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che, non avendo i coniugi
__________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96
nel termine prescritto, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ -__________
inviava loro dapprima un richiamo e quindi, in data 17 maggio 1995, una diffida
raccomandata;
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che, contestualmente alla
diffida, l'autorità fiscale assegnava loro d'ufficio una proroga del termine di
ulteriori dieci giorni;
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che, tuttavia, non essendo
ancora pervenuta la dichiarazione, con decisione del 21 giugno 1995, l'UT
infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 1'100.–;
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che, in seguito a reclamo,
la multa veniva confermata dall'UT con decisione dell'11 settembre 1995;
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che, con tempestivo
ricorso, __________ e __________ __________ postulano una riduzione della multa
da fr. 1'100.– a fr. 100.–, per tenere conto in particolar modo della
circostanza che essi hanno alienato la loro casa di __________;
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che, per la violazione di
norme d'ordine, quali la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta,
il contribuente é punito, sia dal diritto cantonale sia dal diritto federale,
con una multa di 1'000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di
10'000 franchi al massimo (cfr. art. 174 LIFD e art. 257 LT 1994);
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che, nella fattispecie, i
ricorrenti non contestano la violazione dell'obbligo procedurale, ma si
limitano a chiedere una riduzione dell'importo della sanzione;
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che, di conseguenza, la
dichiarazione fiscale si deve ritenere inoltrata solo successivamente
all'intimazione della multa, la quale è pertanto pienamente legittima;
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che, nella determinazione
della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare
unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare
n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), commisurato alla capacità contributiva;
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che, per i contribuenti
limitatamente imponibili e per quelli illimitatamente imponibili con elementi
di reddito e di sostanza sottostanti ad altre sovranità fiscali, la multa deve
essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto, da una parte, dell'imposta
cantonale effettivamente dovuta nel Cantone per il precedente periodo, e
dall'altra della totalità dei redditi e della sostanza ovunque posti;
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che, nella fattispecie, la
sanzione dovrebbe dunque essere commisurata, da un lato, all'imposta cantonale
dovuta dai ricorrenti per il periodo 1993/94, e, dall'altro, al reddito globale
dello stesso periodo, secondo il tariffario menzionato;
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che, tuttavia, l'ultima
tassazione cresciuta in giudicato, cui ci si potrebbe richiamare, risale al
periodo fiscale 1989/90, e si riferisce ad una situazione personale ben diversa
da quella attuale dei ricorrenti, per il fatto che il prof. __________
__________ non era ancora coniugato ed era stato imposto per un reddito straordinario,
cioè per l'utile da commercio professionale di immobili, conseguito alienando
la casa che possedeva ad __________;
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che ne consegue che, se si
vuole che la sanzione rifletta la capacità contributiva del ricorrente, è
opportuno fondarsi sulla sua posizione economica successiva, tenendo dunque
presente che, dopo la vendita della casa di __________, egli è ormai imponibile
nel Cantone solo per il valore della casa di __________ e per il relativo reddito;
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che l'imposta sul reddito
del periodo 1993/94 ammonterà pertanto verosimilmente a circa fr. 2570.–
(imponibile fr. 22'100.– dedotto il 25%, con aliquota commisurata ad un reddito
globale di fr. 550'000.–, pari cioè al 15,522%) e quella sulla sostanza a fr.
1'075.– (imponibile fr. 340'000.–, con aliquota massima del 3,162‰);
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che, per contribuenti
limitatamente imponibili, debitori di un'imposta cantonale superiore a fr.
3'000.–, ma con reddito globale superiore a fr. 300'000.–, il già citato tariffario
della Divisione delle contribuzioni commisura la multa in fr. 300.–;
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che, per la prima
recidiva, è previsto il raddoppio della multa, che nella fattispecie si eleva
pertanto a fr. 600.–;
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che il ricorso è dunque
parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la
tassa di giustizia e le spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 settembre 1995 è riformata nel
senso che la multa è ridotta da fr. 1'100.– a fr. 600.–.
Non si assegnano ripetibili.