imponibile, per
fr. 3’700.--.
6.2.
Le spese di trasporto sono
state complessivamente definite in fr. 2’000.-- come per il periodo precedente,
in cui erano per altro rimaste incontestate. Esse tengono adeguatamente conto,
a mente di questa Corte, delle spese effettive per un viaggio di andata e di
ritorno da __________ a __________, per altro quantificato dal ricorrente
medesimo in sede di reclamo in fr. 728.-- all'anno, e delle eventuali spese del
marito, per il quale nel periodo di computo luogo di lavoro e di domicilio
coincidevano.
6.3.
La decisione dell’UT appare
corretta, per quanto si è esposto sopra, anche nella misura in cui nega
carattere di devoluzione volontaria ai contributi sindacali, che hanno natura
causale, finalizzata, e non carattere di liberalità. Come si è visto, i contributi
versati a organizzazioni di categoria, che perseguono la tutela degli interessi
professionali dei loro affiliati, non sono e non possono essere parificate a
liberalità disinteressate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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