-
che __________ __________,
esercente alle dipendenze della __________ __________ __________, è
proprietario di un immobile a __________ e di uno a __________;
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che, con decisione del 27
settembre 1993, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ gli
notificava la tassazione IC/IFD 1991/92, nella quale commisurava il reddito
della sostanza in fr. 107'058.- e le relative deduzioni in fr. 56'156.-;
-
che il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo, nel quale, in primo luogo,
contestava il valore locativo attribuito all'abitazione primaria di __________,
e, in secondo luogo, chiedeva di poter dedurre le spese effettive sostenute per
l'amministrazione e la manutenzione dello stabile di __________, comprensive in
particolare delle tasse per l'uso e l'allacciamento alla fognatura e dei costi
per opere commissionate alla ditta __________ e __________ __________;
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che l'autorità di
tassazione ammetteva solo parzialmente il gravame, concedendo un'ulteriore
detrazione di fr. 5'650.- in media annua;
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che con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta
di dedurre le spese sopportate per l'allacciamento alla canalizzazione;
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che la legge tributaria
consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive
di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi
ricorrenti, ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT).
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che analogamente la legge
federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di
fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e
DIFD).
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che sono considerate spese
di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne
preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT
n. __________ del __________ 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n.
__________ del __________ __________ 1983 in re A.D.R.; CDT n.
__________ del __________ 1993 in re G.K.).
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che non sono invece
deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un
immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art.
32 lett. e LT), per il fatto che tali spese sono considerate degli
investimenti: fra esse rientrano ad esempio i costi di allacciamento a una
canalizzazione (cfr. ASA 41 p. 179 ss.), i contributi pagati a un
consorzio di bonifiche fondiarie (cfr. RTT 1973 p. 79 ss.) o
ancora i contributi dovuti dal proprietario di un immobile per l'esecuzione di
impianti di depurazione (cfr. CDT n. __________ del __________
1986 in re R.T.);
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che lo stesso Tribunale
federale ha avuto modo di precisare che le spese di costruzione di una nuova
canalizzazione costituiscono spese di manutenzione deducibili solo se servono
alla sostituzione dell'impianto precedente. (STF del 22 dicembre
1978 in Sammlung BGE n. 563bis = ASA 48 p. 482);
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che diverso è invece il
discorso che deve farsi in relazione alla tassa di allacciamento ed alla tassa
d'uso di un impianto di depurazione delle acque, le quali rientrano nella
categoria dei "contributi ricorrenti" menzionati dall'art. 30 cpv. 1
LT (cfr. Circolare n. / dell'Amministrazione
cantonale delle contribuzioni, dell'8 settembre 1992, cifra 5; inoltre AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 374);
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che il problema che si
pone in relazione a tali tasse è piuttosto quello del loro eventuale accollo
agli inquilini, nel qual caso esse non dovrebbero più figurare tra le spese
chieste in deduzione dal proprietario (__________);
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che pertanto la prassi
dell'autorità fiscale, in simili casi, è di chiedere al contribuente la
presentazione del conteggio dettagliato allestito con gli inquilini, per
verificare quali costi siano stati recuperati e quali siano rimasti a carico
del proprietario (Circolare cit., allegato n. 2);
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che, nella fattispecie,
l'autorità di tassazione si è limitata a negare la deduzione fatta valere dal
ricorrente, asserendo che le spese di manutenzione «non possono essere
ammesse così come richieste dal reclamante, vengono comunque rettificate in fr.
5'650.- di media annua»;
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che appare allora
opportuno rinviare gli atti all' Ufficio di tassazione, perché provveda a
verificare l'esistenza dei presupposti per la deducibilità dei suddetti
tributi.
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT