-
che, con istanza del 28
aprile 1995, __________ __________ chiedeva all' Ufficio di tassazione di
__________ -__________ la revisione della tassazione __________ /__________
/, intimatale il 14 novembre 1994, adducendo di essersi
avveduta di una svista manifesta in cui sarebbe incorsa l'autorità fiscale
nell'accertamento degli interessi passivi pagati nel periodo di computo
1991/92;
-
che, con decisione del 4
agosto 1995, l' Ufficio di tassazione respingeva l'istanza, richiamandosi all'art.
196 cpv. 2 LT-1976, secondo cui la revisione è esclusa se il motivo di
revisione avrebbe già potuto essere fatto valere nella procedura ordinaria
qualora si avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere;
-
che, con ricorso alla
Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la
revisione della tassazione contestata, rilevando una svista manifesta nel fatto
che l'autorità fiscale non si sia accorta che gli interessi ipotecari relativi
ad un debito di fr. 4'200'000.- non potessero ammontare a soli fr. 157'375.-,
come indicato nella dichiarazione;
-
che, con l'entrata in
vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria
del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se
rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti
l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni
transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994);
-
che l'unica disposizione
transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni
già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge
si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994);
-
che, di conseguenza, il
momento della crescita in giudicato della decisione determina il termine di
prescrizione applicabile: se la decisione cresce in giudicato entro il 31
dicembre 1994, è applicabile il termine di 5 anni, mentre negli altri casi è
applicabile il più lungo termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art.
233 LT 1994 (Allidi, Le principali modifiche della nuova legge
tributaria: procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in RDAT
I-1995 p. 469);
-
che l'art. 234 cpv. 1 LT
1994 attribuisce la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la
decisione oggetto della domanda, mentre in precedenza tutte le decisioni di
revisione competevano alla Divisione delle contribuzioni con possibilità di
ricorso alla Camera di diritto tributario;
-
che la reiezione della
domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate
con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza
anteriori (art. 234 cpv. 3 LT 1994);
-
che, riferendosi l'art.
318 cpv. 1 delle disposizioni transitorie della nuova LT unicamente ai termini
di prescrizione, la nuova competenza decisionale (dell'Ufficio che ha preso la
decisione oggetto della domanda di revisione) è applicata a tutte le domande di
revisione inoltrate a partire dal 1° gennaio 1995 indipendentemente dal fatto
che la decisione alla quale la richiesta di revisione si riferisce sia o meno
già cresciuta in giudicato in regime di vecchia LT (Allidi, op.
cit., p. 470; inoltre Rapporto di maggioranza della Commissione
speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il
progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67);
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che pertanto l'istanza di
revisione della ricorrente è stata correttamente esaminata e decisa dall'
Ufficio di tassazione di __________ -__________, quale "autorità che ha
emanato la decisione" ai sensi dell'art. 234 cpv. 1 LT 1994;
-
che, tuttavia, avendo
applicato l'art. 234 LT 1994 per quanto si riferisce all'autorità competente a decidere
sull'istanza di revisione, l' Ufficio di tassazione avrebbe coerentemente
dovuto applicare lo stesso articolo anche per quanto si riferisce ai rimedi giuridici,
segnalando pertanto all'istante la facoltà di interporre reclamo, conformemente
al combinato disposto degli artt. 206 e 234 cpv. 3 LT 1994 (cfr. per questo
aspetto Rapporto di maggioranza cit., p. 67 s., ove si sottolinea
come proprio l'intenzione di applicare la procedura della nuova LT a tutte le
istanze di revisione inoltrate a partire dal 1° gennaio 1995 abbia suggerito
alla Commissione speciale di proporre l'emendamento della norma proposta dal
Consiglio di Stato, che prevedeva invece l'applicazione della procedura della
LT 1976);
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che il ricorso deve
pertanto essere rinviato all' Ufficio di tassazione, perché quest'ultimo si
pronunci quale autorità di reclamo;
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che un'analoga decisione
deve essere presa con riferimento all'imposta federale diretta;
-
che infatti il Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge, ha scelto la data del 1° gennaio 1995 e nel diritto
amministrativo vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a
tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità
adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o
dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF
113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re
N. e L. R.);
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che, infatti, l'art. 149
cpv. 3 LIFD prevede, esattamente come l'art. 234 cpv. 3 LT 1994, che "la
reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono
essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o
sentenza anteriore";
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che, dunque, poiché la
decisione della quale è stata chiesta la revisione era impugnabile mediante
reclamo all' Ufficio di tassazione di __________ -__________, anche la
decisione che respingeva l'istanza di revisione era impugnabile con reclamo.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994