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Numero d'incarto:
80.1995.21
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00021
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 13 febbraio 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (ic/ifd 19/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nel corso degli anni
1991-92 __________ __________ ha proceduto alla parziale riattazione
del suo grotto nel Comune di __________,
procedendo innanzi tutto alla riparazione (sostituzione) del vecchio tetto in piode,
ormai pericolante, con uno di analoga fattura e all'esecuzione di piccoli
lavori di ristrutturazione all'interno (intonaco, acqua e luce).
La tassazione IC/IFD
1993-94, notificata dall' Ufficio di tassazione di Locarno il 17 ottobre 1994,
è conforme praticamente in ogni suo punto alla dichiarazione del contribuente.
Questi ha nondimeno presentato reclamo, facendo valere per la prima volta la
deduzione per spese di manutenzione relative al rifacimento del tetto per complessivi
fr. 16'770.--.
Con decisione del 16
gennaio 1995 l'UT ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando che i
lavori eseguiti per la ristrutturazione del grotto non possono essere
considerati semplici lavori di manutenzione o riparazione.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione
delle spese di rifacimento del tetto, facendo presente che quest'ultimo non ha
apportato nessuna miglioria all'immobile e che comunque è possibile scindere il
costo del rifacimento del tetto dagli altri interventi.
In occasione dell'udienza
del 9 maggio 1995 la Camera, sentite le spiegazioni del ricorrente, ha
incaricato il proprio perito di accertare la natura dei lavori eseguiti nel
rustico di __________. Il rapporto è
stato rassegnato il 12 luglio 1995; al ricorrente è stato assegnato un termine
fino al 25 luglio, che è decorso infruttuoso, per presentare le proprie
osservazioni.
- 3.1
La legge tributaria
consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive
di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi
ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente
la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di
manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv.
1 lett. e DIFD). Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso
e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto
1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22 cpv. 1
lett. e DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in
re A. D.R., in RTT 1983 p. 106). Non sono invece deducibili i
costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne
costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art. 32 lett. d
LT). Queste spese sono infatti considerate degli investimenti: fra esse
rientrano ad esempio i costi di allacciamento a una canalizzazione (cfr. ASA
41 p. 179 ss.), i contributi pagati a un consorzio di bonifiche fondiarie (cfr.
RTT 1973 p. 79 ss.) o ancora i contributi dovuti dal proprietario
di un immobile per l'esecuzione di impianti di depurazione (cfr. CDT
n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.).
3.2
La Circolare n. 33/1
dell'ACC (cfr. RTT 1985 p. 311) menziona tra gli interventi, che
possono essere considerati integralmente come lavori di manutenzione, il
rifacimento del tetto e dei camini.
Questa Camera, in un
precedente giudizio (cfr. CDT n. 110 del 29 maggio 1992 in re G.
e S. C.), ha stabilito, in quella concreta fattispecie, che i lavori, che i
proprietari avevano eseguito al tetto del rustico, non potevano essere
considerati semplici lavori di manutenzione o riparazione, poiché il tetto
esistente era stato completamente smontato e si era proceduto alla posa di un
nuovo tetto: le piode preesistenti erano state asportate e l'immobile era stato
dotato di una travatura a nuovo, ricoperta con nuove tegole. Il rustico aveva
d'altra parte subito altre sostanziali modifiche tra cui l'apertura di due
nuove finestre e il rifacimento dei camini e della grondaia, con conseguente
completo rifacimento dell'intonaco (rasatura) esterno ed interno.
- 4.1
Nel caso in esame, la
situazione si presenta sostanzialmente diversa da quella considerata nel
giudizio di questa Camera citato al considerando precedente. Come evidenziato
dal perito, che ha avuto modo di esaminare la situazione in loco, il tetto è
stato solo parzialmente rifatto, sempre in piode. Oggetto dell'intervento di
risanamento è stata la falda a monte, che rimane contro terra e che, essendo
facilmente accessibile, aveva subito degli spostamenti di piode con conseguenti
infiltrazioni di umidità. Il perito ha considerato che tale intervento
rientrasse ancora nel quadro degli interventi di manutenzione.
4.2
Certo, il ricorrente, dopo
aver riparato il tetto in piode, ha proceduto anche a opere di miglioria
all'interno del rustico, per renderne più confortevole l'abitabilità. Non v'è
dubbio che tali interventi - e il ricorrente non pretende d'altronde il
contrario - siano pacificamente da qualificare come opere di miglioria. Può
invece essere seguita, per ragioni di equità, la valutazione data ai lavori di
riparazione del tetto. In effetti, la falda verso montagna, essendo
pericolante, avrebbe comunque dovuto essere risanata, poiché rappresentava un
fattore di rischio per i terzi e implicava quindi la responsabilità del
proprietario.
Va comunque rilevato che,
a differenza del caso giudicato in CDT n. __________
del 29 maggio 1992, le ulteriori opere all’interno non hanno modificato la
struttura dell’immobile.
Si giustifica pertanto di
ammettere la deduzione di spese di manutenzione nella misura accertata dal
perito e, meglio, in ragione di fr. 7'223.-- di media annua.
- Da notare - a titolo
del tutto abbondanziale, poiché la questione non riguarda il periodo litigioso
in questa sede - che il perito, su richiesta del ricorrente medesimo, ha
visitato altri due rustici di proprietà del ricorrente nel Comune di __________, qualificando, in quei casi,
l'insieme dei lavori effettuati quali lavori di miglioria, in considerazione
dell'innalzamento dei muri perimetrali e del rifacimento integrale dei tetti in
piode, che sono stati sostituiti da tetti nuovi sorretti da una nuova travatura
e da piode nuove.
Per questi motivi
visti per la procedura gli art. 181 e segg. LT
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza la
decisione su reclamo 16 gennaio 1995 é riformata conformemente al considerando
4.2. Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio
tassazione di Locarno per emanazione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Per l'IC la presente
decisione è definitiva (art. 184 cpv. 3 LT); per l'IFD è dato ricorso al
Tribunale Federale in Losanna entro trenta giorni dall'intimazione della presente
(art. 112 DIFD)
-
Intimazione alle parti
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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