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Numero d'incarto:
80.1995.235
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00235
Lugano
25 ottobre 1996
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi del 6
novembre 1995
in materia di: IC/IFD
91/92 e 93/94
presentati da:
__________ e __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
tassazione IC/IFD 1991-92 e nella successiva tassazione IC/IFD 1993-94 l’
Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________, di professione
__________ in proprio, un reddito aziendale netto di fr. 30’000.-- di media
annua a fronte di un reddito dichiarato di fr. 19’033.--, risp. di fr.
18’552.-- di media annua. La valutazione dell’autorità fiscale era basata sul
raffronto con il rendimento normale di altre aziende similari (cfr. notifiche
di tassazione IC/IFD 1991-92 e 1993-94, entrambe del 9 maggio 1994 e relative
decisioni su reclamo, entrambe del 9 ottobre 1995).
-
Con
tempestivi ricorsi del 6 novembre 1995 il ricorrente contesta il reddito
aziendale espostogli in via valutativa dall’ Ufficio di tassazione, chiedendo
di essere tassato come a dichiarazione, segnatamente su un reddito di fr.
19’033.-- di media annua per il periodo fiscale 1991-92 e di fr. 18’552.-- per
il successivo.
Lamenta
la crisi che penalizza l’edilizia, facendo altresì presente la disseminazione
in luoghi diversi e distanti tra di loro dei diversi cantieri.
- Impossibilitato
a partecipare per ragioni di salute all’udienza da lui richiesta, il
contribuente si è nuovamente incontrato per economia di giudizio con l' Ufficio
di tassazione, con il quale ha nuovamente discusso l'entità del reddito
aziendale conseguito negli anni di computo dal 1989 al 1992. In quella sede si
è convenuto di ridurre il reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua e di
tenere altresì in sospeso la tassazione 1995-96, non litigiosa in questa sede,
in attesa di conoscere compiutamente le conseguenze sul piano economico del
grave incidente di cui il contribuente è rimasto vittima il 19 novembre 1995.
Questa
camera, per parte sua, consente alla riduzione del reddito aziendale a fr.
25'000.-- di media annua tanto per la tassazione IC/IFD 1991-92 che per la
successiva tassazione IC/IFD 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD
e 185 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 9 ottobre 1995 in materia di IC/IFD
1991-92 e 1993-94 sono riformate nel senso che il reddito aziendale viene ridotto
a fr. 25'000.-- di media annua.
§§ Gli atti
del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi,
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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