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80.1995.240 ΓÇó Reminder fee for missing tax return confirmed
80.1995.240Other CourtMar 21, 1996Dismissed
The taxpayer appealed against a CHF 30 reminder fee imposed for failing to file the 1995-96 tax return. The court held that the fee was lawful under Art. 198 LT 1994 because it is a clerical charge triggered by the omission to file, not a disciplinary sanction. The alleged unauthorized intervention by a fiduciary did not excuse the failure to submit the declaration or the lack of information needed to verify the claimed fiduciary relationship. The appeal was dismissed and costs of CHF 180 were charged to the appellant.
Art. 198 LT 1994; reminder fee for failure to file a tax return; the reminder fee constitutes a clerical charge levied automatically upon issuance of the reminder and is not a disciplinary sanction. The taxpayer's objection that a fiduciary acted without authorization does not preclude the fee where the return was not filed and no sufficient information was provided to clarify the alleged fiduciary relationship. The fee is therefore confirmed if the procedural default persists (consid. related to the fee's nature and to the taxpayer's omission).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.240
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00240
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 17 novembre 1995
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nel corso del 1991 __________ __________, insieme a __________ __________, ha acquistato in comproprietà in ragione di metà i mapp. n. __________ e __________ di __________, sui quali sono state costruite due palazzine, la cui edificazione è terminata nel corso del 1992;
che il mapp. n. __________ è stato venduto il 30 luglio 1993 a __________ __________ di __________ per un prezzo di fr. 1’300’000.--;
che, benché sollecitata a diverse riprese, __________ __________ non ha mai presentato dichiarazioni d’imposta;
che nel periodo fiscale 1993-94 le è stata inflitta una multa di fr. 75.-- per inosservanza dei doveri procedurali;
che anche nel periodo fiscale 1995-96 __________ __________ non ha presentato la dichiarazione fiscale, nemmeno dopo la proroga che le era stata concessa a seguito dell’intervento dello Studio fiduciario __________ di __________ fino al 30 settembre 1995;
che l’UT, scaduto il termine di grazia con decisione del 10 ottobre 1995 ha inviato alla contribuente una diffida e la relativa tassa di fr. 30.-- in relazione alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale 1995-96;
che, a seguito del reclamo presentato dalla __________ __________ __________ il 20 ottobre 1995, l’UT con decisione del 24 ottobre 1995 ha confermato la tassa di diffida;
che con tempestivo ricorso del 17 novembre 1995 __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________ __________, propone l’annullamento della tassa di diffida, rilevando, da una parte, che __________ __________ non ha mai avuto delega per rappresentarla e, dall'altra, che l’intera operazione immobiliare è stata condotta da __________ __________ __________ __________ con sede a __________;
che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT 1994);
che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT 1994);
che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT 1994);
che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
che, per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT 1994, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT 1994);
che nel caso in esame è pacifico che la ricorrente, per altro già multata nel precedente periodo fiscale per inadempienza degli obblighi contrattuali, non ha presentato la dichiarazione fiscale cantonale 1995-96, né ha fornito nel termine per la presentazione della dichiarazione indicazioni atte a consentire all’autorità fiscale di verificare l’esistenza dell’asserito, quanto probabile, rapporto fiduciario;
che pertanto la tassa di diffida deve essere confermata, indipendentemente dal fatto che lo Studio fiduciario __________ abbia chiesto, asseritamente senza autorizzazione, una proroga, poiché tale atto, anche se non autorizzato, ha avuto unicamente per effetto di procrastinare di alcuni mesi l’intimazione della diffida;
che nel frattempo, per il tramite della __________ __________ __________, la contribuente ha fornito all’autorità fiscale non poche indicazioni circa gli operatori immobiliari che hanno condotto, servendosi del suo nome, l’operazione immobiliare di __________, segnatamente __________ __________ __________ __________ di __________ e il signor __________ di __________ __________, padre della comproprietaria __________ __________ e amministratore della __________ __________ __________;
che, in simili condizioni, appare oltremodo opportuno che, prima di procedere a una eventuale tassazione d’ufficio della ricorrente o alla pronuncia di una sanzione disciplinare nei suoi confronti, l’autorità fiscale disponga tutti gli accertamenti del caso per acclarare, mediante verifiche fiscali, l'identità dei titolari effettivi dell’operazione immobiliare e l’esistenza del rapporto fiduciario, invocato quanto meno implicitamente dalla ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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