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Numero d'incarto:
80.1995.234
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00234
Lugano
25 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 6 novembre 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
e __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1991-92 e nella successiva tassazione IC/IFD 1993-94 l’ Ufficio di
tassazione esponeva a __________ __________, di professione __________ in
proprio, un reddito aziendale netto di fr. 30’000.-- di media annua a fronte di
un reddito dichiarato di fr. 19’033.--, risp. di fr. 18’552.-- di media annua.
La valutazione dell’autorità fiscale era basata sul raffronto con il rendimento
normale di altre aziende similari (cfr. notifiche di tassazione IC/IFD 1991-92
e 1993-94, entrambe del 9 maggio 1994 e relative decisioni su reclamo, entrambe
del 9 ottobre 1995).
-
Con tempestivi
ricorsi del 6 novembre 1995 il ricorrente contesta il reddito aziendale
espostogli in via valutativa dall’ Ufficio di tassazione, chiedendo di essere
tassato come a dichiarazione, segnatamente su un reddito di fr. 19’033.-- di
media annua per il periodo fiscale 1991-92 e di fr. 18’552.-- per il
successivo.
Lamenta la crisi che
penalizza l’edilizia, facendo altresì presente la disseminazione in luoghi
diversi e distanti tra di loro dei diversi cantieri.
- Impossibilitato a
partecipare per ragioni di salute all’udienza da lui richiesta, il contribuente
si è nuovamente incontrato per economia di giudizio con l' Ufficio di
tassazione, con il quale ha nuovamente discusso l'entità del reddito aziendale
conseguito negli anni di computo dal 1989 al 1992. In quella sede si è
convenuto di ridurre il reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua e di tenere
altresì in sospeso la tassazione 1995-96, non litigiosa in questa sede, in
attesa di conoscere compiutamente le conseguenze sul piano economico del grave
incidente di cui è rimasto vittima il 19 novembre 1995.
Questa camera, per parte
sua, consente alla riduzione del reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media
annua tanto per la tassazione IC/IFD 1991-92 che per la successiva tassazione
IC/IFD 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 9 ottobre 1995 in materia di IC/IFD
1991-92 e 1993-94 sono riformate nel senso che il reddito aziendale viene ridotto
a fr. 25'000.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi,
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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