Withholding tax rate for spouse with new self-employment

80.1995.177Other CourtOct 27, 1995Dismissed

Summary

A foreign employee challenged the source-tax rate applied by the cantonal withholding-tax office after his wife began working independently as a designer. He asked for the single-income married rate instead of the two-income rate, arguing that her self-employment produced no immediate income. The Tribunal held that this circumstance was irrelevant for withholding tax: it was enough that the spouse had started independent work, while the absence of current income would be considered later in the interim tax assessment for the start of self-employment. The appeal was dismissed and costs of CHF 150 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 233 lett. a-b LT, Art. 235 cpv. 1 LT; withholding tax rate for married taxpayers when the spouse begins self-employment: for source-tax purposes, the decisive factor is the commencement of independent activity, not the immediate realization of income. The source-tax system relies on schematic, generalized tables and does not require the authority to await the income outcome of the spouse's new activity. The lack of current earnings is instead to be considered in the later interim assessment for the start of self-employment, where the income is determined on the basis of a sufficiently significant period and annualized (consid. 4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.177

Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00177

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 25 agosto 1995

in materia di: imposte alla fonte

presentato da:


__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto


__________ , cittadino straniero, lavora alle dipendenze della __________ __________ di __________ e in quanto tale è assoggettato alla trattenuta alla fonte. Sua moglie, __________ __________ __________ -, di nazionalità colombiana, nata in Svizzera, ha iniziato a lavorare in proprio, quale disegnatrice, l’ 8 settembre 1994, dopo il matrimonio.

L’Ufficio cantonale delle imposte alla fonte in Bellinzona ha pertanto stabilito che l’aliquota applicabile per la trattenuta alla fonte è quella della categoria dei coniugati con doppio reddito (cfr. decisione su reclamo del 4 agosto 1995).

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede la riforma della suddetta decisione nel senso che gli venga riconosciuta, come precedentemente, l’aliquota per dimoranti con un solo reddito, vale a dire l’aliquota del 10,9% invece di quella del 14,8%. Argomenta l’attività svolta dalla moglie quale libera professionista non fornisce una fonte di reddito immediata.

L’ Autorità fiscale propone invece di respingere il ricorso.

  1. Secondo l’art. 233 lett. a-b LT sono soggetti a ritenuta di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel cantone:

a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone;

b. i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri.

L'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione (art. 235 cpv. 1 LT).

L’aliquota applicabile ai soggetti di imposta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 233 LT è, in linea di principio, progressiva e tiene conto sia della capacità contributiva conformemente al principio dell'aliquota globale, vale a dire dell'aliquota corrispondente all'intero reddito (reddito unico o doppio) sia della situazione familiare del contribuente (stato civile, numero dei figli), come emerge dalle apposite tabelle per le aliquote allestite dall’Autorità fiscale, che tengono conto delle aliquote applicabile ai contribuenti assoggettati in via ordinaria. L'imposta alla fonte poggia infatti su di un sistema basato su molteplici generalizzazioni e semplificazioni, che non dà luogo, di regola, nel caso di salari medio-bassi, a differenze intollerabili rispetto all'imposizione ordinaria (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum ZH-StG, Ergänzungsband, 2.a ed., p. 26).

  1. Il ricorrente, per quanto si può evincere dalla succintissima motivazione del suo ricorso, non contesta in quanto tale la tabella delle aliquote applicabile ai dimoranti con doppi redditi; chiede unicamente che non la si applichi nel suo caso, poiché l’attività che sua moglie, libera professionista, ha iniziato a svolgere, non fornisce un reddito immediato.

L’argomento non è di pregio nel contesto del presente gravame. Che la moglie del ricorrente, libera professionista, non consegua immediatamente un reddito, è questione di cui si terrà conto nel determinare il reddito imponibile con la tassazione intermedia per inizio dell'attività indipendente, che le verrà allestita. In quel contesto occorrerà infatti tener conto di un periodo di attività sufficientemente significativo, per poi riportarlo a dodici mesi, come vogliono gli articoli 100 cpv. 3 e 96 cpv. 1 LT-1976 e gli articoli 96 cpv. 1 e 41 cpv. 4 DIFD. In altre parole il reddito che le verrà imposto, sarà un reddito medio e varrà tanto per il periodo di tassazione iniziale quanto per il successivo periodo ordinario. Ai fini dell'imposizione alla fonte del ricorrente, data anche la schematicità della stessa, basta prendere atto che la consorte ha iniziato a lavorare quale indipendente. Sotto questo profilo, quindi, la decisione impugnata non appare minimamente censurabile.

Per questi motivi,

visto per le spese gli articoli 185 cpv. 5 LT-1976 e 231 cpv. 1 e 5 LT-1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

per un totale di fr. 150.--

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e art. 230 cpv. 3 LT-1994.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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