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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.226
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00226
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 23 ottobre 1995
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con mutazione iscritta il
17 settembre 1993 __________ __________ e __________ __________ alienavano in
ragione di metà ciascuno la PPP n. __________, quota di 171 millesimi della
part. n. __________ di __________ sopra __________ al prezzo complessivo di fr.
1'275'000.--. L'Ufficio dei registri notificava la tassazione relativa
all'imposta sul maggior valore immobiliare, in cui deduceva dalla metà del
prezzo di vendita (fr. 637'500.--) la metà delle spese del precedente acquisto
(fr. 510'000.--), stabilendo così l'imponibile, prima che la costruzione fosse
portata a termine, in fr. 127'500.-- pari al 20% del valore d’acquisto (cfr.
notifica della tassazione del 5 novembre 1993, confermata con decisione su
reclamo del 24 marzo 1995).
-
Con tempestivo ricorso dell’
8 aprile 1995 il contribuente chiedeva lo stralcio dell'imponibile, poiché i
costi di costruzione sarebbero stati superiori al prezzo di vendita. A causa di
dispute tra architetti e proprietari, non sarebbe ancora riuscito a disporre
delle pezze giustificative atte a sostanziare i costi di costruzione. Produceva
una ricapitolazione della situazione finanziaria, allestito dallo studio
__________ __________ __________, che concludeva per un costo del complesso
__________ __________ di fr. 4'806'733,45.
Con decisione del 22
settembre 1995 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il ricorso
del contribuente, argomentando che è dovere del contribuente produrre le pezze
giustificative atte a comprovare i costi di costruzione ma che, nel caso in
esame, malgrado le ripetute richieste, non è stata presentata la documentazione
atta a comprovare le spese: fatture originali con l'indicazione dell’avvenuto
pagamento, addebiti bancari e estratti conto riferiti al costo di costruzione.
-
Con il presente, tempestivo
ricorso il contribuente chiede l'accoglimento del proprio ricorso e quindi lo
stralcio dell'imponibile. Fa presente di essere nell'impossibilità materiale di
produrre la documentazione richiestagli, perché non sarebbe in suo possesso e d'altra
parte lo studio d'architettura __________ __________ __________ sarebbe
reticente nel consegnargliela a causa del mancato pagamento integrale degli
onorari. Il fatto di volergli accollare un utile forfetario del 20%, prosegue,
creerà anche dei disagi finanziari agli acquirenti in quanto responsabili
solidali del pagamento dell'imposta.
-
Pendente il ricorso questa
Camera, dopo aver sentito le parti il 23 novembre 1995 e aver constatato
l’impossibilità che i ricorrenti producessero la documentazione relativa ai
costi di costruzione, dava incarico al proprio perito di recarsi presso lo
Studio d’architettura __________ __________ __________ allo scopo di verificare
analiticamente i costi di costruzione.
Nel proprio rapporto del
14 giugno 1996 il perito conclude che i costi di costruzione deducibili secondo
la LIMVI ammontando a fr. 6’160’000.-- arrotondati, escludendo quindi quei
costi, quali ad esempio i costi di promozione delle vendite, note d’onorario
d’avvocatura o per l’ emissione di cartelle ipotecarie, premi assicurativi ,
ecc., che o rientrano nella deduzione forfetaria del 5% o non possono essere
considerati né di costruzione né di miglioria secondo legge e giurisprudenza.
- Il rappresentante del
ricorrente ha comunicato la propria adesione alle conclusioni peritali con
scritto del 21 giugno 1996. La Divisione delle contribuzioni, dal canto suo,
con lettera del 22 luglio 1996 ha comunicato di non avere particolari
osservazioni da formulare sulle conclusioni peritali.
Esse appaiono per altro
conformi alle legge, segnatamente agli articoli 5 cpv. 1 LIMVI (deduzione
forfetaria del 5%) e 9 cpv. 1 LIMVI (spese di costruzione e di miglioria). Ad
esse si può quindi fare riferimento.
-
Gli atti del procedimento
vanno quindi retrocessi all’autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior
valore immobiliare perché determini se sussiste ancora un eventuale maggior
valore imponibile in considerazione dei costi di costruzione accertati in
questa sede (fr. 6’160’000.--) e del valore del precedente acquisto dei due
fondi che compongono l’intera proprietà, non contestato (fr. 1’448’300.--).
-
Indipendentemente
dall’esito del ricorso, favorevole ai ricorrenti, spese e tassa di giustizia,
vanno loro accollate in considerazione del fatto che la presente vertenza si è
sostanzialmente resa necessaria a dipendenza dell’impossibilità di produrre già
in sede inferiore la documentazione relativa ai costi di costruzioni per
questioni che concernono esclusivamente i rapporti tra i ricorrenti e gli architetti
loro mandatari.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'sensi
dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Autorità fiscale
per l'emissione di un nuovo conteggio conformemente a quanto stabilito nel consid.
6.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 125.–
per un totale di fr. 625.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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