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Numero d'incarto:
80.1995.178
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00178
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 25 agosto 1995
in
materia di: IC 93/94 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, dottore in fisica, ha iniziato la propria attività nel canton Ticino il 1° gennaio 1990, quale
responsabile della costituzione e della gestione del Centro d'interfaccia per
le tecnologie innovative (CIT), alle dipendenze dell'Associazione industrie
ticinesi. A partire da tale data è dunque stato assoggettato alla sovranità
fiscale ticinese.
In data 22 maggio 1992, il
datore di lavoro informava il dott. __________ di aver deciso di licenziarlo
alla fine dell'anno in corso. Il contribuente beneficiava quindi delle indennità
dell'assicurazione disoccupazione dal mese di aprile 1993 allo stesso mese
dell'anno successivo. Dal mese di settembre dell'anno 1993 otteneva però anche
un incarico quale insegnante in una scuola cantonale. A partire dall'aprile
1994, l'incarico raggiungeva le 16 ore, pari ai due terzi dell'orario completo.
All'insegnamento si aggiungeva poi, dal giugno 1994, un mandato di consulenza
per la ditta __________ __________ di __________.
- Con istanza del 29
marzo 1995, indirizzata all' Ufficio di tassazione di Mendrisio, __________
__________ chiedeva l'emissione di una tassazione intermedia, avendo subito un
drastico calo dello stipendio. L'autorità fiscale respingeva la domanda con
decisione del 6 aprile 1995, nella quale argomentava non esservi alcun motivo
di procedere ad una tassazione intermedia.
Il contribuente impugnava
la decisione in questione con reclamo del 3 maggio 1995, precisando di non
avere subito un mero calo delle entrate a causa della disoccupazione, ma di
avere mutato professione, essendo passato dalle mansioni di responsabile del
CIT a quelle di docente nelle scuole cantonali. L' Ufficio di tassazione respingeva
il reclamo, con decisione del 28 luglio 1995, osservando che il presupposto
della tassazione intermedia non era stato adempiuto, avendo il contribuente
mantenuto la posizione di dipendente ed esercitando un'attività fondata sulle
conoscenze di base e sull'esperienza di cui già si avvaleva in precedenza.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la
propria richiesta di beneficiare di una tassazione intermedia per mutamento
della professione. Ribadisce che la sua età (57 anni) e la situazione economica
gli hanno impedito di trovare un impiego più adeguato alla sua esperienza di
dirigente industriale. Denuncia inoltre l'ingiustizia in cui viene a trovarsi,
dovendo pagare le imposte sulla base di redditi molto superiori a quelli
effettivamente percepiti nel periodo di tassazione.
-
All'udienza dell'8
maggio 1996, considerata la particolarità del caso, segnatamente la prevedibile
durata dell'attività professionale del contribuente e la difficoltà di compensare
la diminuzione di reddito con futuri aumenti, le parti hanno convenuto, su
proposta del Presidente della Camera, di allestire una tassazione intermedia
con effetto dal 1° aprile 1993.
Gli atti vengono rinviati all'
Ufficio di tassazione perché proceda, di concerto con il contribuente, a
stabilire il reddito imponibile tenendo conto di una base temporale di calcolo
sufficientemente ampia e rappresentativa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 luglio 1995 è riformata nel senso
che è accolta la domanda di tassazione intermedia, per mutamento della professione
intervenuto il 1° aprile 1993.
§§ Gli
atti sono rinviati all'autorità di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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